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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02861/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24601/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla disposta confisca; Ritenuto il motivo inammissibile, perché non solo oggetto di rinuncia, ma anche perché inammissibile sin dall'origine essendo stato dedotto in appello solo come motivo aggiunto ma non connesso con quelli originari; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24601/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla disposta confisca; Ritenuto il motivo inammissibile, perché non solo oggetto di rinuncia, ma anche perché inammissibile sin dall'origine essendo stato dedotto in appello solo come motivo aggiunto ma non connesso con quelli originari; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02861/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris