CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11/09/2020 la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due mesi di reclusione e 40,00 euro di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 56, 110, 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen. (commesso in concorso con altra persona che ha optato per l'applicazione della pena concordata), con prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, !I. 4 e 6, sulle menzionate aggravanti e la recidiva specifica e infraquinquennale. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando: a) che, come già rilevato in appello, i fotogrammi dimostravano che la ricorrente era di spalle quando la coimputata avrebbe staccato la placca antitaccheggio; b) che, per quanto emergeva dal verbale di sommarie informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], vice responsabile del punto vendita, e dalla querela presentata dalla legale rappresentante, l'imputata, dopo avere lasciato la merce appoggiandola sul tavolo del negozio, si era allontanata; c) che, pertanto, difettavano i requisiti richiesti dall'art. 56 cod. pen. e, in particolare, quello dell'idoneità degli atti. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 e 7, cod. pen. Si osserva: a) che, nel caso di specie, la sorveglianza era stata continua, efficace ed immediata, alla luce del sistema di riprese che consentiva alle commesse di controllare anche ciò che accadeva fuori della loro diretta percezione visiva; b) che, infatti, in concreto, l'azione della coimputata era stata osservata in diretta dalla commessa; c) che risultava come non fosse stata operata alcuna violenza nella forzatura delle placche antitaccheggio; d) che, infatti, non era stato trovato alcuno strumento utile a tale fine né emergeva che i danni lamentati dalla titolare del negozio fossero stati provocati dall'azione dell'imputata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, va ribadito che per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (v., ad es., Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01). E ciò anche quando, isolatamente considerato, siffatto contributo assuma connotati atipici (v., ad es., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017 - dep. 12/01/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271755 - 0), nel senso che non integri ex se la condotta individuata dalla fattispecie incriminatrice. A tale puntualizzazione, che rivela la manifesta infondatezza della pretese del ricorso di considerare atomisticamente la condotta dell'imputata, deve poi aggiungersi il rilievo - che connota in termini di aspecificità le doglianze sopra riassunte - per il quale, indipendentemente dal fatto che fosse stata la coimputata ad asportare le placche antitaccheggio, furono entrambe le donne, alla richiesta della commessa di spiegare che cosa stessero facendo, a risponderle con atteggiamento di sfida, dicendole di farsi i fatti propri e ad allontanarsi. In disparte, pertanto, il rilievo della Corte territoriale - anch'esso non oggetto di critica specifica - per il quale l'appello non aveva investito l'esistenza del concorso, ma l'idoneità degli atti, resta da considerare l'esistenza di un'azione congiunta delle donne nella realizzazione dell'illecito. Ciò che incrina in modo insuperabile, rendendola generica, la critica che isola il momento dell'occultamento delle maglie, ormai private della placca antitaccheggio, sotto altri capi di abbigliamento trascurando di considerare la idoneità e non equivocità della condotta di rimozione del sistema di protezione e la patente non volontarietà dell'abbandono del negozio, provocata proprio dall'intervento della commessa. 2. Inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità è anche il secondo motivo. 2.1. Con riguardo alla circostanza dell'esposizione della merce alla pubblica fede, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la prima non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio 'per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 14/01/2021, Rv. 280157 - 01).L'atto di impugnazione solleva la questione del se la circostanza aggravante dell'esposizione della merce alla pubblica fede resti esclusa quando, in concreto, iI titolare del punto vendita o un commesso, pur in assenza di un sistema che consenta in astratto una continua vigilanza (e la Corte territoriale sottolinea, infatti, che la Mosna non aveva compiti di vigilanza, essendo, anzi, in quel momento, addetta alle casse, ossia impegnata in altra attività che richiede una continua attenzione ad altri fini) ne abbia seguito i movimenti, sino ad impedire la consumazione del furto. Ora, su un piano generale, Zez. U, n. 23243 dei 28/03/2013, Rv. 25552801, occupandosi del delitto circostanziato tentato (ossia del tentativo di delitto circostanziato) hanno chiarito che quest'ultimo si identifica nel tentativo di un delitto che, se fosse giunto a consumazione, sarebbe apparso qualificato da una o più circostanze. Già in questa prospettiva, si osserva che, in siffatte ipotesi, l'interprete è chiamato a verificare la compatibilità della circostanza con la condotta concretamente posta in essere dall'agente, allo scopo di desumere se, sulla base di quest'ultima (della sua idoneità e della sua inequivocità, come manifestatesi nei fatti), la predetta circostanza sia riscontrabile. Si tratta certamente di una valutazione ipotetica, ma, non per questo, inibita al giudice, giacché, al contrario, essa è connaturale all'accertamento del delitto tentato (o dei delitti a consumazione anticipata), posto che al giudicante è richiesto di valutare, non la condotta - in sé - tenuta dall'agente, ma tale condotta in relazione all'obiettivo che l'agente si proponeva di raggiungere, di valutare detta condotta, vale a dire, "come se" l'evento voluto si fosse, in realtà, realizzato. Il parallelismo con le tipiche valutazioni afferenti l'accertamento del delitto tentato inducono a richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha puntualizzato, con orientamento consolidato, che il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta ex post, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Rv. 256991). Come chiarito in motivazione da quest'ultima decisione, in coerenza con risalenti indicazioni dottrinarie, la valutazione che deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti: così opinando infatti, l'azione per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come detto, consiste in una prognosi ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare.Che la prognosi postuma debba essere effettuata tenendo conto delle circostanze conosciute dall'agente e non di quelle, pur concomitanti all'azione, da lui ignorate, si desume dalla costante conclusione di questa Corte, secondo la quale il tentativo è configurabile anche quando la consumazione del delitto sia impedita dalla presenza, casuale o non, delle Forze dell'Ordine (v., infatti Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Rv. 245720; v. anche Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, Rv. 240736; Sez. 5, n. 9365 del 13/05/1998, Rv. 211442). Nei termini in cui il thema decidendum risulta circoscritto, si osserva, pertanto, che non viene, se non indirettamente, in rilievo la preliminare questione del significato delle concrete condizioni di sorveglianza approntate dal titolare del bene per evitare atti predatori (ossia il tema approfondito, ad es., da Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 2804930), dal momento che la valutazione specifica di siffatte condizioni ha sempre riguardo, nella cornice di riferimento sopra ricordata, alla predisposizione esistente ex ante, quale apprezzabile oggettivamente e dall'agente e, quindi, idonea ad esprimere il maggior disvalore della condotta di chi approfitti dell'ineliminabile affidamento insito nella collocazione del bene protetto in un luogo accessibile al pubblico, facilmente raggiungibile da un numero.indeterminato di persone. Il problema va, invece, identificato - si ripete nel quadro dei parametri di valutazione della legittimità dell'arresto - nella possibilità che, assunta l'esposizione di un bene alla pubblica fede in Un negozio, la circostanza aggravante possa essere esclusa per il fatto che la persona offesa sia stata in grado di accorgersi delle condotte poste in essere da colui che intendeva compiere il furto e ne abbia impedito la consumazione. La risposta, alla luce dei caratteri della prognosi postuma della quale s'è detto, deve ritenersi negativa. E di tanto è traccia nella puntualizzazione che si rinviene in alcune massime, che, pur occupandosi del tema della stessa configurabilità della circostanza de qua, hanno sottolineato l'irrilevanza della sorveglianza meramente saltuaria o eventuale (ossia che può conseguire o non il suo effetto, in dipendenza di variabili non prevedibili al momento dell'azione) da parte del soggetto che abbia la disponibilità dei beni (v., ad es., Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Rv. 28038701). Anzi, in termini estremamente puntuali e coerenti con le conclusioni qui raggiunte, si è ritenuto che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede- nei caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti. Infatti al fine dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in CUi la persona offesa ne abbia diretta percezione ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile (Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010, Rv. 24615901). 2.2. Quanto alla circostanza della violenza sulle cose, si osserva, sul piano materiale: a) che è del tutto irrilevante l'assenza di strumenti idonei a rimuovere le placche antitaccheggio, una volta che l'atto di impugnazione non fornisca elementi per dimostrare l'illogicità della conclusione - che la Corte territoriale ha tratto dalle immagini del sistema di ripresa - secondo cui lo strappo avvenne a mano; b) che l'assenza di nesso causale è assertivamente dedotta, a fronte del rilievo, tratto dall'esame delle dichiarazioni della Mosna, secondo la quale la rimozione delle placche aveva danneggiato i capi di abbigliamento. Quanto alla censura che insiste sul fatto che la rimozione fu opera della coimputata, va ribadito che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (v., ad es., Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438 - 01). Nel caso di specie, alla stregua di quanto sopra rilevato, le due coimputate agirono in pieno accordo e la condotta tenuta risultava strumentale alla possibilità di abbandonare indisturbate il negozio, con la conseguenza che ricorrono i presupposti anche per l'imputazione soggettiva della circostanza de qua. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del