CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava, con effetto ex tunc, la misura dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990 cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con provvedimento del 24/5/2021. Iiritano era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione commessa nel marzo del 2022 e per ripetute cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina negli anni 2021 e 2022. Il Tribunale riteneva che la misura dovesse essere revocata non solo per l'incompatibilità con la misura cautelare ma anche per le gravissime violazioni poste in essere ininterrottamente sin dalla data di ammissione alla misura 'alternativa; tali condotte dimostravano l'assenza di adesione al programma di recupero. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La revoca non avrebbe dovuto essere disposta con effetto ex tunc, poiché i fatti contestati con l'ordinanza cautelare risalivano al mese di marzo 2022, mentre, nell'anno precedente l'Iiritano aveva utilmente espiato il periodo di affidamento in prova. Il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1987 e contesta l'applicabilità di automatismi revocatori, dovendosi affermare il principio di una utile espiazione a fronte delle limitazioni imposte alla libertà personale e subite in fase di esecuzione della misura alternativa. Il Tribunale di Sorveglianza non aveva compiuto una valutazione in concreto, ma aveva provveduto alla revoca automatica ex tunc della misura dell'affidamento. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente - senza contestare in alcun modo la fondatezza delle accuse mosse a Iiritano con la ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere né e censurando l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per non aver eseguito un'autonoma valutazione degli elementi indiziari - nell'impugnare la revoca della misura alternativa con efficacia ex tunc, tralascia la circostanza, emergente dalla motivazione, che le cessioni di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] erano state ripetute ed erano state effettuate negli anni 2021 e 2022. Quindi, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è esatta l'affermazione per cui "la decisione del Tribunale di Sorveglianza riguarda fatti del marzo 2022"; al contrario, la condotta illecita era stata posta in essere anche nell'anno precedente: cosicché - tenuto conto che l'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 era stato applicato con ordinanza del 24/5/2021 - risulta logica la constatazione del Tribunale di un'assenza di adesione al programma di recupero da parte del condannato fin dall'inizio; Iiritano, riuscendo ad evitare di subire la detenzione in ragione della condanna subita, aveva ripreso a compiere delitti. La giurisprudenza di legittimità insegna costantemente che, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (da ultimo, Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007). Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza ha del tutto logicamente valutato l'intero periodo trascorso in affidamento dal condannato, constatando che, durante lo stesso, Iiritano aveva ripetutamente commesso gravi delitti. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell