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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:339
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0453_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 giugno 2021 – KZ / Commissione (causa T‑453/20) «Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di promozione 2019 – Decisione di non promozione – Disposizioni generali d’esecuzione dell’articolo 45 dello statuto – Eccezione d’illegittimità – Aspettativa per motivi personali – Inammissibilità alla promozione»

1. Funzionari – Promozione – Norme applicabili – Formulazione e attuazione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 45) (v. punto 39)

2. Funzionari – Promozione – Presupposti – Sistema istituito dalla Commissione – Inammissibilità del funzionario in aspettativa per motivi personali alla data di adozione della decisione relativa alla promozione – Ammissibilità – Funzionario che era in attività durante il periodo preso in considerazione per l’esercizio di promozione – Irrilevanza – Violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e proporzionalità – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 36‑42 quater e 45) (v. punti 40, 42, 43, 46‑52, 55‑60, 63) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 32‑2019 del 14 novembre 2019, di non iscrivere il nominativo del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2019.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) KZ è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0453_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 giugno 2021 – KZ / Commissione (causa T‑453/20) «Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di promozione 2019 – Decisione di non promozione – Disposizioni generali d’esecuzione dell’articolo 45 dello statuto – Eccezione d’illegittimità – Aspettativa per motivi personali – Inammissibilità alla promozione» 1. Funzionari – Promozione – Norme applicabili – Formulazione e attuazione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 45) (v. punto 39) 2. Funzionari – Promozione – Presupposti – Sistema istituito dalla Commissione – Inammissibilità del funzionario in aspettativa per motivi personali alla data di adozione della decisione relativa alla promozione – Ammissibilità – Funzionario che era in attività durante il periodo preso in considerazione per l’esercizio di promozione – Irrilevanza – Violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e proporzionalità – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 36‑42 quater e 45) (v. punti 40, 42, 43, 46‑52, 55‑60, 63) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 32‑2019 del 14 novembre 2019, di non iscrivere il nominativo del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2019. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) KZ è condannato alle spese.
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