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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 20982/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o d a : CARNEVALE GENNAROnato il 30/06/1989 a NAPOLI avverso la sentenza in data 25/03/2025del GIP del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 25/03/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Na- poliai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

Con un unico motivo deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione e la mancanza di correlazione sulmancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. 2.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibilealla luce dell’orientamento di le- gittimità che ha spiegato che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di con- trollo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non pu- nibilità exart. 129 cod. proc. pen.» ( Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019 , Hussain, Rv. 277102 –01).

Questa Corte ha anche avuto occasione di puntualizzare che «in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circo- stanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia,Rv. 279117 – 01 ), come avvenuto nel caso in esame.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/05/2025 Il Consigliere estensore IlPreside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o d a : CARNEVALE GENNAROnato il 30/06/1989 a NAPOLI avverso la sentenza in data 25/03/2025del GIP del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 25/03/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Na- poliai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Con un unico motivo deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione e la mancanza di correlazione sulmancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibilealla luce dell’orientamento di le- gittimità che ha spiegato che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di con- trollo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non pu- nibilità exart. 129 cod. proc. pen.» ( Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019 , Hussain, Rv. 277102 –01). Questa Corte ha anche avuto occasione di puntualizzare che «in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circo- stanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia,Rv. 279117 – 01 ), come avvenuto nel caso in esame. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2025 Il Consigliere estensore IlPreside