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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28197/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 21 aprile 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000- per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, emesso e rilasciato in favore di altre società fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire alle medesime di evadere le imposte (capo 1) - e di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - per avere, in qualità di legale rappresentante della medesima società, omesso, essendovi obbligato, di presentare la dichiarazione ai fini I.V.A. per gli anni 2010 e 2011, evadendo la relativa imposta (capo 2) - e lo aveva condannato, applicando la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale e avendo ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre di reclusione e al pagamento delle spese processuali.

Considerato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, l'imputato, lamentando, con il primo motivo, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 8 d.lgs. 74/2000, o comunque la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul medesimo punto, avendo la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado quanto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, senza aver adeguatamente motivato circa le ragioni che l'avevano indotta a non ritenere verosimile una diversa ricostruzione della vicenda, quale quella contenuta nell'atto di appello.

Considerato che con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 5 d.lgs. 74/2000 o comunque la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul medesimo punto, avendo la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie di reato di omessa presentazione di dichiarazione ai fini dell'I.V.A., nonostante - considerato che, per recente giurisprudenza, quanto all'elemento psicologico del reato in questione, è necessario il dolo specifico dell'evasione di imposta - la prova relativa all'avvenuto inadempimento dell'obbligo dichiarativo da parte del legale rappresentante della società non sia considerato dalla giurisprudenza di legittimità sufficiente a provare, a sua volta, il suddetto dolo specifico.

Considerato che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen., avendo la Corte d'appello di Bologna negato all'imputato la disapplicazione della recidiva nonostante i fatti di reato per cui l'imputato è già stato condannato risalgano a circa vent'anni fa (e quindi, non sarebbero dimostrativi di una attuale proclività dell'imputato alla violazione della legge penale).

Ritenuto che il ricorso è inammissibile; l'imputato fonda il ricorso su censure che, proposte in sede di appello, sono state oggetto di specifica analisi da parte della Corte territoriale, e dalla medesima disattese con corretti argomenti giuridici.

Considerato che il primo motivo di ricorso - attinente alla mancata valutazione da parte del giudice di seconde cure della ricostruzione dei fatti alternativa a quella contenuta nelle pronunce di merito - è generico, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, a fronte di una motivazione che, sul punto, si presenta puntua:e ed esaustiva; la Corte d'appello, infatti, quanto alla eventualità che la situazione dell'impresa all'epoca delle contestazioni fosse compatibile con l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture emesse, ha ritenuto tale ricostruzione non verosimile, e ciò alla luce della circostanza che non vi era alcuna testimonianza, documento o contratto da cui risultasse la previa sussistenza di una struttura idonea a stoccare il materiale (ipoteticamente) compravenduto, come pure alla luce della inidoneità degli spazi a disposizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini della gestione di materiale plastico; quanto, poi, alla eventualità che la società (di cui l'imputato è legale rappresentante) svolgesse la propria attività attraverso i mezzi e la struttura della società del fratello, la Corte territoriale ha richiamato le ricostruzioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato come anche la struttura aziendale a disposizione del fratello dell'imputato non potesse considerarsi in alcun modo idonea allo svolgimento delle attività oggetto delle fatture emesse; a fronte di tali argomenti, del tutto idonei a disattendere quanto sostenuto dalla difesa, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze disattese dalla Corte d'appello, in assenza di alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità di tali rilievi a causa della loro genericità e del loro contenuto, essendo volti a prospettare una lettura alternativa degli elementi di prova considerati, in modo pienamente logico, dai giudici di merito.

Considerato che il secondo motivo di ricorso - attinente alla prova dell'elemento psicologico del reato - è anch'esso meramente riproduttivo di censura contenuta nell'atto di appello, e che la Corte d'appello di Bologna ha disatteso, ritenendo che la consapevolezza dell'imputato circa l'avvenuta commissione dei reati contestati fosse dimostrata sia alla luce della posizione da lui ricoperta - legale rappresentante della società -, sia alla luce della circostanza che, dalla omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'I.V.A. (di cui al secondo capo d'imputazione) egli avrebbe indebitamente ricavato un ingiusto profitto; ancora una volta, a fronte di tali argomenti, il ricorrente ripropone le medesime doglianze disattese dalla Corte territoriale.

Considerato che anche il terzo motivo di ricorso - riguardante la mancata disapplicazione della recidiva - è meramente riproduttivo di doglianze contenute nell'atto di appello, e dunque vagliate e disattese - con corretti argomenti giuridici - dalla Corte d'appello di Bologna, la quale con motivazione sufficiente e non illogica, ha ritenuto il trattamento punitivo fissato in primo grado adeguato al caso di specie; l'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, infatti, si giustifica alla luce della avvenuta condanna dell'imputato, con sentenza definitiva, in data 16/10/2007 (più di recente, dunque, rispetto a quanto affermato in sede di ricorso) per reati della stessa indole.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 21 aprile 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000- per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, emesso e rilasciato in favore di altre società fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire alle medesime di evadere le imposte (capo 1) - e di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 - per avere, in qualità di legale rappresentante della medesima società, omesso, essendovi obbligato, di presentare la dichiarazione ai fini I.V.A. per gli anni 2010 e 2011, evadendo la relativa imposta (capo 2) - e lo aveva condannato, applicando la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale e avendo ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Considerato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, l'imputato, lamentando, con il primo motivo, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 8 d.lgs. 74/2000, o comunque la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul medesimo punto, avendo la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado quanto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, senza aver adeguatamente motivato circa le ragioni che l'avevano indotta a non ritenere verosimile una diversa ricostruzione della vicenda, quale quella contenuta nell'atto di appello. Considerato che con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 5 d.lgs. 74/2000 o comunque la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul medesimo punto, avendo la Corte territoriale ritenuto integrata la fattispecie di reato di omessa presentazione di dichiarazione ai fini dell'I.V.A., nonostante - considerato che, per recente giurisprudenza, quanto all'elemento psicologico del reato in questione, è necessario il dolo specifico dell'evasione di imposta - la prova relativa all'avvenuto inadempimento dell'obbligo dichiarativo da parte del legale rappresentante della società non sia considerato dalla giurisprudenza di legittimità sufficiente a provare, a sua volta, il suddetto dolo specifico. Considerato che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen., avendo la Corte d'appello di Bologna negato all'imputato la disapplicazione della recidiva nonostante i fatti di reato per cui l'imputato è già stato condannato risalgano a circa vent'anni fa (e quindi, non sarebbero dimostrativi di una attuale proclività dell'imputato alla violazione della legge penale). Ritenuto che il ricorso è inammissibile; l'imputato fonda il ricorso su censure che, proposte in sede di appello, sono state oggetto di specifica analisi da parte della Corte territoriale, e dalla medesima disattese con corretti argomenti giuridici. Considerato che il primo motivo di ricorso - attinente alla mancata valutazione da parte del giudice di seconde cure della ricostruzione dei fatti alternativa a quella contenuta nelle pronunce di merito - è generico, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, a fronte di una motivazione che, sul punto, si presenta puntua:e ed esaustiva; la Corte d'appello, infatti, quanto alla eventualità che la situazione dell'impresa all'epoca delle contestazioni fosse compatibile con l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture emesse, ha ritenuto tale ricostruzione non verosimile, e ciò alla luce della circostanza che non vi era alcuna testimonianza, documento o contratto da cui risultasse la previa sussistenza di una struttura idonea a stoccare il materiale (ipoteticamente) compravenduto, come pure alla luce della inidoneità degli spazi a disposizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini della gestione di materiale plastico; quanto, poi, alla eventualità che la società (di cui l'imputato è legale rappresentante) svolgesse la propria attività attraverso i mezzi e la struttura della società del fratello, la Corte territoriale ha richiamato le ricostruzioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato come anche la struttura aziendale a disposizione del fratello dell'imputato non potesse considerarsi in alcun modo idonea allo svolgimento delle attività oggetto delle fatture emesse; a fronte di tali argomenti, del tutto idonei a disattendere quanto sostenuto dalla difesa, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze disattese dalla Corte d'appello, in assenza di alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità di tali rilievi a causa della loro genericità e del loro contenuto, essendo volti a prospettare una lettura alternativa degli elementi di prova considerati, in modo pienamente logico, dai giudici di merito. Considerato che il secondo motivo di ricorso - attinente alla prova dell'elemento psicologico del reato - è anch'esso meramente riproduttivo di censura contenuta nell'atto di appello, e che la Corte d'appello di Bologna ha disatteso, ritenendo che la consapevolezza dell'imputato circa l'avvenuta commissione dei reati contestati fosse dimostrata sia alla luce della posizione da lui ricoperta - legale rappresentante della società -, sia alla luce della circostanza che, dalla omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'I.V.A. (di cui al secondo capo d'imputazione) egli avrebbe indebitamente ricavato un ingiusto profitto; ancora una volta, a fronte di tali argomenti, il ricorrente ripropone le medesime doglianze disattese dalla Corte territoriale. Considerato che anche il terzo motivo di ricorso - riguardante la mancata disapplicazione della recidiva - è meramente riproduttivo di doglianze contenute nell'atto di appello, e dunque vagliate e disattese - con corretti argomenti giuridici - dalla Corte d'appello di Bologna, la quale con motivazione sufficiente e non illogica, ha ritenuto il trattamento punitivo fissato in primo grado adeguato al caso di specie; l'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, infatti, si giustifica alla luce della avvenuta condanna dell'imputato, con sentenza definitiva, in data 16/10/2007 (più di recente, dunque, rispetto a quanto affermato in sede di ricorso) per reati della stessa indole. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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