CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 47130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 15/12/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania con sentenza emessa il 15 dicembre 2022 (motivazione depositata il successivo 19 dicembre), in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Catania del 23 giugno 2022, ha ritenuto configurabile il delitto di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 rideterminando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato sopra indicato in relazione all'illecita detenzione a fini di spaccio di 35 involucri di marijuana, per il peso 62 gr. lordi, occultati nella biancheria intima che indossava, di 5 involucri della medesima sostanza, occultati nel giubbino che indossava, per complessivi 8 gr., e di un'ulteriore dose preconfezionata di marijuana per circa 1 gr. occultata all'interno della sua abitazione, ove veniva anche rinvenuto un bilancino di precisione per piccole pesature. 3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso, deducendo tre motivi di censura declinati come violazione di legge e vizio di motivazione. In primo luogo, eccepisce la mancata esclusione della contestata recidiva e l'omessa motivazione sul punto: tra i motivi di appello - riportati anche nella sentenza impugnata - vi era infatti la richiesta di escludere la recidiva specifica e infraquinquennale, contestata .e ritenuta dal giudice di primo grado, ma la Corte di appello non si è pronunciata sul punto; in secondo luogo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anch'esse invocate nei motivi del gravame; infine, deduce l'erronea determinazione della pena per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. In particolare, il PG ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile dal momento "che la sentenza indica tutti gli elementi (cfr. p. 6) che rendono evidenti le ragioni di condivisione dell'applicazione della recidiva da parte del primo giudice, poi espressa succintamente nella parte finale (conferma nel resto), mentre il ricorso sulle generiche e sul trattamento sanzionatorio contesta valutazioni discrezionali del tutto ragionevoli e come tali esprimenti giudizio di fatto insindacabile nella presente sede". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata ha indicato in modo congro - quindi insindacabile in questa sede di legittimità - i criteri in base ai quali ha ritenuto di determinare la pena, in riferimento alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in misura superiore ai minimi edittali, indicando "la gravità del fatto come sopra in dettaglio esposta ... nonché la pericolosità sociale dell'imputato come si evince dalle circostanze del fatto ... nonché la personalità dello stesso, dalla cui condotta si evince una professionalità nell'attività di spaccio e che dimostra una notevole pericolosità sociale ...". 2.1. Inoltre, la sentenza impugnata rileva (pag. 6 e 7) che non emergono elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - che il primo giudice aveva motivatamente negato in considerazione delle modalità e circostanze del fatto, della personalità dell'imputato, dalla cui condotta si evince professionalità nell'attività di spaccio e che dimostra una notevole pericolosità sociale, anche in ragione di un precedente penale specifico molto recente - precisando altresì che "né, in considerazione delle peculiari modalità e circostanze del fatto, la ammissione di responsabilità da parte dell'imputato in sede di interrogatorio nella udienza di convalida appare dettata da effettiva resipiscenza bensì finalizzata a una riduzione di pena atteso che l'accertamento della responsabilità penale dello stesso avveniva aliunde atteso che [OSCURATO:PERSONA] veniva arrestato nella flagranza della attività di spaccio con numerose dosi già pronte allo spaccio". Trattasi di motivazione adeguata e non suscettibile di rilievi dinanzi a questa Corte, atteso che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (ex multis, Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Per quel che poi concerne l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato nell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, l'argomentazione della Corte territoriale, che ne ha negato rilevanza, è conforme al principio - non recente ma che questo Collegio ritiene di dover ribadire - secondo cui «Nel caso di diniego della concessione delle attenuanti generiche, adempie all'obbligo della motivazione il giudice del merito il quale richiami la forte capacità a delinquere del reo e neghi significazione, di spontanea collaborazione con gli organi giudiziari, alla confessione del fatto addebitato, quando si sia avuta sorpresa in flagranza, di tal che la (eventuale) negazione non avrebbe avuto alcun effetto difensivo» (Sez. 4, n. 59 del 16/11/1988 - dep. 1989, Cucchiara, Rv. 180076 - 01). 3. Il primo motivo del ricorso è infondato. In effetti la sentenza impugnata nulla dice in ordine alla recidiva (ritenuta dal Tribunale e che l'appellante chiedeva di escludersi). Questa Corte ha sul punto rilevato come «In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa» (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01), precisando tuttavia che la relativa motivazione possa anche essere implicita (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01). Tale principio si attaglia in modo particolare alla situazione in cui si sia in presenza - come nel caso in esame - di una "doppia conforme", ossia «quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, F., Rv. 277218 - 01). Nella specie, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per ritenere la recidiva ("tenuto conto della precedente condanna per delitto della medesima indole riportata in epoca recentissima, come risulta dal casellario giudiziale in atti, i fatti per cui si procede appaiono certamente espressione di accentuata capacità a delinque e di una certa pericolosità dell'imputato": sentenza di primo grado, pag. 2). Per altro verso, la Corte di appello, nell'esplicitare i criteri sulla cui base ha, per effetto della riqualificazione del fatto nel reato di cui al comma 5, determinato la pena, ha specificamente fatto riferimento alla "gravità del fatto" e alla rilevante "pericolosità sociale" dell'imputato (pag. 7).Pertanto, dal complesso delle motivazioni adottate dai giudici di merito emerge una valutazione completa e non illogica circa la sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente a carico dell'imputato la contestata recidiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell