CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 37129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa in data 10.04.2018 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 co. 1 n. 2 cod. pen.) per avere, al fine di trarne ingiustamente profitto, sottratto alla società ET [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gas metano per un importo complessivo di euro 50 circa, dovendosi ritenere integrata la contestata aggravante per avere l'imputato agito manomettendo la valvola di chiusura apposta, a seguito di interruzione della fornitura di gas per morosità nei pagamenti, all'impianto di gas metano della propria abitazione ed allacciando abusivamente tubi di acciaio zincato, al fine di usufruire furtivamente dell'erogazione di gas metano. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere i giudici di merito affermato la penale responsabilità del ricorrente a fronte di un mancato accertamento della concreta riconducibilità allo stesso della condotta per la quale si procede, atteso che plurimi elementi fattuali emergenti dall'istruzione dibattimentale deponevano in senso assolutamente contrario - pericolosità dell'intervento, necessità di particolari conoscenze tecniche non possedute dall'imputato, posizione dell'immobile ed esiguità dell'importo prelevato; in particolare la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata dai giudici di merito soltanto a ragione del beneficio che lo stesso avrebbe ricevuto dalla ipotetica commissione del fatto, ma al più il fatto potrebbe essere ricondotto alla diversa fattispecie criminosa di furto tentato, dal momento che - secondo giurisprudenza costante - il momento consumativo del reato di furto coincide con il momento in cui il bene esce dal dominio dell'avente diritto, circostanza che nel caso in questione non si è mai verificata, essendo in ogni momento la materia prima sottratta rimasta monitorata e nella disponibilità del gestore; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2, atteso che la Corte territoriale, stante la dinamica fattuale, avrebbe dovuto al più ricondurre la condotta contestata al reato di cui all'art. 646 cod. pen., dovendosi individuare il discrimen tra la fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. e la fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen., nella mancata contabilizzazione della corrente sottratta nel primo caso, invece sussistente nella seconda fattispecie; l'asserita condotta manomissiva del ricorrente, pertanto, non impedendo al gestore, nel caso de quo, la quantificazione economica del consumo è indubbiamente da ricondurre, secondo tale interpretazione, alla fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen.; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale mancato di elidere la recidiva specifica e di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, benchè il reato per il quale interveniva a carico dell'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], condanna irrevocabile ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sia stato successivamente dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., in data 28.01.2020; all'uopo la Corte territoriale anche ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della péna, ha mancato di valorizzare quanto affermato dalle Sezioni Unite della S.C. in merito all'applicazione della recidiva a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova, dell'imputato, ai servizi sociali; 2.4 con il quarto motivo, i vizio di violazione di legge e di motivazione, quanto alla erronea affermazione della responsabilità penale del ricorrente, affermata dalla Corte territoriale in violazione della regola di cui all'art. 530 co. 2 cod. proc. pen., stante il mancato raggiungimento della certezza processuale della riferibilità della condotta in contestazione all'odierno ricorrente. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. LII primo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili, siccome generici e comunque manifestamente infondati. 1.1. Ed invero, con il primo motivo di ricorso l'imputato sviluppa censure in fatto che non scalfiscono i precisi elementi a suo carico. Essi, invero, sono stati desunti dagli esiti degli accertamenti della ET [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. circa il rinvenimento di un allaccio abusivo, nell'immobile occupato dall'imputato, con tubi di acciaio zincato per il prelievo del gas metano dalla rete di alimentazione, con manomissione della valvola di chiusura apposta al momento dell'interruzione della fornitura del gas per morosità, così usufruendo l'imputato stesso del prelievo di gas metano del valore di circa 50 C. I giudici di merito, in particolare, hanno concretamente rilevato che l'allaccio manomesso riguardava la fornitura 'del servizio di gas metano a servizio dell'appartamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale illo tempore l'aveva attivata, venendo tuttavia successivamente interrotta per morosità, con l'applicazione della valvola di chiusura nel dicembre 2015. Pertanto, l'imputato utilizzatore dell'immobile a servizio del quale era posto l'impianto manomesso, aveva un concreto interesse alla effettuazione della manomissione stessa laddove l'esiguità del danno era da ascriversi alla tempestiva rilevazione da parte dell'ente della fraudolenta attività di prelievo. A fronte di tali emergenze, l'imputato si è limitato a riproporre in questa sede, al fine dell'esonero di responsabilità, le difficoltà nell'effettuazione di tale intervento per l'ubicazione dell'impianto e la pericolosità dell'intervento di allacciamento, non avendo egli le competenze tecniche rispetto all'esiguità del beneficio economico ottenuto, con ciò tendendo, da un lato, a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che peraltro ha già vagliato tali deduzioni fornendo all'uopo risposta logica immune da censure e dall'altro sviluppando censure generiche che non si confrontano con la ratio della de .sione 1.2. Per quanto concerne il quarto motivo di ricorso, circa il mancato raggiungimento della prova di colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, anche tale. motivo si presenta manifestamente infondato, siccome versato in fatto e comunque superato dalle precise emergenze a carico dell'imputato come rappresentate dalle sentenze di merito, completamente sovrapponibili sul punto. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, atteso che la doglianza relativa alla configurabilità nella fattispecie dell'ipotesi di reato di cui all'art. 646 c.p. e non già di furto aggravato non merita condivisione. Ed invero, la differenziazione proposta dall'imputato, secondo cui, se l'allaccio alla rete di alimentazione è effettuato prima del passaggio nel contatore si configura il furto, mentre se effettuato dopo che la corrente sia stata contabilizzata è integrata la fattispecie prevista e punita dall'art. 646 c.p., contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non trova alcun conforto nella giurisprudenza di legittimità al fine di operare un discrimen tra le fattispecie. Anche in tale ipotesi vale la regola di carattere generale secondo cui, in tema di reati contro il patrimonio, ove l'agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del '-..ene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (Sez. 4 n. 54014 del 25/10/2018, Rv. 274749). Nella fattispecie in esame, infatti, è pienamente integrata l'ipotesi di furto, non avendo l'imputato alcuna disponibilità sul bene "gas metano" contenuto nelle tubazioni passanti attraverso l'immobile dallo stesso occupato, né tantomeno sull'impianto sottoposto, peraltro, a chiusura con apposita chiave. 3. Infondato si presenta nel suo complesso altresì il terzo motivo di ricorso. Ed invero, per quanto concerne la recidiva e la mancata considerazione del fatto che il precedente a carico dell'imputato per il reato di cui alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del 29.9.2006, divenuta irrevocabile il 26.1.2006, è stato dichiarato estinto ex art. 445/2 c.p.p., si rileva che alcun concreto interesse il ricorrente vanta in merito alla ricorrenza o meno della recidiva, atteso che all'imputato è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., dichiarata in motivazione prevalente sulle contestate aggravanti, sicchè nessuna incidenza essa ha aVuto sul trattamento sanzionatorio e comunque, ove fondata la deduzione, giammai potrebbe comportare benefici diversi od ulteriori. 11. Per quanto concerne il beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha respinto la relativa richiesta, evidenziando che il ricorrente ha fruito di tale beneficio per ben due volte. La circostanza sopra indicata addotta dal ricorrente circa l'estinzione del reato di cui alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del 29.9.2006 non rileva. Giova in proposito richiamare un indirizzo di questa Corte, secondo cui ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377). 3. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al ento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il