CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05372/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22407/2020 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di BARI n. 2676/2019 , depositata il23/12/2019, R.G.N. 176/2014 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 23 dicembre 2019, la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato il 28 dicembre 2009 a [OSCURATO:PERSONA]Angelo per giusta causa e, dato atto della prosecuzione del rapporto di lavoro dal 28 dicembre 2009 al 18 marzo 2010, ha condannato la banca al risarcimento del danno in suo favore in misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione di fatto oltre accessori di legge e al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, rigettando ogni altra domanda del lavoratore: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece dichiarato l’inefficacia del licenziamento ed applicato le tutele previste dall’art. 18 legge n. 300/1970, nel testo novellato dalla legge n. 92/2012; 2. in via di premessa, essa ha ritenuto l’inefficacia del licenziamento intimato dalla banca con comunicazione del 28 dicembre 2009, al di là dell’accertata falsità della sottoscrizione del lavoratore sulla distinta di recapito dell’agente postale notificante (in esito a giudizio incidentale di querela di falso, con sentenza del Tribunale di Lucera, non necessariamente sospendibile in quanto giudizio pregiudicante il principale a norma dell’art. 295 c.p.c., bensì dell’art. 337 c.p.c. e pertanto nella facoltà del giudice dell’impugnazione, non esercitata), a causa della prova (nell’insufficienza della presunzione di conoscenza del destinatario attinto dalla comunicazione al suo indirizzo, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in assenza di dimostrazione, a suo carico, dell’impossibilità di averne avuto notizia senza sua colpa) di una tale circostanza esimente, integrata per effetto dell’irregolare esecuzione del procedimento di recapito; 3. così accertata la natura orale del licenziamento intimato dalla banca con la detta comunicazione, la Corte territoriale non ha tuttavia qualificato, contrariamente al primo giudice, il licenziamento dalla medesima intimato con la comunicazione scritta del 15 marzo 2010 “un illegittimo atto di convalida” del precedente inefficace, quanto “in realtà … “primo” licenziamento scritto validamente intimato e come tale” inidoneo “a convalidare alcunché”, bensì produttivo, quale atto recettizio, dell’effetto risolutivo del rapporto ex nunc: e dunque dal 18 marzo 2010, intatta l’inefficacia del licenziamento verbale intimato il 28 dicembre 2009; 4. in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, essa lo ha poi ritenuto nel merito legittimamente intimato, per ammanco, rispetto alla contabilizzazione di cassa, della somma di circa € 7.000,00, non riposta dal predetto nel caveau, né nella cassetta avuta in dotazione come ciascun cassiere, a fine giornata del 29 giugno 2009, ultimo giorno di presenza in ufficio prima del suo rientro dalle ferie il 2 luglio 2009; sicché, la cassiera sua sostituta non l’aveva rinvenuta e la somma era stata restituita successivamente dal lavoratore, in una busta immessa nel cassetto della propria scrivania dove non era stata trovata all’atto della precedente ispezione; 5. valutata la correttezza del procedimento di contestazione dell’addebito al lavoratore e la sua possibilità di fornire giustificazioni attraverso un esercizio adeguato del diritto di difesa, la Corte territoriale ha inoltre stimato la sanzione espulsiva proporzionata alla gravità della condotta, in ragione della rilevante entità della somma di denaro oggetto di appropriazione e della qualità di cassiere del lavoratore, cui ha applicato la tutela risarcitoria suindicata per il periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro dal licenziamento inefficace a quello efficacemente intimato; 6. con atto notificato il 25 agosto 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., succeduta a titolo universale al [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di incorporazione per fusione, ha resistito con controricorso; 7. prima dell’odierna adunanza la banca controricorrente ha comunicato memoria finale con la quale ha dato atto dell’atto di rinuncia personale del lavoratore ricorrente, personalmente accettato dalla controricorrente, instando per l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese tra le parti; 8. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.; 9. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]