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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17102/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Pavia, pronunciata il 18 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, avendo la Corte territoriale ribadito, a pagina 5, l'attendibilità del riconoscimento operato dai testi e l'assenza di contraddizioni nelle rispettive dichiarazioni, superando anche quelle del Mugiatí, alla luce del verosimile timore nutrito nei confronti dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Pavia, pronunciata il 18 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, avendo la Corte territoriale ribadito, a pagina 5, l'attendibilità del riconoscimento operato dai testi e l'assenza di contraddizioni nelle rispettive dichiarazioni, superando anche quelle del Mugiatí, alla luce del verosimile timore nutrito nei confronti dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17102/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris