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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16057/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13630/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via della Frezza, n. 59; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SCOVO E CONFESSORE, [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE DELLA REPUB- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e PROCURA- [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5010/19, depositata il 16 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 13630/2020 Numero sezionale 4605/2022 Numero di raccolta generale 16057/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Rilevato che con sentenza emessa il 13 aprile 2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inammissibile, per difetto d'interesse, la querela di falso in via principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la nota prot. n. 003828 del 19 aprile 2013, con cui Mons. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Confes- sore, e l'Arch. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori, avevano comunicato al Comune di Bellona l'ultimazione dei lavori relativi alla realizza- zione della chiesa commemorativa del centenario dell'incoronazione di [OSCURATO:PERSONA] di Gerusalemme, assentiti con permesso di costruire n. 28 del 3 dicembre 2005; che il gravame interposto dal Sapone è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Napoli, che con sentenza del 16 ottobre 2019 ha ricono- sciuto la sussistenza dell'interesse ad agire, ma ha rigettato nel merito la querela; che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; che gl'intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 221 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2727 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la falsità della comunicazione di ultimazione dei lavori, senza tenere conto della documentazione prodotta, da cui emergeva che almeno dall'anno 2010 gl'incaricati della Parrocchia non erano più in grado di accedere all'area sulla quale era in costruzione la cappella; che il motivo è inammissibile; che, ai fini dell'esclusione della falsità della comunicazione, la sentenza impugnata ha confermato la validità del ragionamento indiziario seguito dal Giudice di primo grado, secondo cui, essendo stato dimostrato che alla data dell'accesso compiuto dal commissario ad acta nominato dal Giudice ammini- strativo la cappella risultava ormai ultimata, doveva presumersi che, nono- 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 13630/2020 Numero sezionale 4605/2022 Numero di raccolta generale 16057/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 stante l'interclusione dell'area di sedime, i lavori fossero stati effettivamente eseguiti entro la data indicata nella comunicazione, aggirando gli ostacoli frapposti dal ricorrente; che il predetto ragionamento non è censurabile né ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., riferibile esclusivamente all'ipotesi di omessa pronuncia in or- dine ad una domanda o un'eccezione di parte, né ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la cui violazione è deducibile soltanto ove si alleghi che il giudice di merito, nel valutare una prova o comunque una risultanza proba- toria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, se- condo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez.

VI, 12/10/2021, n. 27847; Cass., Sez.

III, 31/08/2020, n. 18092); che inappropriato deve ritenersi anche il richiamo agli artt. 2697 e 2727 e ss. cod. civ., avuto riguardo al consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità in tema di presunzioni, secondo cui la valutazione in or- dine all'opportunità di fare ricorso al ragionamento indiziario, l'individuazione degli elementi di fatto da porre a fondamento del relativo processo logico ed il riscontro dei prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza sono rimessi in via esclusiva al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è ancora deducibile con il ricorso per cassazione, a seguito della riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifi- cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

VI, 26/02/2020, n. 5279; 17/01/2019, n. 1234; Cass., Sez.

V, 26/01/2007, n. 1715); che, in tema di presunzioni, è stato d'altronde precisato che la censura per vizio di motivazione non può risolversi nella prospettazione di un convin- cimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emer- gere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, re- 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 13630/2020 Numero sezionale 4605/2022 Numero di raccolta generale 16057/2022 stando escluso, in particolare, che la sola mancata valutazione di un elemento Data pubblicazione 18/05/2022 indiziario possa tradursi nell'omesso esame di un fatto decisivo, e che tra il fatto noto e quello ignoto debba sussistere un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, risultando sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un cri- terio di normalità, dal momento che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettiva- mente inconfutabile (cfr. Cass., Sez. lav., 5/08/2021, n. 22366; Cass., Sez.

II, 27/10/2010, n. 21961; Cass., Sez.

III, 11/05/2007, n. 10847); che, in quanto volte non già a criticare il ragionamento induttivo seguito dalla sentenza impugnata, attraverso l'individuazione delle lacune argomen- tative o delle carenze logiche da cui sarebbe affetta la relativa motivazione, ma a prospettare la possibilità di pervenire a conclusioni opposte, mediante il ricorso ad elementi indiziari diversi da quelli valorizzati dalla Corte di merito, le censure formulate dalla ricorrente si risolvono nella proposizione di un per- corso logico alternativo, inidoneo ad inficiare quello posto a fondamento della decisione; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 221 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine alle istanze istruttorie proposte dall'attore in primo grado e riproposte in sede di gravame, aventi ad oggetto l'ammissione di prova per testimoni, interrogatorio formale e c.t.u.; che il motivo è inammissibile; che il vizio di omessa pronuncia, idoneo a determinare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma primo, n. 4, dello stesso codice, è infatti configurabile esclusivamente in riferimento a domande attinenti al merito, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez.

VI, 20/10/2017, n. 24830; 5/07/2016, n. 13716; Cass., Sez. lav., 18/03/2013, n. 6715); che quest'ultimo vizio nella specie non risulta neppure dedotto, essendosi la ricorrente limitata a far valere quello di violazione di legge, in riferimento 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 13630/2020 Numero sezionale 4605/2022 Numero di raccolta generale 16057/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il cui richiamo deve ritenersi tuttavia non pertinente, per le medesime ragioni dianzi esposte, nonché agli artt. 221 e ss. cod. proc. civ., riguardanti genericamente la querela di falso, ed all'art.2697 cod. civ., la cui violazione non è deducibile in caso di erronea valuta- zione delle acquisizioni istruttorie, ma esclusivamente nell'ipotesi in cui il giu- dice di merito abbia adottato una regola di giudizio diversa da quella prevista da tale disposizione, facendo ricadere le conseguenze negative della mancata dimostrazione di un fatto a carico di una parte diversa da quella cui incom- beva l'onere di fornire la relativa prova (cfr. Cass., Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez.

III, 5/09/2006, n. 19064; Cass., Sez.

V, 10/02/2006, n. 2935); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione degli intimati.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13630/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via della Frezza, n. 59; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SCOVO E CONFESSORE, [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE DELLA REPUB- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e PROCURA- [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5010/19, depositata il 16 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 13630/2020 Numero sezionale 4605/2022 Numero di raccolta generale 16057/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Rilevato che con sentenza emessa il 13 aprile 2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inammissibile, per difetto d'interesse, la querela di falso in via principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la nota prot. n. 003828 del 19 aprile 2013, con cui Mons. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Confes- sore, e l'Arch. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori, avevano comunicato al Comune di Bellona l'ultimazione dei lavori relativi alla realizza- zione della chiesa commemorativa del centenario dell'incoronazione di [OSCURATO:PERSONA] di Gerusalemme, assentiti con permesso di costruire n. 28 del 3 dicembre 2005; che il gravame interposto dal Sapone è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Napoli, che con sentenza del 16 ottobre 2019 ha ricono- sciuto la sussistenza dell'interesse ad agire, ma ha rigettato nel merito la querela; che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; che gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 221 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2727 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la falsità della comunicazione di ultimazione dei lavori, senza tenere conto della documentazione prodotta, da cui emergeva che almeno dall'anno 2010 gl'incaricati della Parrocchia non erano più in grado di accedere all'area sulla quale era in costruzione la cappella; che il motivo è inammissibile; che, ai fini dell'esclusione della falsità della comunicazione, la sentenza impugnata ha confermato la validità del ragionamento indiziario seguito dal Giudice di primo grado, secondo cui, essendo stato dimostrato che alla data dell'accesso compiuto dal commissario ad acta nominato dal Giudice ammini- strativo la cappella risultava ormai ultimata, doveva presumersi che, nono- 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 13630/2020 Numero sezionale 4605/2022 Numero di raccolta generale 16057/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 stante l'interclusione dell'area di sedime, i lavori fossero stati effettivamente eseguiti entro la data indicata nella comunicazione, aggirando gli ostacoli frapposti dal ricorrente; che il predetto ragionamento non è censurabile né ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., riferibile esclusivamente all'ipotesi di omessa pronuncia in or- dine ad una domanda o un'eccezione di parte, né ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la cui violazione è deducibile soltanto ove si alleghi che il giudice di merito, nel valutare una prova o comunque una risultanza proba- toria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, se- condo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 12/10/2021, n. 27847; Cass., Sez. III, 31/08/2020, n. 18092); che inappropriato deve ritenersi anche il richiamo agli artt. 2697 e 2727 e ss. cod. civ., avuto riguardo al consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità in tema di presunzioni, secondo cui la valutazione in or- dine all'opportunità di fare ricorso al ragionamento indiziario, l'individuazione degli elementi di fatto da porre a fondamento del relativo processo logico ed il riscontro dei prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza sono rimessi in via esclusiva al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è ancora deducibile con il ricorso per cassazione, a seguito della riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifi- cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. VI, 26/02/2020, n. 5279; 17/01/2019, n. 1234; Cass., Sez. V, 26/01/2007, n. 1715); che, in tema di presunzioni, è stato d'altronde precisato che la censura per vizio di motivazione non può risolversi nella prospettazione di un convin- cimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emer- gere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, re- 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 13630/2020 Numero sezionale 4605/2022 Numero di raccolta generale 16057/2022 stando escluso, in particolare, che la sola mancata valutazione di un elemento Data pubblicazione 18/05/2022 indiziario possa tradursi nell'omesso esame di un fatto decisivo, e che tra il fatto noto e quello ignoto debba sussistere un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, risultando sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un cri- terio di normalità, dal momento che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettiva- mente inconfutabile (cfr. Cass., Sez. lav., 5/08/2021, n. 22366; Cass., Sez. II, 27/10/2010, n. 21961; Cass., Sez. III, 11/05/2007, n. 10847); che, in quanto volte non già a criticare il ragionamento induttivo seguito dalla sentenza impugnata, attraverso l'individuazione delle lacune argomen- tative o delle carenze logiche da cui sarebbe affetta la relativa motivazione, ma a prospettare la possibilità di pervenire a conclusioni opposte, mediante il ricorso ad elementi indiziari diversi da quelli valorizzati dalla Corte di merito, le censure formulate dalla ricorrente si risolvono nella proposizione di un per- corso logico alternativo, inidoneo ad inficiare quello posto a fondamento della decisione; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 221 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine alle istanze istruttorie proposte dall'attore in primo grado e riproposte in sede di gravame, aventi ad oggetto l'ammissione di prova per testimoni, interrogatorio formale e c.t.u.; che il motivo è inammissibile; che il vizio di omessa pronuncia, idoneo a determinare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma primo, n. 4, dello stesso codice, è infatti configurabile esclusivamente in riferimento a domande attinenti al merito, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24830; 5/07/2016, n. 13716; Cass., Sez. lav., 18/03/2013, n. 6715); che quest'ultimo vizio nella specie non risulta neppure dedotto, essendosi la ricorrente limitata a far valere quello di violazione di legge, in riferimento 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 13630/2020 Numero sezionale 4605/2022 Numero di raccolta generale 16057/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il cui richiamo deve ritenersi tuttavia non pertinente, per le medesime ragioni dianzi esposte, nonché agli artt. 221 e ss. cod. proc. civ., riguardanti genericamente la querela di falso, ed all'art.2697 cod. civ., la cui violazione non è deducibile in caso di erronea valuta- zione delle acquisizioni istruttorie, ma esclusivamente nell'ipotesi in cui il giu- dice di merito abbia adottato una regola di giudizio diversa da quella prevista da tale disposizione, facendo ricadere le conseguenze negative della mancata dimostrazione di un fatto a carico di una parte diversa da quella cui incom- beva l'onere di fornire la relativa prova (cfr. Cass., Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez. III, 5/09/2006, n. 19064; Cass., Sez. V, 10/02/2006, n. 2935); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione degli intimati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t
Sentenza Cassazione n. 16057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris