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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43796/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di•Bari confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'ascritto delitto di porto illegale di arma comune da sparo (un fucile da caccia, calibro 12, marca Breda), dichiarando prescritti reati ulteriori, già contestati a suo carico, e - mantenute l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 e le attenuanti generiche - rideterminava la pena inflitta nella misura di sei mesi di reclusione e 1.500 euro di multa.

2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 4 legge n. 895 del 1967.

La licenza di caccia sarebbe stata rilasciata a Cassese pochi giorni dopo l'accertamento del reato.

Ciò dimostrerebbe che, alla data dell'accertamento, i presupposti sostanziali del titolo abilitativo già in realtà sussistevano, e pertanto il reato contestato sarebbe insussistente.

A tale conclusione sarebbe già pervenuto il Tribunale del riesame di Foggia, in sede di incidente cautelare sulla misura reale, con decisione che formerebbe ormai giudicato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 5 legge n. 895 del 1967.

La Corte territoriale avrebbe inopinatamente escluso la ricorrenza del fatto di particolare tenuità, con valutazione che, peraltro, si porrebbe in contraddizione con la già riconosciuta attenuante della lieve entità.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto il reato, anche tenuto conto dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, sarebbe prescritto. 3..

In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo pone una questione non sollevata nell'atto di appello, che risulta comunque manifestamente infondata.

In materia di armi da fuoco, la mancanza di un titolo abilitativo formale (che si ha anche quando il titolo, già esistente, risulti scaduto, e non ancora rinnovato, all'atto dell'accertamento: da ultimo, Sez. 1, n. 17497 del 23/01/2020, Panella, Rv. 279129-01) rende illegale il porto, indipendentemente da ogni indagine circa la preesistenza dei requisiti che ne avrebbe comunque autorizzato il rilascio.

L'eventuale diverso pronunciamento, al riguardo, del Tribunale del riesame è del tutto ininfluente in causa, perché la decisione cautelare è limitata allo stato degli atti (Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858-01) e spiega dunque effetti limitatamente alla fase incidentale, impregiudicato il giudizio di merito.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Indipendentemente da ogni altra possibile considerazione, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può applicarsi ai reati per i quali sia prevista pena, detentiva superiore ai cinque anni.

Il reato ritenuto in sentenza, anche tenutoiTélla speciale attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 (e calcolando, per essa, la minima diminuzione di un giorno di reclusione: arg. ex Sez. 3, n. 36915 del 03/11/2020, Vittalini, Rv. 280269-01), presenta pena edittale massima eccedente tale soglia.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Dell'attenuante di cui al predetto art. 5 legge n. 895 del 1967 non può tenersi conto ai fini della prescrizione, a tenore dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., che non attribuisce rilievo alle attenuanti, neppure a quelle ad effetto speciale (in termini, da ultimo, Sez. 3, n. 47311 del 24/09/2015, G.N., Rv. 265270-01).

Resta dunque valido il rilievo operato dalla sentenza impugnata, secondo cui - a fronte di pena massima edittale pari a sei anni e otto mesi di reclusione e di un termine prescrizionale ordinario di pari chirata, elevato alla misura di otto anni e quattro mesi ai sensi degli artt. 160, secondo coma, e 161, secondo comma, cod. pen. - la prescrizione sarebbe maturata solo il 1 gennaio 2021, data antecedente la pronuncia della sentenza stessa.

E' appena il caso di precisare che al rilievo della prescrizione in questa sede di legittimità osta invece la declaratoria d'inammissibilità del presente ricorso, conclusivamente adottata (giurisprudenza consolidata di questa Corte, risalente a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di•Bari confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'ascritto delitto di porto illegale di arma comune da sparo (un fucile da caccia, calibro 12, marca Breda), dichiarando prescritti reati ulteriori, già contestati a suo carico, e - mantenute l'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 e le attenuanti generiche - rideterminava la pena inflitta nella misura di sei mesi di reclusione e 1.500 euro di multa. 2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 4 legge n. 895 del 1967. La licenza di caccia sarebbe stata rilasciata a Cassese pochi giorni dopo l'accertamento del reato. Ciò dimostrerebbe che, alla data dell'accertamento, i presupposti sostanziali del titolo abilitativo già in realtà sussistevano, e pertanto il reato contestato sarebbe insussistente. A tale conclusione sarebbe già pervenuto il Tribunale del riesame di Foggia, in sede di incidente cautelare sulla misura reale, con decisione che formerebbe ormai giudicato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 5 legge n. 895 del 1967. La Corte territoriale avrebbe inopinatamente escluso la ricorrenza del fatto di particolare tenuità, con valutazione che, peraltro, si porrebbe in contraddizione con la già riconosciuta attenuante della lieve entità. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto il reato, anche tenuto conto dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967, sarebbe prescritto. 3.. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo pone una questione non sollevata nell'atto di appello, che risulta comunque manifestamente infondata. In materia di armi da fuoco, la mancanza di un titolo abilitativo formale (che si ha anche quando il titolo, già esistente, risulti scaduto, e non ancora rinnovato, all'atto dell'accertamento: da ultimo, Sez. 1, n. 17497 del 23/01/2020, Panella, Rv. 279129-01) rende illegale il porto, indipendentemente da ogni indagine circa la preesistenza dei requisiti che ne avrebbe comunque autorizzato il rilascio. L'eventuale diverso pronunciamento, al riguardo, del Tribunale del riesame è del tutto ininfluente in causa, perché la decisione cautelare è limitata allo stato degli atti (Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858-01) e spiega dunque effetti limitatamente alla fase incidentale, impregiudicato il giudizio di merito. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Indipendentemente da ogni altra possibile considerazione, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può applicarsi ai reati per i quali sia prevista pena, detentiva superiore ai cinque anni. Il reato ritenuto in sentenza, anche tenutoiTélla speciale attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895 del 1967 (e calcolando, per essa, la minima diminuzione di un giorno di reclusione: arg. ex Sez. 3, n. 36915 del 03/11/2020, Vittalini, Rv. 280269-01), presenta pena edittale massima eccedente tale soglia. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dell'attenuante di cui al predetto art. 5 legge n. 895 del 1967 non può tenersi conto ai fini della prescrizione, a tenore dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., che non attribuisce rilievo alle attenuanti, neppure a quelle ad effetto speciale (in termini, da ultimo, Sez. 3, n. 47311 del 24/09/2015, G.N., Rv. 265270-01). Resta dunque valido il rilievo operato dalla sentenza impugnata, secondo cui - a fronte di pena massima edittale pari a sei anni e otto mesi di reclusione e di un termine prescrizionale ordinario di pari chirata, elevato alla misura di otto anni e quattro mesi ai sensi degli artt. 160, secondo coma, e 161, secondo comma, cod. pen. - la prescrizione sarebbe maturata solo il 1 gennaio 2021, data antecedente la pronuncia della sentenza stessa. E' appena il caso di precisare che al rilievo della prescrizione in questa sede di legittimità osta invece la declaratoria d'inammissibilità del presente ricorso, conclusivamente adottata (giurisprudenza consolidata di questa Corte, risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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