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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 28316/2025

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CUTORIA sul ricorso 26267-2022proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 2046 del 20 2 2 del la CORTE D’APPELLO DIROMA, depositata il 1 0 maggio 20 2 2 (R.G.N. 188 /20 21 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 6 settembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26267/2022 Cron.

Rep.

C.C. 16/9/2025 giurisdizione Compensi dovuti all’Avvocatura INPS e rimborso delle spese forfettarie. -2 - 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Tivoli, ha dichiarato che all’Istituto non spettanol’IVA e la Cassa di previdenza avvocati sui compensi liquidati per il giudizio di primo grado e ha condannato la società appellante a rifondere tre quarti delle spese del doppio grado, compensando il residuo quarto.

Per quanto ancora rileva in sede di legittimità, la Corte territoriale ha argomentato che spettano alla parte appellata le spese generali, nella misura del 15%, «trattandosi di una componente imprescindibile delle spese giudiziali, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 17076 del 13 febbraio/13 agosto 2020» (pagina 2 della sentenza d’appello).

Anche quando la difesa sia prestata da avvocati dipendenti degli enti pubblici, non si può negare il rimborso delle “spese forfettarie”, «variabili e spesso di scarsa rilevanza, perciò difficilmente documentabili, come gli spostamenti necessari per raggiungere l’ufficio giudiziario, i costi per le fotocopie, per l’invio di mail o per comunicazioni telefoniche inerenti al processo e sostenute al di fuori dello studio» (pagina 3 della pronuncia impugnata). 2.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede la cassazione della sentenza d’appello,sulla base di un motivo. 3.–L’INPS si è limitato a conferire procura. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 13, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e addebita alla sentenza d’appello di -3 - avere erroneamente disposto a favore dell’Avvocatura dell’INPS il rimborso delle spese forfettarie, che «riflettono i costi generali dell’attività degli avvocati del libero foro (spese per l’immobile adibito a studio, trattamento economico e previdenziale per il personale dipendente, utenze, banche dati, ecc.)» e non possono, dunque, essere riconosciute «all’avvocato dell’Ente pubblico in quanto lo stesso non sopporta alcun costo di gestione dello studio» (pagina 3 del ricorso per cassazione). 2.–Il ricorso interpella questa Corte su una questione suscettibile di riproporsi nel vasto contenzioso che coinvolge gli ent i pubblic i previdenzialie prospetta, al pari della sentenza impugnata, argomenti che non sono stati ancora compiutamente approfonditi nella giurisprudenza di legittimità. 3.–L’art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012 riconosce, oltre al compenso per la prestazione professionale e al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e dei contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, «una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive».

Tale rimborso è dovuto «sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale».

Nell’attuare le previsioni della fonte primaria, l’art. 2, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», dispone che all’avvocato debba esser corrisposta « in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale», in aggiunta al compenso e al rimborso delle spese documentate per le singole prestazioni, «una somma per rimborso spese forfettarie nella misura -4 - del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta» (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia 13 agosto 2022, che ha soppresso l’inciso “di regola” posto prima di “nella misura”).

Si tratta delle spese «di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicché il loro rimborso è dovuto anche senza la prova del relativo sostenimento» (Cass., sez.

I, 30 maggio 2018, n. 13693, punto

8.2.1. delle Ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Questa Corte è costante nell’affermare che il rimborsodelle spese forfettarie costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza(Cass., sez.

III, 14 marzo 2024, n. 6902). 4.– Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre chiarire come tali previsioni si raccordino alla peculiarità dell’attività prestata dall’Avvocatura dell’INPS. 4.1.– A tale riguardo, la Corte di merito ha puntualizzato che nessuna disposizione preclude il rimborso delle spese forfettarie.

Peraltro,nell’ipotesi di un difensore dipendente dell’ente pubblico, di tale rimborso beneficia «l’Amministrazione vittoriosa, che a sua volta sopporta i costi delle spese sostenute dai propri legali/dipendenti per la difesa nei giudizi delle stesse Amministrazioni» (pagina 3 della pronuncia d’appello).

In questa prospettiva, dunque, anche nell’odierna vicenda si coglie la medesimaratioche presiede al riconoscimento delle spese forfettarie in favore dell’avvocato del libero foro.

Né si rivela dirimente la circostanza che, di tali spese d’importo non agevolmente determinabile, si faccia carico l’amministrazione, -5 - allestendo le strutture più idonee e affrontando i costi connessi con l’esercizio dell’attività professionale svolta dall’Avvocatura interna.

In tal senso si è pronunciata di recente questa Corte, con riferimento alla liquidazione delle spese dovute a un’[OSCURATO:PERSONA] che si era difesa mediante i propri funzionari: « Non vi è dunque ragione per escludere le menzionate spese generali dal rimborso, pure nel caso di difesa della P.A. mediantepropri funzionari, anche perché è tutt’altro che insostenibile che il datore di lavoro pubblico, anche in quel caso, possa sopportare costi generici ed indeterminabili in tal modo ristorati» (Cass., sez. lav., 24 giugno 2025, n. 16929, punto

7.4. delle Ragioni della decisione). 4.2.– La parte ricorrente obietta che il rimborso delle spese forfettarie compete soltanto agli avvocati del libero foro, chesi de vono sobbarcareagli oneri di una struttura professionale.

Considerazioni di analogo tenore sono state enunciateanche dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, in sede consultiva (deliberazione 28 febbraio 2012, n. 23) , seppure da una particolare angolazione prospettica.

Con riferimento alla previgente disciplina del d.m. 8 aprile 2004, n.127, e ai rapporti che intercorrono tra l’amministrazione e il professionista,i giudici contabili hanno rimarcato che il rimborso delle spese generali «presuppone un onere che solo la libera professione comporta e, cioè, quello del mantenimento di una struttura professionale che supporti l’esercizio stesso dell’attività forense.

Tale onere, nel caso degli avvocati dipendenti pubblici, viene sopportato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, in assenza di specifica normativa che lo preveda, non sembra sussistere alcun titolo per il quale tale voce possa essere riversata a favore del legale-dipendente». 5.– Su tali contrapposte prospettazioni, meritevoli di una più diffusa disamina alla stregua della ratio del rimborso delle spese forfettarie, è indispensabile adott are un indirizzo univoco e -6 - consapevole, destinato a riverberarsi su un cospicuo numero di controversie, tanto nelle fasi di merito quanto in quelle di legittimità.

In virtù delle considerazioni svolte, le questioni poste dalla ricorrentemeritano di essere trattate in pubblica udienza, con l’apporto della discussione e dell’ufficio della Procura Generale.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUTORIA sul ricorso 26267-2022proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 2046 del 20 2 2 del la CORTE D’APPELLO DIROMA, depositata il 1 0 maggio 20 2 2 (R.G.N. 188 /20 21 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 6 settembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26267/2022 Cron. Rep. C.C. 16/9/2025 giurisdizione Compensi dovuti all’Avvocatura INPS e rimborso delle spese forfettarie. -2 - 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Tivoli, ha dichiarato che all’Istituto non spettanol’IVA e la Cassa di previdenza avvocati sui compensi liquidati per il giudizio di primo grado e ha condannato la società appellante a rifondere tre quarti delle spese del doppio grado, compensando il residuo quarto. Per quanto ancora rileva in sede di legittimità, la Corte territoriale ha argomentato che spettano alla parte appellata le spese generali, nella misura del 15%, «trattandosi di una componente imprescindibile delle spese giudiziali, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 17076 del 13 febbraio/13 agosto 2020» (pagina 2 della sentenza d’appello). Anche quando la difesa sia prestata da avvocati dipendenti degli enti pubblici, non si può negare il rimborso delle “spese forfettarie”, «variabili e spesso di scarsa rilevanza, perciò difficilmente documentabili, come gli spostamenti necessari per raggiungere l’ufficio giudiziario, i costi per le fotocopie, per l’invio di mail o per comunicazioni telefoniche inerenti al processo e sostenute al di fuori dello studio» (pagina 3 della pronuncia impugnata). 2.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede la cassazione della sentenza d’appello,sulla base di un motivo. 3.–L’INPS si è limitato a conferire procura. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 13, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e addebita alla sentenza d’appello di -3 - avere erroneamente disposto a favore dell’Avvocatura dell’INPS il rimborso delle spese forfettarie, che «riflettono i costi generali dell’attività degli avvocati del libero foro (spese per l’immobile adibito a studio, trattamento economico e previdenziale per il personale dipendente, utenze, banche dati, ecc.)» e non possono, dunque, essere riconosciute «all’avvocato dell’Ente pubblico in quanto lo stesso non sopporta alcun costo di gestione dello studio» (pagina 3 del ricorso per cassazione). 2.–Il ricorso interpella questa Corte su una questione suscettibile di riproporsi nel vasto contenzioso che coinvolge gli ent i pubblic i previdenzialie prospetta, al pari della sentenza impugnata, argomenti che non sono stati ancora compiutamente approfonditi nella giurisprudenza di legittimità. 3.–L’art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012 riconosce, oltre al compenso per la prestazione professionale e al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e dei contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, «una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive». Tale rimborso è dovuto «sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale». Nell’attuare le previsioni della fonte primaria, l’art. 2, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», dispone che all’avvocato debba esser corrisposta « in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale», in aggiunta al compenso e al rimborso delle spese documentate per le singole prestazioni, «una somma per rimborso spese forfettarie nella misura -4 - del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta» (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia 13 agosto 2022, che ha soppresso l’inciso “di regola” posto prima di “nella misura”). Si tratta delle spese «di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicché il loro rimborso è dovuto anche senza la prova del relativo sostenimento» (Cass., sez. I, 30 maggio 2018, n. 13693, punto 8.2.1. delle Ragioni di fatto e di diritto della decisione). Questa Corte è costante nell’affermare che il rimborsodelle spese forfettarie costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza(Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6902). 4.– Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre chiarire come tali previsioni si raccordino alla peculiarità dell’attività prestata dall’Avvocatura dell’INPS. 4.1.– A tale riguardo, la Corte di merito ha puntualizzato che nessuna disposizione preclude il rimborso delle spese forfettarie. Peraltro,nell’ipotesi di un difensore dipendente dell’ente pubblico, di tale rimborso beneficia «l’Amministrazione vittoriosa, che a sua volta sopporta i costi delle spese sostenute dai propri legali/dipendenti per la difesa nei giudizi delle stesse Amministrazioni» (pagina 3 della pronuncia d’appello). In questa prospettiva, dunque, anche nell’odierna vicenda si coglie la medesimaratioche presiede al riconoscimento delle spese forfettarie in favore dell’avvocato del libero foro. Né si rivela dirimente la circostanza che, di tali spese d’importo non agevolmente determinabile, si faccia carico l’amministrazione, -5 - allestendo le strutture più idonee e affrontando i costi connessi con l’esercizio dell’attività professionale svolta dall’Avvocatura interna. In tal senso si è pronunciata di recente questa Corte, con riferimento alla liquidazione delle spese dovute a un’[OSCURATO:PERSONA] che si era difesa mediante i propri funzionari: « Non vi è dunque ragione per escludere le menzionate spese generali dal rimborso, pure nel caso di difesa della P.A. mediantepropri funzionari, anche perché è tutt’altro che insostenibile che il datore di lavoro pubblico, anche in quel caso, possa sopportare costi generici ed indeterminabili in tal modo ristorati» (Cass., sez. lav., 24 giugno 2025, n. 16929, punto 7.4. delle Ragioni della decisione). 4.2.– La parte ricorrente obietta che il rimborso delle spese forfettarie compete soltanto agli avvocati del libero foro, chesi de vono sobbarcareagli oneri di una struttura professionale. Considerazioni di analogo tenore sono state enunciateanche dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, in sede consultiva (deliberazione 28 febbraio 2012, n. 23) , seppure da una particolare angolazione prospettica. Con riferimento alla previgente disciplina del d.m. 8 aprile 2004, n.127, e ai rapporti che intercorrono tra l’amministrazione e il professionista,i giudici contabili hanno rimarcato che il rimborso delle spese generali «presuppone un onere che solo la libera professione comporta e, cioè, quello del mantenimento di una struttura professionale che supporti l’esercizio stesso dell’attività forense. Tale onere, nel caso degli avvocati dipendenti pubblici, viene sopportato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, in assenza di specifica normativa che lo preveda, non sembra sussistere alcun titolo per il quale tale voce possa essere riversata a favore del legale-dipendente». 5.– Su tali contrapposte prospettazioni, meritevoli di una più diffusa disamina alla stregua della ratio del rimborso delle spese forfettarie, è indispensabile adott are un indirizzo univoco e -6 - consapevole, destinato a riverberarsi su un cospicuo numero di controversie, tanto nelle fasi di merito quanto in quelle di legittimità. In virtù delle considerazioni svolte, le questioni poste dalla ricorrentemeritano di essere trattate in pubblica udienza, con l’apporto della discussione e dell’ufficio della Procura Generale. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza del
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