CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 01/01/1998 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la mancanza della condizione di procedibilità, lamentando che la querela è stata presentata da un soggetto non legittimato (nella specie, il direttore dell'esercizio commerciale); ritenuto che esso sia manifestamente infondato, essendo del tutto irrilevanti - ai fini della legittimazione a proporre querela - le argomentazioni proposte in ricorso in relazione al contenuto della procura notarile rilasciata al direttore del supermercato, atteso che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal Giudice di merito, ai fini della legittimazione a proporre querela rileva che il querelante sia titolare - come nel caso di specie - di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, pur se sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario, essendo il bene giuridico protetto dal delitto di furto individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e, persino, quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (v. Sez. U., 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01, che ha riconosciuto la legittimazione a proporre querela al responsabile di un supermercato); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della disciplina della desistenza volontaria e del recesso attivo; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai vizi logici, il Giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, avendo escluso la desistenza volontaria in quanto la scelta dell'imputato di non proseguire nell'azione criminosa risulta essere stata determinata, nella specie, dall'intervento del vigilante, che lo ha chiaramente indotto a consegnare i beni sottratti e non potendo, per le stesse ragioni, la condotta essere qualificata come recesso attivo, finalizzato a scongiurare l'evento, difettando anche in tal caso il requisito della volontarietà dell'impedimento dell'evento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M