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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2023

Cassazione n. 41482/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione con fine esecuzione al 25/7/2023 Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'inidoneità della misura formulato senza considerare la condotta tenuta dal condannato successivamente alla commissione del reato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al reato di tentato omicidio oggetto dell'applicazione di una misura cautelare, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione con fine esecuzione al 25/7/2023 Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'inidoneità della misura formulato senza considerare la condotta tenuta dal condannato successivamente alla commissione del reato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al reato di tentato omicidio oggetto dell'applicazione di una misura cautelare, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41482/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris