CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 38472/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 18 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città il 13 dicembre 2016, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo i seguenti motivi: 2.1 assoluta mancanza di motivazione in ordine alla specifica richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B). 3. Il 13 giugno 2022 sono pervenute note difensive con cui la ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso proposti. 4. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo ad entrambi i motivi del ricorso (che possono essere trattati congiuntamente afferendo alla determinazione della pena inflitta) giova premettere che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Infatti, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alla concessione di diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame, a pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte territoriale, a seguito della estinzione del reato di cui al capo B), ha rideterminato la pena operando una nuova valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della concreta offensività del fatto, così che la motivazione sfugge ad ogni rilievo censorio. Deve rilevarsi che la Corte territoriale, avendo ritenuto la pena inflitta congrua rispetto alla gravità del fatto, così come determinata, ossia senza la riduzione dovuta all'applicazione delle attenuanti generiche, ha implicitamente escluso di dovere concedere le menzionate circostanze, la cui funzione è proprio quelle di adeguare la pena alla gravità del fatto. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA],i4nte [OSCURATO:PERSONA] SergrOD. Paola DEPOSIT