CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14673/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, riconoscendo l'equivalenza tra la recidiva contestata e le circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; rilevato, altresì, che l'unico motivo di ricorso la Difesa censura la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e, conseguentemente, in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo sia generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata del tutto congrua e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della doglianza difensiva, non consentendo al Giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi al provvedimento e di esercitare il relativo controllo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 mar