Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 09301/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20543-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato I.[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 6361/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il R/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20543 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- 20543/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n.6361/2019, che in controversia sul ricorso del contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno di imposta 2002, ha accolto l'appello dell'Agenzia.

La CTR, nell'accogliere l'appello ha statuito che, nel caso in esame, non solo il contenuto del verbale risulta quasi integralmente richiamato nell'atto di accertamento, ma risulta addirittura che il suddetto verbale sia stato consegnato al contribuente, sicchè egli ne ha avuto integrale conoscenza.

Relativamente alla pretesa, poi, a fronte della contestazione dell'ufficio circa l'assenza di documentazione e l'omessa registrazione dei costi, spettava al contribuente provare il contrario, attraverso la produzione delle pezze giustificative.

Il non averlo fatto, aggiunge la CTR, fa sì che la pretesa dell'Ufficio risulti legittima.

L'Agenzia si costituisce con controricorso.

Il ricorrente deposita successiva memoria.

Considerato che: è necessario inviare una nuova proposta P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per nuova proposta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20543-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato I.[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 6361/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il R/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20543 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- 20543/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n.6361/2019, che in controversia sul ricorso del contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno di imposta 2002, ha accolto l'appello dell'Agenzia. La CTR, nell'accogliere l'appello ha statuito che, nel caso in esame, non solo il contenuto del verbale risulta quasi integralmente richiamato nell'atto di accertamento, ma risulta addirittura che il suddetto verbale sia stato consegnato al contribuente, sicchè egli ne ha avuto integrale conoscenza. Relativamente alla pretesa, poi, a fronte della contestazione dell'ufficio circa l'assenza di documentazione e l'omessa registrazione dei costi, spettava al contribuente provare il contrario, attraverso la produzione delle pezze giustificative. Il non averlo fatto, aggiunge la CTR, fa sì che la pretesa dell'Ufficio risulti legittima. L'Agenzia si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: è necessario inviare una nuova proposta P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per nuova proposta
Sentenza Cassazione n. 09301/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris