CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 27501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22760/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7865/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal cons. LinaRUBINO. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1992 [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler costituire i n pegno , in favore della [OSCURATO:SOCIETA],a garanzia dei crediti da questa vantati verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,alcune azioni e altri valori immobiliari indicati in un elenco allegato. Con successiva comunicazione del maggio ‘ 92 la ricorrente chiedeva al Monte dei Paschi di Siena di provvedere al trasferimento presso la [OSCURATO:SOCIETA] dideterminate azioni e valori immobiliari. Con unaltro atto del novembre ‘ 92 dichiarava di voler costituire in pegno in favore della [OSCURATO:PERSONA] del F ucino azioni quotate e altri valori immobiliari indicati in un elenco allegato a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., e chiedeva che quei titoli,provenienti da un deposito presso il Monte d ei [OSCURATO:PERSONA] , venissero trasferiti in un apposito dossier intestato a suo nomepresso la [OSCURATO:SOCIETA]. Successive disposizioni venivano impartite dalla Ciuffetti, attuale ricorrente,all’istituto di credito nel ‘94, al fine di reintegrareo sostituire la garanzia pignoratizia. Nel ’95 la Ciuffetti estendeva la garanzia reale già costituita anche a garanzia delle obbligazioni contratte nei confronti della banca da altre società ([OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) Nel ’96 impartiva istruzioniper reintegrare o sostituire la garanzia pignoratizia. Nel 2007 la B anca del F ucino , richiamati i predetti atti di costituzione in pegno e i successivi atti modificativi e integra tivi, indicavail saldo debitore dei soggetti garantiti e intimava alla C iuffetti di pagare gli importi corrispondenti alle esposizioni,preavvisandola che in difetto avrebbe provveduto al realizzo della garanzi a pignoratizi a utilizzando i netti ricavi a deconto delle predette esposizioni ; quindi , provvedeva ad escutere la garanzia ricavandone oltre quattro milioni di euro e incamerando l'importo a soddisfazione delle ragioni di credito vantate dalla banca verso i vari debitori garantiti dalla C iuffetti . Incamerava anche gli importi depositati su due conti correnti, intestati alla Ciuffetti, in quanto conti di transito, finalizzati esclusivamente ad accogliere il ricavato della movimentazione dei titoli ed i frutti civili da questi prodotti. A fronte di ciò, la Ciuffetti convenivain giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] deducendo la nullità originaria della garanzia pignoratizia, assumendo che la stessa dovesse considerarsi fin dall'inizio inefficace e invalida e che il vincolo non si fosse mai idoneamente costituito per mancata adozione delle dovute formalità, per l ’ incer t a indicazione del credito , per la indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della garanzia. Chiedeva quindi in restituzione sia il ricavato della vendita dei titoli, sia gli importi esistenti sui due conti correnti. Il Tribunale di Roma rigettava le domande della Ciuffetti,ritenendo validamente ed efficacemente costituito il pegno e d infondata la domanda di ripetizione dell'importo ricavato dalla detta escussione; accertava la sussistenza degli atti costitutivi del pegno e riteneva le sue successive integrazioni sufficientemente determinate e i crediti garantiti sufficientemente individuati; rigettava anche la denuncia di illegittima escussione del pegno in quanto avvenuta su titoli diversi da quelli originari atteso che era operante la clausola di rotatività della garanzia pignoratizia, e la domanda di restituzione delle somme esistenti sui due conti correnti ritenendo che gli stessi avessero natura di mera operazione contabile di accredito dei frutti e del ricavato della vendita dei titolie che fossero strumentali alle operazioni connesse al pegno. Rigettava anche la domanda riconvenzionale dell'istituto di credito , volta ad ottenere la condanna dell'attrice quale fideiussore delle società nel cui interesse era stato costituito il pegno. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, ela [OSCURATO:SOCIETA], nel costituirsi , proponeva appello incidentale condizionato avverso la declaratoria di inammissibilità della propria riconvenzionale. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione della Ciuffetti, dichiarando infondata la censura dell'appellante sulla originaria nullità o inesistenza originaria della garanzia pignoratizia, chiarendo che la mancata iscrizione del vincolo nei registri dei valori mobiliari non incidessesulla validità del negozio giuridico ma solo sulla opponibilità ai terzi della garanzia pignoratizia; rigettava l'appello sulla dedotta invalidità della costituzione del pegno per mancata individuazione delle esposizioni debitorie garantite affermando,al contrario, che esistesse nelle varie comunicazioni della C iuffetti l'indicazione dei crediti garantiti; rigettava il motivo d'appello sulla incompatibilità del pegno regolare con la clausola di rotatività, ritenendo legittimo il patto di rotatività qualora questo tragga , come nella specie , origine da un accordo scritto di data certa,non essendovi altra necessità di ulteriori formalità per la sostituzione dei titoli. Infine,rigettava l'appello della Ciuffetti anche in merito all'incameramento del saldo attivo dei due conti correnti alla stessa intestati confermando che gli stessi non fossero conti correnti ordinari ma conti indisponibili da parte del cliente, accesi al solo scopo di farvi transitare i ricavi e i frutti ottenuti dai titoli rientranti nella garanzia pignoratizia. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso , articolato in sette motivi ed illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 7865 del 2019, pubblicata dalla Corte d'appello di Roma il 17 dicembre 2019, notificata il 5.6.2020. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illustrato da memoria. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivola ricorrente deduce la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice in quanto del collegio di appello ha fatto parte con il ruolo di relatore ed estensore un giudice ausiliario. Il motivo è infondato. La sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021 ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono algiudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, e tuttavia ha affermato che queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi deigiudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria. Fino a quel momento, infatti, ha affermato la temporanea tollerabilitàcostituzionale dell'attuale assetto , volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione deigiudici ausiliari e a non privare immediatamente le co rti di appello deigiudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili ( v., tra le altre, Cass. n. 32065 del 2021). Con il secondo motivodeduce la violazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 della legge n. 289 del 1986 , recante disposizioni r elative all'amministrazione accentrata dei valori mobiliari attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e degli articoli 2784, 2785 e 2786 cod . civ . La ricorrente si duoleche non sia stato accolto il suo rilievo di fondo, relativo alla inesistenza originaria e d a lla radicale invalidità ed inefficacia della garanzia pignoratizia,solo apparentemente costituita in favore della banca convenuta e da questa indebitamente escussa, sostenendo che il pegno non si era mai costituito in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge numero 289 del 1986, in quanto il vincolo sugli strumenti finanziari non era mai stato iscritto nell'apposito registro tenuto dal depositario, secondo quanto previsto dall'articolo 7, con le modalità indicate dai citati articoli del codice civile: in mancanza d ella iscrizione o della prova d ell’avvenuta iscrizione il pegno non poteva dirsi costituito. Aggiunge che con la legge n. 289 del 1986 e con la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attuata una dematerializzazione attenuata, nel senso che la necessità della redazione del documento rimarrebbema la circolazione del vincolo si effettuerebbe soltanto secondo una tecnica di scrittura e non più a mezzo dell a consegna delle azioni o dei titoli . L'iscrizione nel registro dei vincoli era quindi sostitutiva della consegna materiale e dello spossessamento di cui all'articolo 2786c.c., per cui la mancata iscrizione equivale alla mancata costituzione del vincolo. Argomenta nel senso della necessità di distinguere tra il titolo contrattuale per la costituzione del pegno ( e riconosce che tali potevano configurarsi le scritture private da lei provenienti) con l'effettiva costituzione del diritto reale di garanzia: la mancata iscrizione equivale a mancata realizzazione dello spossessamento e alla mancata sottrazione al costituente della esclusiva disponibilità della cosa oggetto della garanzia.Con il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli7 della legge n.289 del 1986, 83 e seguenti del d.lgs. n . 58 del 1998 e 34 del d. lgs. n.213 del 1998, non c hé degli articoli 1997 , 2784 , 2785 e 2786 cod.civ. Riproduce il contenuto di un motivo di appello che aveva formulato in subordine rispetto al precedente motivo di appello, ri chiamato nel secondo motivo di ricorso per cassazione,con il quale aveva denunciato che la escussione del pegno si fosse realizzata con la vendita di titoli diversi rispetto alla garanzia pignoratizia originariamente costituita senza la sua approvazione di tale sostituzione e senza che fosse stato pattuito alcun patto di rotatività, aggiungendo che, anche se fosse stato sottoscritto tale patto, ciò non poteva esentare la banca dal rispetto di formalità idonee aportare a conoscenza della terza datrice di pegno la intervenuta sostituzione o integrazione dei titoli originariamente pignorati. La sua doglianza era stata rigettata in appello in quanto la Corte d'appello aveva accertato che tra le parti fosse stato legittimamente stipulato il patto di rotatività, contenuto nell'articolo 1 comma 3 delle condizioni generali di contratto e che, a fronte della conclusione del patto di rotatività,non fosse necessario nessun tipo di formalità per la sostituzione dei beni originariamente dati in pegno purché nei limiti del valore originario. Sostiene la ricorrente che da una parte si è accertato e comunque non contestato che l'escussione del pegno sia avvenuta su titoli diversi rispetto a quelli originariamente conferiti ed anche che nel caso di specie sia stato concluso un pegno regolare, e che la Corte di merito avrebbe errato nell'affermare che il meccanismo di sostituzione era regolare in quanto attuato sulla base del patto di rotativitàin quanto i beni dati in sostituzione non erano mai stati specificati e neppure era stata accertata l'esistenza di un meccanismo preciso, regolare di spossessamento su questi nuovi titoli. Denuncia l’erroneità e la contrarietà alla legge dell'affermazione della Corte d'appello là dove afferma che non sarebbe necessarianessuna ulteriore formalità per la sostituzione dei titoli costituiti in pegno. Sostiene che la conclusione cui è giunta la Corte d'appello sarebbe anche contrastante con l'orientamento di legittimità in materia di pegno rotativo, configurato come una fat tispecie a formazione progressiva, che non esclude la necessità di rispettare ogni tipo di formalità per la sostituzione dei titoli, in quanto è necessario pur sempre che la sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti e dal riferimento all'accordo originario (richiama Cass. n . 25796 del 2015 ) , a meno che non sia la stessa clausola di rotatività a predetermina re le modalità con cui dovranno operare le sostituzioni. S ia la costituzione del pegno sia la sostituzione dei titoli dovrebbe lasciare traccia nelle registrazioni di cui all'articolo 7 della legge numero 289 del 1986, poi ripresa dal TUB , non risultando sufficiente la comunicazione proveniente dal terzo costitutore del pegno con la quale autorizza la sostituzione dei ti toli né tantomeno sarebbe sufficiente la presenza di una generale previsione di sostituibilità o modificabilità dell'oggetto originario del diritto reale di garanzia. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono infondati. Preliminarmente, la Corte d'appello ha correttamente accertato l'avvenuta costituzione del pegno mediante la scrittur a privat a del 1992,dotata di data certa, con la quale è stato disposto il trasferimento in favore della B anca del F ucino dei titoli sottoposti a pegno e successivamente è stata prevista la sostituzione di questi titoli con altri, rimanendo nel tetto della garanzia inizialmente fissata nel rispetto del patto di rotatività inserito nel contratto e pienamente legi ttimo , in conformità alle indicazioni tracciate da questa Corte già con la sentenza n.25796 del 2015, secondo le quali è pienamente legittimo il patto di rotativitàdel pegno ove questo tragga origine da un accordo scritto di data certa tra le parti(accordo indicato nell'articolo 1, comma 3 delle condizioni generali di contratto e sottoscritto dalla ricorrente ), c ui segue la sostituzione dell'oggetto del pegno senza necessità di ulteriori stipulazioni di volta in volta e con effetti risalenti alla prima consegna dei beni originariamente dati in pegno(v. Cass. n. 25796 del 2015, in fattispecie analoga: “Il cd. "patto di rotatività" -con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico -si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato, non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnatadalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il valido permanere di una siffatta garanzia in favore di una banca che aveva venduto, alla scadenza, i titoli originariamentericevuti in pegno, utilizzandone il controvalore, benchè depositato temporaneamente sul conto corrente ordinario del cliente, per acquistarne, con il suo consenso, altri da immettere in pegno sul conto deposito a garanzia di quest'ultimo)” , purché la sostituzione dell'oggetto avvenga entro i limiti di valore dei beni originariamente vincolati,come nel caso di specie, non ravvisandosi la necessità di ulteriori formalitàper la sostituzione dei titoli dati in pegno (v. Cass. S.U. n. 4520 del 2004). Per quanto concerne il rilievo di cui al secondo motivo e cioè la mancata ottemperanza da parte della banca dell'obbligo di trascrizione del pegno negli appositi registri previsti dall'articolo 7 della legge numero 289 del 1986, essa non incidesulla validità del negozio giuridico tra le parti ma solo sulla opponibilità ai terzi della garanzia pignoratizia, secondo le regole ordinarie della trascrizione. Le altre norme la cui violazione la ricorrente denuncia essere intervenuta e cioè le norme di cui al d.Lgs n. 58 del 19 98 , a l d . lgs. n . 213 del 1998 e del successivo regolamento Consob del 2007, sono tutte successive alla costituzione del contratto di pegno e quindi inapplicabili pro tempore alla fattispecie,come già affermato da questa Corte in precedenti occasioni(Cass. n. 23268 del 2006, con la quale si afferma che solo con la disciplina del 1998 si è attuata la totale dematerializzazione dei titoli). Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1346,1418, 1419 , 1423 , 2784 , 2786 e 2787 cod . civ . Sostiene la ricorrente che fin dal giudizio di primo grado aveva contestato la nullità degli atti costitutivi del pegno cioè delle stesse scritture a sua firma, con le quali aveva costituito determinati titoli in pegno, per indeterminatezza del garantito e anche per la generalità della garanzia prestata con inserimento della clausola omnibus. La questione era stata riproposta con uno specifico motivo d'appello e anche su questo punto la Corte d'appello si sarebbelimitata ad aderire ai rilievi svolti dal tribunale,richiamando la presenza in atti proprio di scritture private da lei stessa provenienti nella quale erano specificamente indicati gli affidamenti garantiti,i titolari, l ’ estensione dell'esposizione debitoria e poi,quando questa garanzia veniva estesa anche ad altri oggetti, l’indicazione specifica dei nuovi soggetti garantiti fino al tetto dei titoli che aveva costituito in garanzia. Sostiene poi la ricorrente che avendo inizialmente indicato solo di prestare la garanzia e poi avendo specificato i crediti garantiti la clausola sarebbe nulla per violazionedell’art. 2787 c.c. Con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia ai sensi dell'articolo 112c.p.c. su un motivo d'appello o comunque per radicale mancanza della motivazione quindi in rapporto all'articolo 132 , secondo comma , numero 4 c.p.c. Qualora si ritenesse infondata la questione sulla indeterminatezza dell'oggetto del credito garantito dovrebbe prendersi comunque in considerazione la questione della nullità delle scritture costitutive del pegno ai sensi del primo comma dell'articolo 1419 c.c . , sulla quale la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi pur essendo stato specificamente dedotto: con il motivo d'appello contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non essenziale la clausola omnibus ai sensi dell'articolo 1419 c.c. e denuncia che nulla è stato risposto ai suoi rilievi a questo specifico riguardo. Segnala poi che il giudice non avrebbe affatto motivato sul rapporto tra le due questioni, cioè non avrebbe spiegato perché riteneva irrilevante la questione dell'essenzialità o meno della clausola omnibus. I motivi quarto e quinto, chepossono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. La corte di merito nell’impugnata sentenza ricostruisce correttamente, nella loro continuità, l’atto con il quale si esplicitava la volontà di costituire il pegno con indicazione del beneficiario e gli atti di dotazione del predetto pegno con gli elenchi dei titoli dati in garanzia, atti che negli anni sono stati integrati con ulteriori indicazioni in merito alla estensione della garanzia in favore di altri soggetti. Alla ricostruzione in tal senso, ovvero nel senso di una garanzia pignoratizia costituita in riferimento a titoli ben individuati e trasferiti nella disponibilità dell’istituto di credito e a ben individuati soggetti garantiti, si associa l’implicito ma non per questo illegittimo rigetto del motivo relativo alla denunciata nullità della clausola omnibus, intesa come volta esclusivamentea limitare il tetto della garanzia prestata in riferimento al valore dei titoli costituiti in pegno. Con il sesto motivo la ricorrente torna a dedu rr e la violazione degli articoli 1325, 1346 1418,1419, 2784 , 2786 e 2787 del codice civile . Il sesto motivo è proposto subordinatamente e condizionatamente al rigetto del quarto e del quinto e con esso si censura la sentenza impugnata là dove ha considerato validi gli atti di pegno in ragione della successiva determinazione dei crediti garantiti e della solo implicitamente ritenuta non essenzialità della clausola omnibus, senza considerare che il comportamento della banca doveva reputarsi illegittimo,quantomeno con riferimento al fatto che erano stati escussi crediti diversi e ulteriori rispetto a quelli individuati nelle scritture integrative valorizzate dal giudice di merito. La Corte d'appello avrebbe considerato soddisfatto i l requisito della determinabilità del credito valorizzando la scrittura del 1995 con la quale la Ciuffetti aveva esteso la garanz ia all a S poletini s . r . l . e alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente che in realtà l'escussione della garanzia e l'incameramento del ricavato sarebbero avvenuti, in riferimento a questi due soggetti della banca, per importi ben superiori al limite garantito. Il motivo è inammissibile, perché volto a indurre la Corte ad un nuovo apprezzamento delle risultanze di fatto, inammissibile, ed è anche generico e indeterminato, là dove non riporta il tenore delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito ai crediti garantiti che sarebbero state erroneamente interpretate dal giudice di merito. Infine,con il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per radicale mancanza della motivazione l à d ove la sentenza impugnata non ha accolto, senza alcuna adeguata specifica motivazione, il suo appello nella parte in cui aveva lamentato l'incameramento a titolo di pegno del saldo dei due conti correnti ad essa intestati intrattenuti verso la stessa banca del F ucino disattendendo la tesi dell’appellante secondo la quale il pegno non avrebbe mai avuto ad oggetto il saldo di quei due cont i correnti ma soltanto i titoli. Il motivo è infondato. In realtà la questione è stata esaminata,prima dal tribunale e poi dalla Corte d'appello, che hanno ritenuto legittima l'acquisizione delle somme transitate sui conti ritenendo che gli stessi fossero appunto semplicemente conti di transito, con mera funzione contabile di accredito di frutti e del ricavato della vendita dei titoli , quindi strettamentecollegati con il pegno. La corte d’appello ha espressamente motivato sul punto, e il passo è riportato dalla stessa ricorrente. Nella sentenza impugnata infatti è testualmente detto che “nella comunicazione sottoscritta dalla Ciuffetti in data 20 luglio 1994 è infatti espressamente convenuto tra le parti che rimane costituito in pegno anche il ricavo di detti titoli e risulta documentalmente che le somme depositate sui richiamati rapporti di conto corrente fosse conti indisponibili accesi al solo scopo di farli transitare i ricavi e frutti ottenuti dai titoli rientranti nella garanzia pignoratizia”. Il ricorso va dunque complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente; pertanto, è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 20.000,00 oltre 200,00 per esbor