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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Ancona, in funzione di giudice di appello; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento in verifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pesaro avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per due furti pluriaggravati, ritenendo l'assenza di esigenze cautelari in ragione dello stato di restrizione carceraria nel quale versava l'indagato, reo confesso, in esecuzione di un'altra misura cautelare.

Il Tribunale del riesame, premesso che il preesistente stato di detenzione non rappresenta una preclusione per l'applicazione di una misura cautelare per fatti diversi, tuttavia ha precisato che spetta al giudice che procede la valutazione in merito alla opportunità di una misura cautelare ulteriore rispetto a un titolo di detenzione in atto, opportunità esclusa, nel caso di specie, in ragione sia del breve lasso temporale intercorso tra gli episodi pregressi, già investiti dal diverso titolo cautelare, e quelli recenti, tutti espressione dell'incapacità dell'indagato, irregolarmente presente sul territorio dello Stato e senza fissa dimora, di procurarsi il necessario per vivere, sia dell'assenza di motivi idonei a determinare un'eventuale revoca o attenuazione della misura in esecuzione.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento in verifica perché contraddittorio e illogico quanto: alla ritenuta insussistenza di motivi volti alla revoca o attenuazione della misura in atto; al rilievo attribuito alla confessione resa dall'indagato nell'ambito del diverso procedimento; al peso assegnato al ristretto arco temporale nel quale tutte le vicende si erano sviluppate; al valore riconosciuto alle giustificazioni addotte dall'Abouelsaoud, nel diverso procedimento, a sostegno del suo illecito agire.

In sintesi, il pubblico ministero ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non ha considerato la natura autonoma di ogni titolo cautelare e ha argomentato sulle improbabili sorti future del diverso provvedimento cautelare, sottoposto al suo vaglio in via meramente incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Ancona - Sezione Riesame- per nuovo esame.

2. Dalla lettura delle argomentazioni sviluppate nel ricorso a sostegno del motivo di gravame, emerge in modo immediato che le stesse sono dirette a denunciare un vizio di legittimità del provvedimento censurato.Nell'ordinanza impugnata, che non mette in discussione l'oggettiva gravità dei fatti e delle condotte materiali ascritte all'indagato, i giudici hanno ritenuto, da un lato, che la misura cautelare in esecuzione per vicende pregresse non fosse suscettibile di una revoca o attenuazione e, dall'altro, che il breve lasso temporale intercorso tra gli episodi precedenti e quelli recenti, il comportamento processuale assunto dall'indagato nel diverso procedimento e le ragioni del suo agire non fossero di pregnanza tale da imporre un ulteriore vincolo.

3. Il giudizio espresso dal Tribunale del riesame risulta formulato in termini non coerenti, fondati su una vicenda processuale del tutto estranea a quella oggetto del provvedimento in verifica.

Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari all'esito di un percorso motivazionale che non si è confrontato, in modo puntuale, approfondito e completo, con le risultanze investigative, motivando la decisione sulla base di linee argomentative non conformi alla corretta applicazione del principio - che il Collegio intende ribadire, pur nella consapevolezza di più risalenti decisioni di segno contrario - secondo cui "Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà" (ex multis Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017 , Perskura, Rv. 270535).

Invero, ad avviso del Collegio, qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi differenti, ciascuno dei quali può influire, come è ovvio, unicamente nell'ambito del procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice investito dell'altro titolo (Sez. 1, n. 719 del 6/2/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308).

Del resto, anche l'orientamento apparentemente difforme - che il Collegio non condivide - si limita ad affermare che solo lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena (e quindi non anche la custodia cautelare) possa essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen., solo qualora sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative (Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013, dep. 2014, Torti, Rv. 258176; Sez. 5, n. 9530 del 8/3/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233905; Sez. 5, n. 4975 del 10/11/1997, dep.1998, Piscioneri, Rv. 209560), precisando, inoltre, che è onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265070).

4. Nella specie, il giudice del gravame cautelare, condiviso l'orientamento secondo il quale lo stato di detenzione per altra causa del destinatario non esclude la valutazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una diversa misura cautelare, poi, in maniera contraddittoria, ha ravvisato negli effetti del titolo cautelare in atto per pregresse vicende, un ostacolo alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari per le vicende attuali, anche in termini di prognosi di recidivanza ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

L'affermazione secondo la quale, poichè nell'altro procedimento l'indagato ha reso piena confessione, giustificando il proprio agire con le precarie condizioni di vita in cui versa, e poiché tutti gli altri elementi indiziari "sono gravissimi e concordanti", per cui è "da escludersi che la misura possa essere revocata o attenuata, considerati anche la personalità dell'imputato", i precedenti penali dai quali è gravato, le modalità dei fatti e l'assenza di idoneo domicilio, mostra come il proposito del giudice del riesame di mantenere distinti i fatti dei due diversi procedimenti non sia stato attuato in concreto.

In ultimo, anche la conoscenza da parte degli organi inquirenti dei fatti oggetto del presente procedimento allorquando è stata chiesta ed ottenuta la misura per l'altro, tutta da dimostrare, è circostanza che si palesa irrilevante in punto di esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., potendo al più venire in considerazione in sede di computo dei termini di durata dell'invocata misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416).

Il giudice del rinvio, pertanto, è chiamato a rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari tenendo conto dell'impraticabilità di una valutazione prognostica riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi).

Dovrà, in altri termini, attenersi al principio di diritto affermato in materia di rapporti tra diversi titoli detentivi, secondo cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona.

Così deciso il 10/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Antonio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Ancona, in funzione di giudice di appello; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento in verifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pesaro avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per due furti pluriaggravati, ritenendo l'assenza di esigenze cautelari in ragione dello stato di restrizione carceraria nel quale versava l'indagato, reo confesso, in esecuzione di un'altra misura cautelare. Il Tribunale del riesame, premesso che il preesistente stato di detenzione non rappresenta una preclusione per l'applicazione di una misura cautelare per fatti diversi, tuttavia ha precisato che spetta al giudice che procede la valutazione in merito alla opportunità di una misura cautelare ulteriore rispetto a un titolo di detenzione in atto, opportunità esclusa, nel caso di specie, in ragione sia del breve lasso temporale intercorso tra gli episodi pregressi, già investiti dal diverso titolo cautelare, e quelli recenti, tutti espressione dell'incapacità dell'indagato, irregolarmente presente sul territorio dello Stato e senza fissa dimora, di procurarsi il necessario per vivere, sia dell'assenza di motivi idonei a determinare un'eventuale revoca o attenuazione della misura in esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento in verifica perché contraddittorio e illogico quanto: alla ritenuta insussistenza di motivi volti alla revoca o attenuazione della misura in atto; al rilievo attribuito alla confessione resa dall'indagato nell'ambito del diverso procedimento; al peso assegnato al ristretto arco temporale nel quale tutte le vicende si erano sviluppate; al valore riconosciuto alle giustificazioni addotte dall'Abouelsaoud, nel diverso procedimento, a sostegno del suo illecito agire. In sintesi, il pubblico ministero ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non ha considerato la natura autonoma di ogni titolo cautelare e ha argomentato sulle improbabili sorti future del diverso provvedimento cautelare, sottoposto al suo vaglio in via meramente incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Ancona - Sezione Riesame- per nuovo esame. 2. Dalla lettura delle argomentazioni sviluppate nel ricorso a sostegno del motivo di gravame, emerge in modo immediato che le stesse sono dirette a denunciare un vizio di legittimità del provvedimento censurato.Nell'ordinanza impugnata, che non mette in discussione l'oggettiva gravità dei fatti e delle condotte materiali ascritte all'indagato, i giudici hanno ritenuto, da un lato, che la misura cautelare in esecuzione per vicende pregresse non fosse suscettibile di una revoca o attenuazione e, dall'altro, che il breve lasso temporale intercorso tra gli episodi precedenti e quelli recenti, il comportamento processuale assunto dall'indagato nel diverso procedimento e le ragioni del suo agire non fossero di pregnanza tale da imporre un ulteriore vincolo. 3. Il giudizio espresso dal Tribunale del riesame risulta formulato in termini non coerenti, fondati su una vicenda processuale del tutto estranea a quella oggetto del provvedimento in verifica. Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari all'esito di un percorso motivazionale che non si è confrontato, in modo puntuale, approfondito e completo, con le risultanze investigative, motivando la decisione sulla base di linee argomentative non conformi alla corretta applicazione del principio - che il Collegio intende ribadire, pur nella consapevolezza di più risalenti decisioni di segno contrario - secondo cui "Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà" (ex multis Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017 , Perskura, Rv. 270535). Invero, ad avviso del Collegio, qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi differenti, ciascuno dei quali può influire, come è ovvio, unicamente nell'ambito del procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice investito dell'altro titolo (Sez. 1, n. 719 del 6/2/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308). Del resto, anche l'orientamento apparentemente difforme - che il Collegio non condivide - si limita ad affermare che solo lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena (e quindi non anche la custodia cautelare) possa essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen., solo qualora sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative (Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013, dep. 2014, Torti, Rv. 258176; Sez. 5, n. 9530 del 8/3/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233905; Sez. 5, n. 4975 del 10/11/1997, dep.1998, Piscioneri, Rv. 209560), precisando, inoltre, che è onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265070). 4. Nella specie, il giudice del gravame cautelare, condiviso l'orientamento secondo il quale lo stato di detenzione per altra causa del destinatario non esclude la valutazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una diversa misura cautelare, poi, in maniera contraddittoria, ha ravvisato negli effetti del titolo cautelare in atto per pregresse vicende, un ostacolo alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari per le vicende attuali, anche in termini di prognosi di recidivanza ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. L'affermazione secondo la quale, poichè nell'altro procedimento l'indagato ha reso piena confessione, giustificando il proprio agire con le precarie condizioni di vita in cui versa, e poiché tutti gli altri elementi indiziari "sono gravissimi e concordanti", per cui è "da escludersi che la misura possa essere revocata o attenuata, considerati anche la personalità dell'imputato", i precedenti penali dai quali è gravato, le modalità dei fatti e l'assenza di idoneo domicilio, mostra come il proposito del giudice del riesame di mantenere distinti i fatti dei due diversi procedimenti non sia stato attuato in concreto. In ultimo, anche la conoscenza da parte degli organi inquirenti dei fatti oggetto del presente procedimento allorquando è stata chiesta ed ottenuta la misura per l'altro, tutta da dimostrare, è circostanza che si palesa irrilevante in punto di esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., potendo al più venire in considerazione in sede di computo dei termini di durata dell'invocata misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416). Il giudice del rinvio, pertanto, è chiamato a rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari tenendo conto dell'impraticabilità di una valutazione prognostica riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi). Dovrà, in altri termini, attenersi al principio di diritto affermato in materia di rapporti tra diversi titoli detentivi, secondo cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona. Così deciso il 10/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Antonio
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