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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29244/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto del reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen.), il quale aveva chiesto di potere corrispondere con i propri famigliari per mezzo della posta elettronica, osservando che il particolare regime detentivo cui egli è sottoposto richiederebbe un preventivo controllo su detta corrispondenza (in entrata ed in uscita) da parte della polizia penitenziaria, che risulterebbe praticamente impossibile; Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha osservato che il diritto alla corrispondenza del detenuto è comunque garantito per mezzo della posta ordinaria e che, di conseguenza, non è configurabile alcuna violazione di diritti costituzionalmente garantiti; Considerato, comunque, che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale non è assoluta potendo essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, purché con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, (Sez. 1, Sentenza n. 43522 del 20/06/2014, Rv. 260692 - 01) e che, nel caso in esame, si verte unicamente sul mezzo che l'odierno ricorrente intende utilizzare, aspetto in ordine al quale deve però escludersi la sussistenza di alcun diritto soggettivo in capo al detenuto; Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, il ricorrente non si confronta in modo specifico e - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - chiede, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'8 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto del reclamo di [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen.), il quale aveva chiesto di potere corrispondere con i propri famigliari per mezzo della posta elettronica, osservando che il particolare regime detentivo cui egli è sottoposto richiederebbe un preventivo controllo su detta corrispondenza (in entrata ed in uscita) da parte della polizia penitenziaria, che risulterebbe praticamente impossibile; Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha osservato che il diritto alla corrispondenza del detenuto è comunque garantito per mezzo della posta ordinaria e che, di conseguenza, non è configurabile alcuna violazione di diritti costituzionalmente garantiti; Considerato, comunque, che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale non è assoluta potendo essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, purché con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, (Sez. 1, Sentenza n. 43522 del 20/06/2014, Rv. 260692 - 01) e che, nel caso in esame, si verte unicamente sul mezzo che l'odierno ricorrente intende utilizzare, aspetto in ordine al quale deve però escludersi la sussistenza di alcun diritto soggettivo in capo al detenuto; Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, il ricorrente non si confronta in modo specifico e - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - chiede, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 g
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