CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 19013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6182/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 101E, presso lo studio Oggetto: preliminare di vendita - risoluzione R.G.N. 6182/2018 Ud. 08/06/2023CC Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 2 di 11 dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] C. –intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 4645/2017,depositata il 12/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] C.convenne, innanzi il Tribunale di Viterbo, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: − in via principale, accertarsi la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare concluso in data 7 marzo 2004per inadempimento della convenuta, con diritto alla ritenzionedella caparra confirmatoria e con condanna della convenuta medesima al rilascio dell’immobile nella cui disponibilità era stata immessa in via anticipata; − in via subordinata , dichiararsi risoluta la scrittura denominata “promessa bilaterale di compravendita” conclusa in data 7 settembre 2004 per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], con condanna della medesima al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo dell’immobile. Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 3 di 11 Riferì l’attrice di aver concluso con [OSCURATO:PERSONA]: − in data 20 febbraio 2003 , un primo contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in Monterosi; − a causa delle difficoltà della convenuta a conseguire il mutuo per l’acquisto dell’immobile – nel cui possesso la convenuta era stata nelle more immessa – un secondo contratto preliminare concluso con il coniuge della stessa convenuta; − in data 7 settembre 2004 , “annullato il precedente contratto”(così la sentenza di appello), una sc rittura denominata “promessa bilaterale di compravendita” per un corrispettivo di € 231.800,00 da pagarsi in tre rate, di cui le prime due – rispettivamente di € 2.500,00 e di € 104.861,00 –erano state già versate anche a titolo di caparra confirmatoria. Riferì l’attrice che, decorso vanamente il termine per la stipula del definitivo, essa attrice, con lettera raccomandata del 29 marzo 2005, aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] la volontà di avvalersi del diritto di recesso, pur dichiarandosi disponibile a procedere alla stipula del definitivo entro il 30 aprile 2005, ma che neppure tale termine era stato rispettato, mentre l’occupazione dell’immobile da parte della convenuta stava determinando un grave danno economico. Si costituì la convenuta [OSCURATO:PERSONA], eccependo di aver da subito informato l’attrice che l’acquisto del bene doveva avvenire mediante accensione di mutuo e che la concessione di Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 4 di 11 quest’ultimo era stata ritardata per difficoltà della banca erogatrice, dovute anche al fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] C.aveva omesso di fornire alla banca la documentazione da quest’ultima richiesta. Eccepì ulteriormente: − di avere convocato - con raccomandata del 22 luglio 2005 – l’attrice innanzi al notaio per la data del 4 agosto 2005, ma che la [OSCURATO:PERSONA] C.non si era presentata; − che il contratto del 7 marzo 2004 – compreso il termine ivi contemplato – doveva ritenersi superato dal contratto del 7 settembre 2004 che aveva “annullato e sostituito” le precedenti pattuizioni”; − che il termine in tale ultimo contratto non poteva considerarsi essenziale; chiedendo non solo il rigetto delle domande attoree, ma anche, in via riconvenzionale, la pronuncia di decisionesulla pretesa ex art. 2932 c.c. 2. Sulle domande reciprocamente formulate, il Tribunale di Viterbo ebbe a pronunciarsi con due sentenze: − la prima, non definitiva, dichiarò inammissibile la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione ex art. 1457 c.c. del contratto in data 7 settembre 2004, mentre accolse la domanda formulata ai sensi dell’art.1453 c.c., condannando [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile e rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta; Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 5 di 11 − la seconda, definitiva, condann ò [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione all’attrice della somma di € 75.400,00, rigettando invece la domanda di accertamento del diritto alla ritenzione della caparra. 3. Entrambe le statuizioni vennero impugnate innanzi alla Corte d’appello di Roma, in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e, con gravame incidentale da [OSCURATO:PERSONA] C. Riuniti i due giudizi di appello - ed intervenuti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] C. nonché “proprietari ed assegnatari pro indivisodell’immobile promesso in vendita” - la Corte d’appello di Roma accertò, in riforma della sentenza definitiva del Tribunale, che nulla era dovuto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] C. a titolo di occupazione dell’immobile, disattendendo per il resto entrambi i gravami. In particolare, la Corte territoriale osservò che: − era infondato l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza non definitiva, in quanto correttamente quest’ultima aveva ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della risoluzione ex art. 1457 c.c., trattandosi di domanda nuova e distinta rispetto all’originaria domanda ex art. 1453 c.c.formulata dalla società; − conseguentemente , era infondato il primo motivo di appello principale di [OSCURATO:PERSONA], sempre Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 6 di 11 avverso la sentenza non definitiva, in quanto il motivo di appello verteva sulla valutazione della essenzialità o meno del termine di adempimento, e cioè su un profilo che non era stato esaminato nel merito dalla decisione impugnata; − infondato era il secondo motivo di appello principale avverso la sentenza non definitiva –col quale [OSCURATO:PERSONA] deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. avendo invece l’attrice azionato l’art. 1385 c.c. – in quanto correttamente il giudice di prime cure aveva interpretato la domanda giudiziale, pervenendo alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] C. aveva agito per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., rinunciando ad avvalersi del meccanismo della caparra; − infondat a era l’ulteriore doglianza dedotta con l’appello principale avverso la sentenza non definitiva – co n l a quale [OSCURATO:PERSONA] lamentava il mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., contestando il proprio inadempimento –in quanto risultava pacifico il vano decorso del termine per la stipula del contratto definitivo, senza che l’appellante si fosse attivata per conseguire il mutuo ed avesse offerto il versamento del prezzo; − infondato era il motivo di appello incidentale avverso la sentenza definitiva – col quale [OSCURATO:PERSONA] C.deduceva la violazione e falsa Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 7 di 11 applicazione dell’art. 1453 c.c. avendo invece l’attrice azionato la pretesa ex art. 1385 c.c. – in quanto, ancora una volta, il giudice di prime cure aveva correttamente interpretato la domanda giudiziale, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] C., chiedendo il risarcimento del danno in misura diversa dall’ammontare della caparra, aveva rinunciando ad avvalersi dell’art. 1385 c.c.; − infondato, infine, era il motivo di appello principale avverso la sentenza definitiva – col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la determinazione del danno spettante alla società per l’occupazione dell’immobile – risultando corrette le valutazioni peritali svolte in primo grado. Conseguentemente, il giudice di appello, confermata la quantificazione del danno da occupazione ed operata la compensazione impropria tra tale somma ed il maggior credito vantato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] a titolo di restituzione della caparra, accertò che nulla era dovuto da quest’ultima per l’occupazione dell’immobile. 4. Per la cassazione della sentenzadella Corte d’appello di Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] C. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1.c.p.c. Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 8 di 11 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo. Tale fatto consisterebbe nella convocazione che la ricorrente avrebbe inviato alla controricorrente in data 22 luglio 2005 affinché quest’ultima si presentasse innanzi al Notaio in data 4 agosto 2005 per la stipula del contratto definitivo. La convocazione, argomenta la ricorrente, costituirebbe elemento idoneo ad escludere l’inadempimento della stessa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso è inammissibile. Esso, invero, in primo luogo non rispetta i minimi requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., imperniando le proprie argomentazioni su un generico “carteggio”, di cui tuttavia non viene neppure riprodotto il contenuto minimo essenziale, violando il tal modo nel complesso il canone di deduzione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5), c.p.c., a mente del quale , nel rigoroso delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". In secondo luogo, il motivo omette di confrontarsi con la vera ratio della decisione sul punto, avendo la decisione Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 9 di 11 impugnata fatto riferimento al fatto di cui si lamenta l’omesso esame, ritenendo tuttavia che le circostanze non fossero supportate da adeguata prova (pag. 17 della motivazione). È allora evidente che il ricorso viene in concreto a dolersi dell'omesso non di fatti ma di elementi istruttori, e cioè di una fattispecie che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). Nel complesso, poi, il motivo di gravame si traduce in una serie di mere deduzioni di merito, volt e a conseguire una rivalutazione della decisione della Corte di appello, in relazione alle quali si deve ribadire che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013). Sez. S2 -R.G. 6182/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 10 di 11 3. Il ricorso deve, quindi , essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione , in favore deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a l pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdottodalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a ti