CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11210/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Corso d’Italia n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – e Comune di Angri; -intimato- avverso la sentenza n. 9311/15, depositata il 23 ottobre 2015, della Commissione tributaria regionaledella Campania; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 maggio 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con sentenza n. 9311/15, depositata il 23 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TARSU dovuta dallacontribuente in relazione agli anni dal 2006 al 2011; 1.1 – a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha considerato che: -doveva ritenersi fondata la denunciata violazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, risultando che l’avviso di accertamento era stato notificato prima del decorso dei 60 giorni previsti da detta disposizione, ed avuto riguardo alla chiusura delle operazioni di verifica con verbale del 24 novembre 2011; -così, difatti, veniva in considerazione una causa di nullità posta a presidio non «di un mero requisito di forma del procedimento, estraneo alla sostanza del contraddittorio, ma … a garanzia dell'effettività del contraddittorio» che, nella fattispecie, era particolarmente imposto in ragione dei contrasti emersi, tra le parti, «sia sui rifiuti prodotti e sia sulle aree nelle quali si producevano.»; - del pari fondati, in esito alle condivisibili conclusioni rese dal nominato CTU, dovevano ritenersi i motivi di appello che involgevano il merito della pretesa impositiva che, pertanto, andava correlata ad una superficie che, - (già) oggetto di accertamento di ufficio (operato dal Comune di Angri nell’anno 1993), -risultava pari a complessivi mq. 807, sulle residue superfici producendosi rifiuti speciali (ed anche in parte pericolosi), - quali « fanghi, imballa gg i contaminati da sostanze nocive,solventi ed inchiostri per l'etichettatura, mastice, grasso e filtri contaminati da sostanzepericolose, ecc.», - che non rientravano « nella tabellariportata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 21-12- 2007 con la quale si approva il re g olamento TARSU », ed al cui smaltimento la stessa contribuente aveva provveduto a proprie spese; - la contribuente, poi, non avrebbe dovuto presentare alcuna dichiarazione in rettifica, atteso che la superficie imponibile aveva già formato oggetto di accertamento nei confronti della società, originaria contribuente, che era stata incorporata dalla parte appellante che, a sua volta, aveva tempestivamente comunicato all’Ente impositore l’avvenuta incorporazione «per consentire la voltura della posizione tributi locali a nome della nuova società incorporante»; 2. -[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi di ricorso, ed ha depositato memoria; -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso illustrato con memoria; -il Comune di Angri è rimasto intimato. Considerato che: 1. –il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi; 1.1 – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.,espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, fatto che la ricorrente identifica con l’omessa dichiarazione della contribuente e, con ciò, assumendo che, per l’appunto, ed in relazione all’onere informativo gravante sul contribuente, controparte non aveva denunciato le superfici ove si producevano rifiuti speciali che, seppur non assimilabili, e ciò non di meno, davano titolo ad una riduzione proporzionale (nella fattispecie applicata per il 30%) delle superfici tassabili; 1.2 –col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 62, commi 1 e 3, riproponendo, così, sotto il profilo della violazione di legge la questione relativa all’inosservanza dell’onere informativo gravante sulla parte in relazione alla produzione di rifiuti speciali (ed alle relative superfici); 1.3 –ilterzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di «Illegittimità della sentenza impugnata» deducendo ancora una volta la ricorrente che la questione relativa all’omessa presentazione della dichiarazione (dei rifiuti prodotti ed avviati in proprio a smaltimento) si poneva come pregiudiziale rispetto ad ogni altro rilievo, incluso quello nello specifico svolto in ordine all’accertamento di ufficio operato dall’amministrazione; 1.4 –anche il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, fatto che (questa volta) la ricorrente identifica nell’avvenuta assimilazione dei rifiuti speciali, e sull’assunto che, relativamente agli anni di imposizione, i regolamenti adottati dall’Ente impositore si erano conformati alla delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, così risultando che v’era una «una assimilabilità ope legisdei rifiuti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]»; 1.5 –il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,reca la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sull’assunto che il giudice del gravame non aveva tenuto conto dei limiti in cui era stata astretta la pretesa impositiva, nell’avviso di accertamento, - e con specifiche deduzioni svolte in giudizio, -essendosi precisata l’applicazione di una riduzione (del 30%) delle superfici tassabili, - ai sen si del d.lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3, e del regolamento comunale adottato il 4 marzo 2009 (art. 8, comma 3), - con riferimento alle superfici di produzione di rifiuti speciali tossici o nocivi, e risulta ndo «difficile determinare la parte di superficie in cui si producono» detti rifiuti; 1.6 – col sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. e), deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva dato applicazione a detta disposizione normativa nella parte in cui disponeva che «Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti», trattandosi di disciplina inconferente rispetto a quella che involgeva il potere di assimilazione che, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, era stato riconosciuto in capo ai Comuni, ed alla stregua delle discipline regolamentari sul punto poste; 1.7 –il settimo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 62, e del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, in relazione al rilievo svolto dal giudice del gravame secondo il quale, diversamente decidendo nella fattispecie, si sarebbe posta in essere «una duplicazione della tassazione, considerato che, come innanzi detto, la [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto allo smaltimento deirifiuti tramite ditte specializzate ed autorizzate con assunzione di oneri per importi quasi pari aquelli pretesi dal Comune.»; - assume al riguardo la ricorrente che detto rilievo, sep pur costituendo un mero obiter dictum, si pone in contrasto con i dictadella giurisprudenza di legittimità che ha posto, a carico del contribuente, un onere di informazione, che, ancora, ha escluso l’esonero dall’obbligo di dichiarazione nel caso di un verbale di accesso redatto in sede di accertamento del tributo e, al contempo, la stessa prospettabilità di una doppia tassazione; 2. –il ricorso è inammissibile;2.1 –dalla rilevata inammissibilità consegue che può prescindersi dall’ordine di rinnovo della notifica del ricorso nei confronti del Comune di Angri, non risultando, in effetti,prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata postaleutilizzata per la relativa notificazione del ricorso; -la Corte, difatti, ha statuito che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato, ovvero inammissibile così come nella fattispecie, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v., ex plurimis , Cass., 15 maggio 2020, n. 8980; Cass., 11 marzo 2020, n. 6924; Cass., 17 giugno 2019, n. 16141; Cass., 21 maggio 2018, n. 12515); 3. – come , poi , reso esplicito dai sopra ripercorsi motivi, - che (tutti) si incentrano, anche dietro (l’improprio) riferimento al parametro del sindacato di legittimità correlato all’accertamento in fatto del giudice del gravame (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), sul merito della pretesa impositiva, e sugli obblighi dichiarativi del contribuente, - non viene svolta alcuna censura avverso la ratio decidendi che il giudice del gravame ha collocato sul piano della formazione del titolo di imposizione e con riferimento a quella disposizione statutaria , ritenuta causa di nullità, alla cui stregua l’avviso di accertamento non può essere emessoprima della scadenza del termine (di giorni 60) concesso al contribuente per presentare osservazioni e richieste a fronte de l rilasciato processo verbale di chiusura delle operazioni(l. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, cit.); 3.1 – la Corte , con risalente e consolidato orientamento interpretativo, ha, al riguardo, statuito che «il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti», così che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (v., per tutte, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui addeCass., 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293); 4. -le spese del giudizio di le gittimità, liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 8.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib