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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2025

Cassazione n. 26465/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29940/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. - già [OSCURATO:PERSONA] SPA- e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4316/2020 depositata il 18/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1.-La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qualità di liquidatrice di bazar srl ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza n. 4316/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma pubblicata il 18.09.2020 resa tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimasta contumace e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- La ricorrente aveva proposto opposizione contro il decreto ingiunti con cui era stato ingiunto di pagare alla banca MOS la somma di 55.735,08 € per saldo debitore di un conto corrente acceso dalla società Bazart e per l'inadempimento delle obbligazioni restitutorie derivanti da un contratto di finanziamento concluso dalla medesima società, obbligazioni tutte oggetto di garanzie fideiussorie da parte dei soggetti ingiunti.

Il Tribunale aveva respinto l'opposizione nonché la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello ha confermato la sentenza respingendo i cinque motivi di gravame proposti.

3. – Con il ricorso per cassazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto sei motivi di illegittimità della sentenza gravata, cui avevano resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. le altre parti essendo rimaste intimate.

4. Con atto di rinuncia in data 3.09.2025 notificato alle controparti la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto con i provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio.

Solo la parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. - e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – ha dichiarato di accettare la rinuncia associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio, con spese compensate.

6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. 7.- Le spese del grado non devono essere regolate quanto a Siena NPL che ha accettato la rinuncia; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le spese vanno compensate per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente deduceva nullità della sentenza per mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche senza che le parti vi avessero rinunciato: invero secondo il processo era stato assunto in decisione in data 16/9/2020 a seguito di trattazione scritta; le parti hanno concluso come da note assegnate con ordinanza del 22/7/2020; la sentenza è stata depositata in data 18/9/2020; ma non risultano concessi i termini di cui all’art. 352 cpc (circostanza peraltro risultante anche dai due controricorsi) onde vale il principio di diritto di SU 36956/21.

P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29940/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. - già [OSCURATO:PERSONA] SPA- e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4316/2020 depositata il 18/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1.-La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qualità di liquidatrice di bazar srl ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza n. 4316/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma pubblicata il 18.09.2020 resa tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rimasta contumace e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- La ricorrente aveva proposto opposizione contro il decreto ingiunti con cui era stato ingiunto di pagare alla banca MOS la somma di 55.735,08 € per saldo debitore di un conto corrente acceso dalla società Bazart e per l'inadempimento delle obbligazioni restitutorie derivanti da un contratto di finanziamento concluso dalla medesima società, obbligazioni tutte oggetto di garanzie fideiussorie da parte dei soggetti ingiunti. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione nonché la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello ha confermato la sentenza respingendo i cinque motivi di gravame proposti. 3. – Con il ricorso per cassazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto sei motivi di illegittimità della sentenza gravata, cui avevano resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. le altre parti essendo rimaste intimate. 4. Con atto di rinuncia in data 3.09.2025 notificato alle controparti la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto con i provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio. Solo la parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. - e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – ha dichiarato di accettare la rinuncia associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio, con spese compensate. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. 7.- Le spese del grado non devono essere regolate quanto a Siena NPL che ha accettato la rinuncia; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le spese vanno compensate per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente deduceva nullità della sentenza per mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche senza che le parti vi avessero rinunciato: invero secondo il processo era stato assunto in decisione in data 16/9/2020 a seguito di trattazione scritta; le parti hanno concluso come da note assegnate con ordinanza del 22/7/2020; la sentenza è stata depositata in data 18/9/2020; ma non risultano concessi i termini di cui all’art. 352 cpc (circostanza peraltro risultante anche dai due controricorsi) onde vale il principio di diritto di SU 36956/21. P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.
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