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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 12889/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.33 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n.5164/7/19 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 settembre 2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2010, basato su indagini finanziarie, l'Agenzia delle entrate accertò nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] somme accreditate non giustificate con conseguente maggiore IRPEF.

La verifica trasse origine dalla circostanza che il Ladaga era stato amministratore delegato dal 10.11.2000 al 25.10.2010 della GESCONET soc.cons.per azioni nei cui confronti era stata accertata, per i periodi di imposta 2006-2009, un'evasione IVA mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società amministrate di fatto dallo stesso Ladaga.

Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto impositivo, venne rigettato dall'adita Commissione tributaria provinciale di prima istanza e la decisione è stata confermata, con rigetto dell'appello, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la mancata allegata della autorizzazione a procedere alle indagini finanziarie (debitamente rilasciata dal Direttore Generale) non inficiasse di nullità l'atto impositivo impugnato cosiccome la mancata allegata di alcuni avvisi di accertamento e atti di contestazione richiamati nell'avviso di accertamento, oggetto di giudizio, perché notificati al contribuente, nella sua qualità di amministratore di fatto.

Rigettava il motivo di appello relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio, dando atto che vi erano stati numerosi incontri tra il funzionario responsabile e il professionista delegato.

Nel merito, ribadiva la presunzione in favore dell'ufficio prevista dall'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 rispetto alla quale il contribuente non aveva fornito prova contraria idonea e, infine, rigettava anche il motivo di appello con cui si era dedotta la violazione del divieto di doppia imposizione.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, affidandosi a due motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G. ha depositato nota di conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso mentre il ricorrente ha depositato memoria Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ad opera della C.T.R. dell'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, dell'art. 2697 cod.civ., dell'art.3 della legge n.241 del 1990 e 7 della legge n.212 del 2000.

In sintesi, il ricorrente, premesso di avere depositato sin dal ricorso introduttivo documentazione bancaria dalla quale era evincibile che due conti correnti in essere presso la [OSCURATO:PERSONA] del lavoro non erano allo stesso riferibili, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, assolto l'onere probatorio a carico dell'Ufficio, anche con riferimento a conti correnti intestati a terzi sulla base dell'argomentazione per cui all'Amministrazione finanziaria sarebbe sufficiente elevare una contestazione ai sensi dell'art.32 d.P.R. n.600 del 1973 per invertire l'onere probatorio in capo al contribuente. 2.11 medesimo capo di sentenza viene censurato con il secondo motivo rubricato:Nullità della sentenza per violazione dell'art.36, comma 2, n.4 del D.Igs. 546 del 1992 e dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4). c.p.c. nonché dell'art.111 della Costituzione:omessa motivazione sui riscontri analitici presentati dal contribuente.

Il ricorrente, premesso di avere fornito nel giudizio di appello, riscontri analitici delle transazioni bancarie, censura la C.T.R. per avere reso, una motivazione meramente apparente priva di un'effettiva analisi delle osservazioni presentate dal contribuente. 3.Le due censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono infondate.

3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari sia il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, riguardo all'TVA autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente (Cass. 7.12.2021, n. 38764).

Ipotesi, questa, come rilevato anche dal P.G., non implausibilmente ravvisata nella fattispecie, posto che il contribuente è stato amministratore dal 10 novembre 2000 al 25 ottobre 2010 della Gesconet i cui conti correnti sono stati utilizzati ai fini dell'accertamento finanziano contestato.

Infatti, la presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili e, soprattutto, la mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie) consente di non limitare l'accertamento fiscale bancario ai conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma di estenderlo anche a quelli intestati a terzi (Cass. 9.02.2022, n.4235).

Né in tal guisa la CTR è incorsa in una violazione del divieto di doppia presunzione, atteso l'insegnamento di codesta Corte per cui "in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del 4.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, l'onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio praesumptum de praesumpto non admittitur, sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 C.C., né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un'altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie" (Cass. nn. 15003 del 2017; 20748 del 2019). 3.2 La sentenza impugnata appare rispettosa dei principi sopra enunciati onde va esente da censura dovendosene anche escludere la nullità per la dedotta apparenza della motivazione.

Va, all'uopo rammentato che la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n.8053). 3.3.Ciò posto, nel caso di specie, il capo di sentenza impugnata motiva diffusamente la ratio decidendi, posta a base della decisione adottata, la quale è chiaramente identificabile, risultando adeguatamente illustrate, in relazione ai plurimi profili di censura fatti valere, le ragioni che i giudici di appello hanno posto a base del decisum.

Al contrario, il mezzo di impugnazione nei termini in cui è formulato appare piuttosto rilevare l'omesso esame da opera della C.T.R. di fatti decisivi (nel caso in esame improponibile stante il divieto di cui all'art.348 ter, quarto comma, cod.proc.civ.) e tende, nella sostanza, ad una inammissibile, in questa sede, rivisitazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese nella misura liquidata come in dispositivo. 5Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 3.000 (tremila) oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1.quaterldel d.P.R.n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.33 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n.5164/7/19 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 settembre 2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2010, basato su indagini finanziarie, l'Agenzia delle entrate accertò nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] somme accreditate non giustificate con conseguente maggiore IRPEF. La verifica trasse origine dalla circostanza che il Ladaga era stato amministratore delegato dal 10.11.2000 al 25.10.2010 della GESCONET soc.cons.per azioni nei cui confronti era stata accertata, per i periodi di imposta 2006-2009, un'evasione IVA mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società amministrate di fatto dallo stesso Ladaga. Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto impositivo, venne rigettato dall'adita Commissione tributaria provinciale di prima istanza e la decisione è stata confermata, con rigetto dell'appello, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la mancata allegata della autorizzazione a procedere alle indagini finanziarie (debitamente rilasciata dal Direttore Generale) non inficiasse di nullità l'atto impositivo impugnato cosiccome la mancata allegata di alcuni avvisi di accertamento e atti di contestazione richiamati nell'avviso di accertamento, oggetto di giudizio, perché notificati al contribuente, nella sua qualità di amministratore di fatto. Rigettava il motivo di appello relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio, dando atto che vi erano stati numerosi incontri tra il funzionario responsabile e il professionista delegato. Nel merito, ribadiva la presunzione in favore dell'ufficio prevista dall'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 rispetto alla quale il contribuente non aveva fornito prova contraria idonea e, infine, rigettava anche il motivo di appello con cui si era dedotta la violazione del divieto di doppia imposizione. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, affidandosi a due motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G. ha depositato nota di conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso mentre il ricorrente ha depositato memoria Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ad opera della C.T.R. dell'art.32 del d.P.R. n.600 del 1973, dell'art. 2697 cod.civ., dell'art.3 della legge n.241 del 1990 e 7 della legge n.212 del 2000. In sintesi, il ricorrente, premesso di avere depositato sin dal ricorso introduttivo documentazione bancaria dalla quale era evincibile che due conti correnti in essere presso la [OSCURATO:PERSONA] del lavoro non erano allo stesso riferibili, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, assolto l'onere probatorio a carico dell'Ufficio, anche con riferimento a conti correnti intestati a terzi sulla base dell'argomentazione per cui all'Amministrazione finanziaria sarebbe sufficiente elevare una contestazione ai sensi dell'art.32 d.P.R. n.600 del 1973 per invertire l'onere probatorio in capo al contribuente. 2.11 medesimo capo di sentenza viene censurato con il secondo motivo rubricato:Nullità della sentenza per violazione dell'art.36, comma 2, n.4 del D.Igs. 546 del 1992 e dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4). c.p.c. nonché dell'art.111 della Costituzione:omessa motivazione sui riscontri analitici presentati dal contribuente. Il ricorrente, premesso di avere fornito nel giudizio di appello, riscontri analitici delle transazioni bancarie, censura la C.T.R. per avere reso, una motivazione meramente apparente priva di un'effettiva analisi delle osservazioni presentate dal contribuente. 3.Le due censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono infondate. 3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari sia il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, riguardo all'TVA autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente (Cass. 7.12.2021, n. 38764). Ipotesi, questa, come rilevato anche dal P.G., non implausibilmente ravvisata nella fattispecie, posto che il contribuente è stato amministratore dal 10 novembre 2000 al 25 ottobre 2010 della Gesconet i cui conti correnti sono stati utilizzati ai fini dell'accertamento finanziano contestato. Infatti, la presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili e, soprattutto, la mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie) consente di non limitare l'accertamento fiscale bancario ai conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma di estenderlo anche a quelli intestati a terzi (Cass. 9.02.2022, n.4235). Né in tal guisa la CTR è incorsa in una violazione del divieto di doppia presunzione, atteso l'insegnamento di codesta Corte per cui "in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del 4.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, l'onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio praesumptum de praesumpto non admittitur, sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 C.C., né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un'altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie" (Cass. nn. 15003 del 2017; 20748 del 2019). 3.2 La sentenza impugnata appare rispettosa dei principi sopra enunciati onde va esente da censura dovendosene anche escludere la nullità per la dedotta apparenza della motivazione. Va, all'uopo rammentato che la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n.8053). 3.3.Ciò posto, nel caso di specie, il capo di sentenza impugnata motiva diffusamente la ratio decidendi, posta a base della decisione adottata, la quale è chiaramente identificabile, risultando adeguatamente illustrate, in relazione ai plurimi profili di censura fatti valere, le ragioni che i giudici di appello hanno posto a base del decisum. Al contrario, il mezzo di impugnazione nei termini in cui è formulato appare piuttosto rilevare l'omesso esame da opera della C.T.R. di fatti decisivi (nel caso in esame improponibile stante il divieto di cui all'art.348 ter, quarto comma, cod.proc.civ.) e tende, nella sostanza, ad una inammissibile, in questa sede, rivisitazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese nella misura liquidata come in dispositivo. 5Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 3.000 (tremila) oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1.quaterldel d.P.R.n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 12889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris