CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18441/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per l'annullamento senza rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, disponeva la liquidazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 1965,17, oltre interessi legali dalla data del provvedimento al saldo, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione dell'istante che era stato arrestato il 5/1/2024 per un ordine di esecuzione emesso per errore di persona. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo violazione dell'art. 112 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata. In particolare, l'amministrazione ricorrente deduceva la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale pronunciato ultra petita, riconoscendo gli interessi in assenza di specifica domanda. 3. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, gli interessi legali dovuti sull'indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione hanno natura corrispettiva e non moratoria e decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, momento dal quale il credito può dirsi certo, liquido ed esigibile. In particolare in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "Ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda. (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero, Rv. 265580 - 01; Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero, Rv. 288270 - 01). 2. Tale consolidato orientamento deve essere ribadito dal Collegio evidenziando che in tema di interessi corrispettivi, pur potendo la relativa 1domanda essere formulata anche successivamente all'introduzione del giudizio, resta comunque necessario che essa sia espressamente proposta dalla parte, non potendo il giudice attribuire d'ufficio accessori non richiesti senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc.civ.. 3. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'istante non abbia Mai avanzato una specifica domanda di riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di riparazione. Ne consegue che la Corte territoriale, nel disporne la corresponsione, ha pronunciato ultra petita, incorrendo in violazione del principio dispositivo e dei limiti della domanda. 4. Da tale rilievo discende, in accoglimento del ricorso dell'Amministrazione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente gli interessi legali, trattandosi di eliminazione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. P.Q.M. P.Q.M