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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 35301/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15621-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro H [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA a rl; - intimata - avverso la sentenza n. 1984/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15621 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 15621/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 1984/2019 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia n. 1385/18, emessa dal Tribunale della stessa sede, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla HTL [OSCURATO:PERSONA], era stato annullato l'avviso di addebito n. 36820170022552108000 per l'importo di euro 14.659,67 richiesti a titolo di "[OSCURATO:PERSONA] con dipendenti", periodo ottobre 2012 - maggio 2015.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l'INPS non aveva prodotto in giudizio il corretto verbale ispettivo NIU 2015017807 del 9.12.2015, notificato il 23.6.2016, su cui si basava la pretesa contributiva riversata nell'avviso di addebito opposto, non assolvendo, pertanto, l'onere probatorio su di esso incombente.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo.

4. La HTL [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. L'INPS ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 2697 cc e dell'art. 24 d.lgs. n. 46/99, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'omessa prova della notificazione del verbale di accertamento precludesse al giudicante l'esame della fondatezza della pretesa.

2. Il ricorso è fondato.

3. La Corte territoriale non si è attenuta, infatti, ai principi affermati in sede di legittimità (Cass. n. 4225/2018; Cass. n. 3269/2009; Cass. n. 6753/2020), cui si intende dare seguito, secondo i quali nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della RG 15621/2020

I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.

4. Ne consegue che, a prescindere dalla produzione in giudizio del corretto verbale ispettivo, in considerazione della documentazione comunque depositata (e non contestata) relativa alla causale della violazione rappresentata dalla violazione del minimale contributivo per omessa applicazione del CCNL richiamato nelle lettere di assunzione dei lavoratori e delle allegazioni difensive dell'originaria opponente, circa l'ammissione di versamento di un imponibile contributivo inferiore a quello asseritamente dovuto, la Corte di merito comunque avrebbe dovuto valutare la fondatezza della pretesa e non fermarsi all'accertamento della mancata produzione del corretto verbale di accertamento.

5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che procederà ad un nuovo esame, applicando i principi di diritto sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di lite anche del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],-.-ssa [OSCURATO:PERSONA] -DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15621-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro H [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA a rl; - intimata - avverso la sentenza n. 1984/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15621 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 15621/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1984/2019 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia n. 1385/18, emessa dal Tribunale della stessa sede, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla HTL [OSCURATO:PERSONA], era stato annullato l'avviso di addebito n. 36820170022552108000 per l'importo di euro 14.659,67 richiesti a titolo di "[OSCURATO:PERSONA] con dipendenti", periodo ottobre 2012 - maggio 2015. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l'INPS non aveva prodotto in giudizio il corretto verbale ispettivo NIU 2015017807 del 9.12.2015, notificato il 23.6.2016, su cui si basava la pretesa contributiva riversata nell'avviso di addebito opposto, non assolvendo, pertanto, l'onere probatorio su di esso incombente. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo. 4. La HTL [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. L'INPS ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 2697 cc e dell'art. 24 d.lgs. n. 46/99, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'omessa prova della notificazione del verbale di accertamento precludesse al giudicante l'esame della fondatezza della pretesa. 2. Il ricorso è fondato. 3. La Corte territoriale non si è attenuta, infatti, ai principi affermati in sede di legittimità (Cass. n. 4225/2018; Cass. n. 3269/2009; Cass. n. 6753/2020), cui si intende dare seguito, secondo i quali nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della RG 15621/2020 I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto. 4. Ne consegue che, a prescindere dalla produzione in giudizio del corretto verbale ispettivo, in considerazione della documentazione comunque depositata (e non contestata) relativa alla causale della violazione rappresentata dalla violazione del minimale contributivo per omessa applicazione del CCNL richiamato nelle lettere di assunzione dei lavoratori e delle allegazioni difensive dell'originaria opponente, circa l'ammissione di versamento di un imponibile contributivo inferiore a quello asseritamente dovuto, la Corte di merito comunque avrebbe dovuto valutare la fondatezza della pretesa e non fermarsi all'accertamento della mancata produzione del corretto verbale di accertamento. 5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che procederà ad un nuovo esame, applicando i principi di diritto sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di lite anche del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],-.-ssa [OSCURATO:PERSONA] -DEPOSI
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