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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 19080/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15339/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 10757/2014 depositata il05/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre per la cassazione, sulla base di due motivi, della sentenza n. 10757/51/2014, depositata il 5 dicembre 2014, della CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel riformare la decisione di primo grado - che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente - accoglieva il gravame da quest’ultima proposto, sul rilievo che il Piano generale degli impianti adottato dal Comune non integrasse il regolamento comunale necessario ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, accogliendo l’eccezione sollevata dalla società [OSCURATO:PERSONA] a Brac che aveva dedotto l’illegittimità degli avvisi, in assenza di fonte normativa che disciplina la fattispecie in assenza del regolamento ex art. 62 cit..

La contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con la prima censura si lamenta la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n.4), cod.proc.civ. , nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.P.R. 546/1992 e dell’art.111 Cost., in relazione al n. 3) dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ.; per avere il giudicante omesso di esporre i motivi e le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Deduce, al riguardo la concessionaria che si versa in ipotesi di motivazione apparente, in quanto la sentenza risulta carente delle argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.

Si obietta, in particolare, che la Regionale ha omesso di esplicitare le motivazioni per le quali ha ritenuto che il Piano generale degli Impianti non integrasse un regolamento idoneo a norma dell’art. 52 d.lg. 446/1997. 3.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione, ex art. 360, primo comma, n.4), cod.proc.civ., reiterando le censure proposte col primo motivo. 4.Con il terzo strumento di ricorso si veicola la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 e 62 del d.lgs. 446/1997, nonché degli artt. 7, comma 5, legge 546/1992 e 42 d.lgs. 267/2000 e la violazione del regolamento “Piano generale degli impianti” approvato dal Comune di Napoli con deliberazione n. 296 del 24 settembre 1999, ex art. 360, primo comma, n.) 3, cod.proc.civ.; per avere la CTR disapplicato il regolamento, ancorchè adottato legittimamente dall’amministrazione locale.

5. Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 23 d.lgs 507/1993 e successive modifiche nonché dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ.

Si assume che avendo la CTR disapplicato il regolamento doveva comunque affermare la legittimità delle sanzioni applicate in base alla fonte normativa citata negli atti impositivi opposti, vale a dire in virtù dell’art. 23 citato in rubrica che consente l’applicazione diretta delle sanzioni. 6.Con il quinto motivo si critica la sentenza gravata per aver ritenuto assorbite le ulteriori questioni proposte dalla contribuente, per poi esaminarle comunque, sul rilievo che non fosse stata fornita la prova della qualifica di pubblico ufficiale dei dipendenti della società Elpis che hanno redatto i verbali di contestazione.

La concessionaria ricorrente deduce che la decisione gravata è stata assunta in violazione dell’art. 357 cod.pen., nonchè d egli artt. 2697 cod.civ., 115 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ., richiamando a tal proposito la decisione della Corte Costituzionale n. 257 del 2001 secondo la quale l’autorità amministrativa può attribuire funzioni di accertamento e di verifica anche ad enti cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio.

7. Il sesto mezzo deduce la violazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs n. 507/1993, ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ.; per avere il decidente affermato che la società concessionaria non aveva indicato i periodi in cui le locandine erano state esposte, atteso che trattandosi di pubblicità temporanea ex art. 12, comma 2, d.lgs. 507/93, non poteva la concessionaria applicare indistintamente la tariffa annuale.

Si deduce al riguardo che in caso di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno dell’anno in cui è stata accertata l’affissione.

8. L’ultima censura lamenta la violazione degli artt. 112 e 116 cod.proc.civ., nonché degli artt. 2699, 2700 e 2697 cod civ., ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ., con riferimento alle dimensioni dei mezzi pubblicitari utilizzati, laddove la CTR ha statuito che non risultava precisata la dimensione dei manifesti affissi, incorrendo in vizio di ultrapetizione, non essendo detta circostanza oggetto di contestazione da parte della contribuente. 9.Le prime tre censure –in quanto osmotiche tra di loro – possono essere congiuntamente esaminate.

Esse sono accoglibili.

La sentenza in esame può essere sussunta nello stigma della motivazione apparente, avendo apoditticamente affermato che il Piano Generale degli impianti non presenta la natura regolamentare richiesta dal disposto dell’art. 62 cit. facendone conseguire la sua disapplicazione.

Nella formulazione dell'art. 360 co. 1 cod.proc.civ., n n. 4) e 5 ), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014).

Vale osservare che le censure hanno posto in luce l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza (Cass. n. 16247/2018; Cass. n. 26538 del 2017 ; Cass. n. 9105 del 2017 ), in quanto i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità (Cass. n. 22598/2018; n. 16611/2018; n.. 12096 del 2018; 23940 del 2017; 21257 del 2014).

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, a fronte di una generica eccezione dedotta dal contribuente concernente l’illegittimità degli accertamenti in assenzadi fonte normativa ed in assenza del regolamento, il decidente dopo aver ricostruito la normativa applicabile alla materia de qua , ha affermato apoditticamente che il Piano Generale degli impianti non è un regolamento adottato a norma dell’art. 52… e non può trovare applicazione aggiungendo che andava disapplicato in virtù dei poteri riconosciutigli dall’art. 7 legge 546/1992.

Tanto premesso, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. tra le altre Cass. n. 6762 del 2006; Cass. n.871/2009; nn.28158 e 19956 del 2017 ) e, più in particolare, che si sottrae all'obbligo della motivazione, o vi fa fronte in modo del tutto apparente, il giudice di merito che apoditticamente affermi che sia stata data la prova di un fatto (o, evidentemente affermi, al contrario, che tale prova non sia stata fornita) omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato.

Nel caso in esame, difetta la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di accoglimento dell’appello fondata sul rilievo che il Piano Generale degli Impianti non costituisse il regolamento comunale disciplinante la materia.

In definitiva, i primi tre motivi del ricorso vanno accolti, impregiudicate le altre censure dedotte; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cor te di Giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che deciderà altresì in merito alla regolamentazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15339/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 10757/2014 depositata il05/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre per la cassazione, sulla base di due motivi, della sentenza n. 10757/51/2014, depositata il 5 dicembre 2014, della CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel riformare la decisione di primo grado - che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente - accoglieva il gravame da quest’ultima proposto, sul rilievo che il Piano generale degli impianti adottato dal Comune non integrasse il regolamento comunale necessario ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, accogliendo l’eccezione sollevata dalla società [OSCURATO:PERSONA] a Brac che aveva dedotto l’illegittimità degli avvisi, in assenza di fonte normativa che disciplina la fattispecie in assenza del regolamento ex art. 62 cit.. La contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con la prima censura si lamenta la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n.4), cod.proc.civ. , nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.P.R. 546/1992 e dell’art.111 Cost., in relazione al n. 3) dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ.; per avere il giudicante omesso di esporre i motivi e le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Deduce, al riguardo la concessionaria che si versa in ipotesi di motivazione apparente, in quanto la sentenza risulta carente delle argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Si obietta, in particolare, che la Regionale ha omesso di esplicitare le motivazioni per le quali ha ritenuto che il Piano generale degli Impianti non integrasse un regolamento idoneo a norma dell’art. 52 d.lg. 446/1997. 3.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione, ex art. 360, primo comma, n.4), cod.proc.civ., reiterando le censure proposte col primo motivo. 4.Con il terzo strumento di ricorso si veicola la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 e 62 del d.lgs. 446/1997, nonché degli artt. 7, comma 5, legge 546/1992 e 42 d.lgs. 267/2000 e la violazione del regolamento “Piano generale degli impianti” approvato dal Comune di Napoli con deliberazione n. 296 del 24 settembre 1999, ex art. 360, primo comma, n.) 3, cod.proc.civ.; per avere la CTR disapplicato il regolamento, ancorchè adottato legittimamente dall’amministrazione locale. 5. Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 23 d.lgs 507/1993 e successive modifiche nonché dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ. Si assume che avendo la CTR disapplicato il regolamento doveva comunque affermare la legittimità delle sanzioni applicate in base alla fonte normativa citata negli atti impositivi opposti, vale a dire in virtù dell’art. 23 citato in rubrica che consente l’applicazione diretta delle sanzioni. 6.Con il quinto motivo si critica la sentenza gravata per aver ritenuto assorbite le ulteriori questioni proposte dalla contribuente, per poi esaminarle comunque, sul rilievo che non fosse stata fornita la prova della qualifica di pubblico ufficiale dei dipendenti della società Elpis che hanno redatto i verbali di contestazione. La concessionaria ricorrente deduce che la decisione gravata è stata assunta in violazione dell’art. 357 cod.pen., nonchè d egli artt. 2697 cod.civ., 115 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ., richiamando a tal proposito la decisione della Corte Costituzionale n. 257 del 2001 secondo la quale l’autorità amministrativa può attribuire funzioni di accertamento e di verifica anche ad enti cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio. 7. Il sesto mezzo deduce la violazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs n. 507/1993, ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ.; per avere il decidente affermato che la società concessionaria non aveva indicato i periodi in cui le locandine erano state esposte, atteso che trattandosi di pubblicità temporanea ex art. 12, comma 2, d.lgs. 507/93, non poteva la concessionaria applicare indistintamente la tariffa annuale. Si deduce al riguardo che in caso di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno dell’anno in cui è stata accertata l’affissione. 8. L’ultima censura lamenta la violazione degli artt. 112 e 116 cod.proc.civ., nonché degli artt. 2699, 2700 e 2697 cod civ., ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ., con riferimento alle dimensioni dei mezzi pubblicitari utilizzati, laddove la CTR ha statuito che non risultava precisata la dimensione dei manifesti affissi, incorrendo in vizio di ultrapetizione, non essendo detta circostanza oggetto di contestazione da parte della contribuente. 9.Le prime tre censure –in quanto osmotiche tra di loro – possono essere congiuntamente esaminate. Esse sono accoglibili. La sentenza in esame può essere sussunta nello stigma della motivazione apparente, avendo apoditticamente affermato che il Piano Generale degli impianti non presenta la natura regolamentare richiesta dal disposto dell’art. 62 cit. facendone conseguire la sua disapplicazione. Nella formulazione dell'art. 360 co. 1 cod.proc.civ., n n. 4) e 5 ), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014). Vale osservare che le censure hanno posto in luce l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza (Cass. n. 16247/2018; Cass. n. 26538 del 2017 ; Cass. n. 9105 del 2017 ), in quanto i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità (Cass. n. 22598/2018; n. 16611/2018; n.. 12096 del 2018; 23940 del 2017; 21257 del 2014). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, a fronte di una generica eccezione dedotta dal contribuente concernente l’illegittimità degli accertamenti in assenzadi fonte normativa ed in assenza del regolamento, il decidente dopo aver ricostruito la normativa applicabile alla materia de qua , ha affermato apoditticamente che il Piano Generale degli impianti non è un regolamento adottato a norma dell’art. 52… e non può trovare applicazione aggiungendo che andava disapplicato in virtù dei poteri riconosciutigli dall’art. 7 legge 546/1992. Tanto premesso, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. tra le altre Cass. n. 6762 del 2006; Cass. n.871/2009; nn.28158 e 19956 del 2017 ) e, più in particolare, che si sottrae all'obbligo della motivazione, o vi fa fronte in modo del tutto apparente, il giudice di merito che apoditticamente affermi che sia stata data la prova di un fatto (o, evidentemente affermi, al contrario, che tale prova non sia stata fornita) omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. Nel caso in esame, difetta la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di accoglimento dell’appello fondata sul rilievo che il Piano Generale degli Impianti non costituisse il regolamento comunale disciplinante la materia. In definitiva, i primi tre motivi del ricorso vanno accolti, impregiudicate le altre censure dedotte; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie i primi tre motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cor te di Giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che deciderà altresì in merito alla regolamentazion
Sentenza Cassazione n. 19080/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris