CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 41924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Senclte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] t, 0)“-2-R--' - ?cLo C_P O ( ) o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, costituito ex art.324 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza interessata, del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso lo stesso Tribunale in data 6 giugno 2022, avente ad oggetto un immobile in costruzione sito in Manfredonia di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] a responsabilità limitata. Premette l'ordinanza impugnata - pur non essendovi contestazione del fumus commissi delicti - come dall'attività di indagine realizzata dalla DDA della Procura di Bari siano emersi gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della Potito, in ordine alla partecipazione ad associazione armata mafiosa e al suo percorso di infiltrazione nel settore economico-imprenditoriale, e alla commissione di una serie di reati fine (trasferimento fraudolento di valori, rapina ed estorsioni continuate, delitti tutti aggravati ex art. 416.bis.1 cod. pen.), tali da giustificare la sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere, altresì confermata dal medesimo Tribunale del riesame. Confrontandosi con gli argomenti difensivi posti a fondamento del gravame, il Tribunale del riesame li ritiene infondati, confermando il gravato titolo cautelare. 2. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, altresì procuratore speciale della prima. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il difensore lamenta mancanza di motivazione in ordine al diniego della prova della legittima provenienza del bene sequestrato e violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., nonché dell'art. 240-bis cod. pen. Si rileva che l'istanza di riesame si era basata sull'analisi della provenienza del denaro impiegato per l'acquisto di una quota della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], utile alla futura acquisizione, da parte dei coniugi Lombardi-Potito del diritto di proprietà sull'unità immobiliare in costruzione sita in Manfredonia, oggetto di sequestro preventivo. Si erano, pertanto, nel gravame, svolte alcune considerazioni circa i redditi percepiti da Lombardi e dalla Potito negli anni presi in considerazione dal decreto di sequestro (2011-2018) al fine di dimostrare l'erroneità del calcolo della sproporzione reddituale giustificativa del sequestro preventivo in vista di una confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., come quello in oggetto. Si era, quindi, sostenuto che, sebbene i redditi percepiti dal nucleo familiare negli anni 2011-2017, cioè precedenti all'anno 2018 in cui era avvenuto l'investimento, fossero inferiori alla spesa familiare media prevista dagli indici Istat, ciò non poteva incidere sulla prova della legittima provenienza dei redditi percepiti nell'anno dell'investimento e soprattutto sulla loro proporzione rispetto all'investimento stesso. Tanto premesso, lamenta la difesa che l'ordinanza impugnata con motivazione meramente apparente ha rigettato la richiesta di riesame, ritenendo provata la sperequazione reddituale in relazione all'anno 2018 e non legittima la provenienza delle fonti impiegate nell'investimento. Osserva che: - la sproporzione reddituale di euro 17.114,73 rilevata per l'anno 2018, è conseguenza dell'omesso computo della vincita di gioco pari ad euro 39.451,68, per effetto della quale il bilancio 2018 è risultato in attivo di ben 22.336,95 euro e così in grado di giustificare la legittima provenienza dei primi due acconti, di euro 25.000,00 orascuno; - il fatto che il denaro proveniente da detta vincita sia transitato nelle casse della Marittica coop. a r.l. per essere poi restituito a Lombardi e da questi utilizzato per il pagamento in favore della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], su cui fa leva il provvedimento impugnato, non ne muta l'origine. Rileva che ancora più grave è l'omissione che si verifica in relazione all'incontestabile accensione di un mutuo bancario da parte dei predetti coniugi, per effetto del quale gli stessi ebbero a ricevere in data 19.7.2019 la prima tranche di euro 107.000,00 costituente la provvista degli ulteriori acconti versati alla cooperativa a partire da quella data; e che erra il Tribunale del riesame nel ritenere non dimostrato con quali redditi sarebbero state pagate le rate di restituzione, ricadendo, invero, detta restituzione in periodi reddituali successivi ai reati per cui si procede. 2.2. Col secondo motivo di impugnazione, la difesa denuncia violazione degli artt. 240, 240-bis cod. pen. e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Si sostiene l'erroneità in diritto dell'ordinanza impugnata, per violazione dell'art. 240-bis cod. pen., per non avere considerato come i ricorrenti non siano proprietari dell'immobile su cui è caduta la cautela imposta dal G.i.p. essendo lo stesso formalmente ancora intestato alla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] a r.I., di cui è legale rappresentante altra persona. Si rileva, invero, che: - l'acquisto dell'immobile non si sarebbe ancora concretizzato, non essendosi completato con l'integrale pagamento l'iter acquisitivo comprendente l'assegnazione dell'immobile medesimo; - l'immobile risulterebbe ancora di proprietà della cooperativa, terza di buona fede, estranea e certamente ignara della provenienza delle somme utilizzate dai coniugi Lombardi-Potito, per cui sarebbe stato opportuno sequestrare le quote della cooperativa di pertinenza di Lombardi e della moglie, anziché l'immobile, sequestrato solo perché nella materiale disponibilità dei suddetti; - il sequestro invocato non pregiudicherebbe né la società né i suddetti, che, senza aver ricevuto la proprietà del bene, potrebbero essere esposti all'obbligo del pagamento del residuo prezzo. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità dei ricorsi, mentre il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, insiste per l'accoglimento degli stessi, replicando alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale e ripercorrendo i motivi di doglianza già formulati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, considerato che nei confronti del suddetto non risulta essere stato formalmente emesso il provvedimento impugnato (che tuttavia ha ad oggetto un decreto di sequestro preventivo emesso a carico del medesimo e della Potito). 1.2. Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Va preliminarmente osservato come, in subiecta materia, il ricorso per cassazione sia limitato alla denuncia di eventuali violazioni di legge (vedi art. 325, comma 1 cod. proc. pen.), per cui non possono essere censurati in questa sede né vizi di motivazione, né profili ricostruttivi in fatto. Orbene, ciò posto, occorre prendere atto che la ric:orrente, lamentando formalmente violazione di legge e mancanza di motivazione, contesta nel primo motivo la motivazione del provvedimento impugnato in punto di sperequazione reddituale necessaria a far presumere la provenienza illecita di almeno parte delle risorse economiche utilizzate al fine di versare alla cooperativa edilizia l'acconto necessario all'acquisto dell'immobile sequestrato. Motivazione, che lungi dall'essere assente o apparente, dà conto degli accertamenti fatti, delle obiezioni difensive e della documentazione addotta e confuta in modo né apparente né manifestamente illogico la dedotta provenienza lecita della somma versata alla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] a responsabilità limitata. Con riguardo alle vincite da gioco che, secondo la tesi difensiva, ripianerebbero la sperequazione reddituale del 2018, osserva il Tribunale del riesame che: - in tale anno, come negli anni precedenti, il nucleo Lombardi-Potito non disponeva neanche di risorse sufficienti a far fronte alle ordinarie esigenze di vita; - dagli atti di indagine risulta che Lombardi ha effettivamente conseguito vincite di gioco nel febbraio-marzo 2018 per un importo pari ad euro 39.451,68 da cui deve essere ulteriormente dedotto il prelievo fiscale; - tale importo è, però, inferiore a quello di 50.000,00 euro che sarebbe stato utilizzato secondo la difesa per i due primi acconti finalizzati all'acquisto dell'immobile e quindi la differenza sarebbe priva di giustificazione circa la lecita provenienza; - a ogni modo dagli atti traspare che tale somma, transitata nelle casse della Marittica come "versamento infruttifero socio", era già stata utilizzata per altri fini (dall'intercettazione del maggio 2018, di poco successiva alle vincite di gioco, emerge che Lombardi non disponeva di alcuna somma di denaro per far fronte al debito di gioco contratto con tale Nenna, gestore del punto scommesse Snai), e che Lombardi prelevava dalle imprese Marittica e Primo pesca a partecipazione mafiosa, di cui era effettivo dominus, le somme necessarie per l'acquisto dell'immobile, ricorrendo a giustificazioni fittizie, essendo solito ricevere dalla prima società, pur non risultando documentalmente socio della stessa, accrediti fittizi con causali "versamento socio" e/o "salario" da detta società. L'ordinanza impugnata osserva, inoltre, che nessuna prova circa la provenienza lecita delle ulteriori provviste per l'acquisto dell'immobile è mai stata offerta dalla difesa; in particolare con riguardo al pagamento gàn 4 delle singole rate del mutuo fondiario sottoscritto con la BCC di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 166.000,00 e ai pagamenti effettuati nelle date del 15.11.2018, 29.03.2019 e 9.05.2019. Tale essendo la ricostruzione del fatto da parte dei Giudici del riesame, è evidente che insistere sulla legittima provenienza, dalle vincite di gioco, del pagamento dei primi due acconti, nonché dei successivi, relazionandoli alla accensione del mutuo bancario, significa non confrontarsi con detta ricostruzione e insistere su una diversa valutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, in cui, peraltro, come premesso, unico motivo di censura può essere la violazione di legge e quindi l'assenza e/o apparenza di motivazione, ben lungi dall'essersi verificate. 1.2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza in esame premette che la disposizione di cui all'art. 240- bis cod. pen. prevede la confisca dei beni di cui l'imputato risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, per cui anche la concreta disponibilità, pure per il tramite di interposta persona, è elemento sufficiente a consentirla. Rileva che nel caso in esame risultano diversi elementi significativi dell'effettivo possesso dell'immobile in oggetto da parte del nucleo Lombardi-Potito (il mutuo fondiario è stato concesso dietro garanzia ipotecaria avente ad oggetto proprio l'immobile sequestrato; dalle intercettazioni si desume chiaramente l'interessamento di Lombardi per detto immobile, confermato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; i coniugi sono risultati in possesso delle chiavi dell'immobile) e ritiene, pertanto, pienamente condivisibili le statuizioni circa la sussistenza del periculum in mora del G.i.p., il quale ha correttamente valutato i risultati dell'indagine posta in essere, valorizzando l'inclinazione di Lombardi a creare delle vere e proprie "schermature" formali con riguardo ai beni dei quali è assoluto dominus, titolare e/o possessore e, quindi, la concretezza del pericolo che nel lasso di tempo necessariamente ampio, intercorrente tra la discovery degli atti di indagine e l'esito dell'instaurando giudizio, possano essere modificati, dispersi, deteriorati o alienati i beni sui quali ricadrebbe il provvedimento di confisca. Con tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi c:onformi al dato normativo che si assume violato, il motivo di ricorso non si confronta, ritornando sulla questione della formale proprietà dell'immobile e della delimitazione del sequestro alle quote versate alla cooperativa e, quindi, incorrendo nell'aspecificità, oltre che nella manifesta infondatezza. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delie spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e con