CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] °dello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Martino, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede esecutiva, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta a ottenere, in forza della sentenza n. 56 del 2016 della Corte costituzionale, la rideterminazione della pena irrogatagli con la sentenza resa dal medesimo Tribunale il 25 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 6 novembre 2020, relativa al reato di cui all'art. 181, comma lbis, del d. Igs. n. 42 del 2004. 2. Avverso la decisione del Tribunale oplontino, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 181, comma 1-bis, del d. Igs. n. 42 del 2004, evidenziando che il giudice dell'esecuzione, senza addentrarsi in operazioni aritmetiche, avrebbe dovuto applicare nel caso di specie il più favorevole trattamento sanzionatorio scaturente dalla decisione della Consulta n. 56 del 2016, che ha reso operative per il contestato reato paesaggistico le più lievi sanzioni correlate ai reati contravvenzionali, per cui la persistente applicazione del regime punitivo previsto per i delitti darebbe luogo a una pena illegale. 2.1. Con memoria trasmessa il 13 gennaio 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Martino, difensore di fiducia di Vernelli, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Il tema sollevato dalla difesa costituisce invero la riproposizione di una questione che nell'ordinanza impugnata ha già trovato un'adeguata risposta. ,Il giudice dell'esecuzione, infatti, nel confrontarsi con la richiesta difensiva di rideterminare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 6 novembre 2020, relativa al reato di cui all'art. 181, comma del d. Igs. n. 42 del 2004, ha evidenziato, sulla scorta dei dati desumibili dagli atti del processo di cognizione, che la contestazione cui si riferisce la condanna aveva ad oggetto la costruzione, in zona gravata da vincolo paesaggistico, di un manufatto della superficie di 1.200 mq. con altezza di mt. 2,2 e dunque con una cubatura ben superiore ai 1.000 mc., per cui la condotta per cui vi era stata condanna rimaneva riconducibile alla fattispecie ex art. 181, comma del d. Igs. n. 42 del 2004, che sanziona, tra l'altro, la realizzazione di lavori abusivi che abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 2 Fg2. Orbene, con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, il che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, risultando del resto l'impostazione del giudice dell'esecuzione coerente con il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 33047 del 19/04/2016, Rv. 268033), secondo cui, in terna di reati paesaggistici, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1 -bis, del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, integra la contravvenzione prevista dal comma Primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1 -bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati, come è stato accertato nel caso di specie all'esito di una razionale valutazione di fatto, non suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, in assenza peraltro di allegazioni di segno contrario. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M