CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. CECA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 07/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro in data 12/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'agli artt. 61 n. 2 e 648 comma primo (capo A), artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 494 cod. pen. (capo B) e artt. 81 cpv. e 640 comma primo cod. pen. (capo C). Considerato che i motivi di ricorso, (verificare), che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto ed il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che le doglianze difensive non si confrontano con le pertinenti argomentazioni dei giudici del gravame che, a pag. 6 della sentenza impugnata, hanno dato conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, dando congrua risposta alle doglianze difensive; difatti, è risultato incontestato come il ricorrente abbia ricevuto dei documenti e delle copie (provento di furto), facendone uso per commettere i reati a lui ascritti; osservato che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il motivo relativo all'invocato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo congrua l'equivalenza operata dai giudici di primo grado rispetto alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, in considerazione della gravità del reato, della detta recidiva, della negativa personalità dell'imputato e dei concreti aspetti della vicenda illecita (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata), statuizione non censurabile in applicazione del condivisibile principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 245931 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de