CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 11868/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10413-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 513/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza pubblicata in data 6/10/2020 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto dall'Inps, anche per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l'inesistenza dell'obbligo della medesima di iscrizione nella gestione separata per l'anno 2010 e, di conseguenza, annullato l'avviso di addebito di euro 2104,92 relativo a contributi e sanzioni in relazione al reddito percepito per l'attività professionale svolta dalla Giuttari. A fondamento della decisione la Corte d'appello ha ritenuto che, nel caso di specie non vi fosse prova che «l'appellata, nell'anno 2010, abbia esercitato abitualmente l'attività di avvocato» e che «il reddito prodotto è inferiore alla soglia di euro 5000 annui di cui all'art. 44 comma 2, D.L. n. 269/2003». Ha poi aggiunto che «il dato fattuale dell'abitualità non è mai stato oggetto di discussione, non è stato né affermato né escluso (...) nel ricorso introduttivo del giudizio, né dall'Inps - sul quale incombeva il relativo onere - nella propria memoria difensiva in primo grado, così che non può certo desumersene la sussistenza per effetto di una mancata contestazione da parte della ricorrente». Contro la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: Ric. 2021 n. 10413 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, I. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha censurato la sentenza d'appello per aver trascurato circostanze di fatto incontestate: l'iscrizione della professionista all'albo degli avvocati, sintomatica di un abitualità nello svolgimento della professione; la produzione di redditi da lavoro autonomo, come emergenti per tabulas dalla dichiarazione dei redditi; la titolarità in capo alla professionista di partita Iva attiva, che, ai sensi dell'art. 1, DPR 633/72, si applica alle operazioni effettuate nell'esercizio di arti e professioni da intendere, in base all'art. 5 del citato decreto come «esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo». Il ricorso non può essere accolto. La questione è stata già esaminata in una recente ordinanza di questa Corte 30/9/2021, n. 26603, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. cod.proc.civ. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a Ric. 2021 n. 10413 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021). Dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00", senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte del professionista nell'anno in contestazione di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro, nonché l'assenza di elementi probatori di segno diverso della cui deduzione era onerato l'INPS. A fronte di questo accertamento, l'Inps denuncia un errore di diritto, con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, senza peraltro precisare quale affermazione della corte territoriale sarebbe in contrasto con le norme suindicate. Ric. 2021 n. 10413 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- In realtà, le censure mosse investono la valutazione degli indici di abitualità come eseguita dalla Corte di merito e così come formulate non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, in assenza di un motivo di ricorso prospettato attraverso la deduzione di fatti specifici, decisivi e oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato in assenza di attività difensiva svolta dalla parte intimata. Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 marzo