CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18707/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 24.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Gorizia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. e, con la applicazione della contestata recidiva e l'aumento per la continuazione tra i diversi episodi delittuosi, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto estinto per prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 1, mesi 2 e giorni 15 di reclusione, confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Pellegrin deducendo: 3.1 violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva che, con i motivi nuovi, la difesa avesse eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita nel domicilio eletto a mani del portiere omettendo, tuttavia, l'invio dell'avviso di consegna a mezzo raccomandata; segnala che la Corte di appello ha ritenuto l'eccezione tardiva qualificando la nullità come a regime intermedio richiama, a tal proposito, gli arresti delle SS.UU. "Amato" e "Conti" e le argomentazioni ivi sviluppate e che vanno, inoltre, confrontate con i principi vigenti in ambito sovranazionale e convenzionale che hanno condotto alla introduzione della disciplina del processo in absent-ia ed alle sentenze "Innaro" e "Ismail"; segnala che, nel caso in esame, il decreto di citazione era stato notificato al domicilio eletto, ma non a mani dell'imputato ed ai sensi dell'art. 7 della legge 890 del 1982, cui non aveva inoltre fatto séguito l'avviso imposto dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen.; segnala che la notifica mediante raccomandata, l'assenza dell'imputato per l'intera durata del processo, il mancato rilascio di procura al difensore, nominato ben prima dell'udienza dibattimentale, sono indici della mancata conoscenza della vocatio in judicium; 2.2 violazione dell'art. 124 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso l'eccezione di tardività della querela e rileva che legittimato a sporgerla per conto dell'associazione sportiva, priva di personalità giuridica, era ciascuno dei consiglieri e non necessariamente il presidente, peraltro nominato nel dicembre del 2011; aggiunge che nei motivi nuovi erano state sviluppate le argomentazioni su cui l'eccezione era stata fondata e richiamate le deposizioni testimoniali di riferimento, come quella del teste Benigni, del teste Siardi, del teste Zuccolotto, e che avevano consentito di appurare la loro conoscenza dei fatti già nel novembre del 2011 quando riuscirono a bloccare l'ultimo assegno; 2.3 violazione degli artt. 234, 495 e 526 cod. proc. pen.; nullità della sentenza e carenza di motivazione: rileva che, nei motivi nuovi, era stata eccepita la mancanza della condizione di procedibilità poiché la querela non era stata acquisita ai fini della valutazione di cui all'art. 511 cod. proc. pen. tanto che la Corte ne aveva disposto la acquisizione, intervenuta il giorno stesso dell'ultima udienza; analogamente, la difesa aveva eccepito l'assenza, in atti, di documenti comprovanti i prelievi di denaro da parte dell'imputato e che, tuttavia, mai erano stati formalmente e ritualmente acquisiti, salvo essere inseriti nel fascicolo dell'appello in violazione del contraddittorio in quanto allegati all'atto di querela e trasmessi con questa, unico atto ad essere utilizzabile, ma ai soli fini della procedibilità; 2.4 nullità della sentenza, carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione delle somme oggetto di appropriazione e conseguente illegalità-incongruità del trattamento sanzionatorio: rileva che la contestazione mossa nei confronti del ricorrente era stata quella di essersi appropriato della somma complessiva di euro 70.125 e che i giudici di merito hanno ritenuto tale imputazione comprovata alla luce delle deposizioni testimoniali sulla base del cui tenore, invece, la difesa, con l'atto di appello, aveva dedotto che l'eventuale appropriazione avrebbe avuto ad oggetto una somma di euro 22.000 circa, nulla invece risultando in merito all'ulteriore importo oggetto della imputazione e nulla avendo sul punto motivato la sentenza impugnata; rileva che, oltre al difetto di motivazione, la sentenza va censurata anche in ordine al riflesso che l'entità della effettiva appropriazione avrebbe dovuto avere sul trattamento sanzionatorio, da parametrare sulla gravità del fatto; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che la Corte di appello, replicando alle analoghe censure difensive qui riproposte, ha correttamente giudicato tardiva l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio aggiungendo che mai la difesa aveva dedotto la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato; rileva che la sentenza ha correttamente risposto in merito alla eccepita tardività della querela; 4. la difesa del Pellegrin ha trasmesso una memoria difensiva con le proprie conclusioni scritte: quanto al primo motivo, ribadisce la rilevanza dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in relazione al superamento di ogni presunzione legale di conoscenza del processo; quanto al secondo motivo, rileva che la questione era stata posta in maniera specifica con i motivi nuovi proposti ni appello corredati dalle allegazione delle dichiarazioni dei testi con cui, tuttavia, la Corte di appello ha totalmente omesso di confrontarsi; richiama inoltre il ricorso quanto alla inutilizzabilità della documentazione allegata alla querela ed alla mancanza di prova circa la quantificazione delle somme di cui l'imputato si sarebbe indebitamente appropriato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, per il delitto di appropriazione indebita aggravata in quanto, nella sua qualità di presidente della SD [OSCURATO:PERSONA] di Monfalcone, si sarebbe appropriato, prelevando il denaro ovvero disponendone il diretto utilizzo dai conti correnti, per finalità estranee alla sua carica, della complessiva somma di euro 70.125. 2.1 II primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha esaminato l'eccezione, sollevata con i motivi nuovi, di nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in quanto eseguita a mezzo posta a mani del portiere dello stabile senza il successivo inoltru dell'avviso di consegna e l'ha risolta in termini corretti e coerenti con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dall'imputato, pur se al domicilio dichiarato, in mancanza di prova certa della effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa di avvenuto recapito, è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi nella fase antecedente al giudizio, va rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., Sez. 2 -, n. 24807 del 04/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276968 - 01; conf., Sez. 2 - , n. 5479 del 08/01/2020, Teodori, Rv. 278240 - 01; tra le non massimate, Sez. 5, n. 8897 del 18.1.2021, Carchidi; Sez. 2, n. 23346 del 9.7.2020, Inches). 2.2 II secondo motivo è, a sua volta, inammissibile in quanto manifestamente infondato. Con l'atto di appello e, poi, con i motivi nuovi, la difesa aveva eccepito, per un verso, la assenza di querela e, per altro verso, la sua tardività: la Corte di appello ha respinto l'eccezione difensiva sostenendo che la difesa aveva preteso di ancorare, in maniera pressoché automatica, la decorrenza del termine di cui all'art. 124 cod. pen. al momento in cui il Pellegrin si sarebbe reso uccel di bosco, trascurando, invece, i tempi necessari per effettuare tutti gli indispensabili accertamenti e le verifiche bancarie per ottenere un quadro completo della situazione e consentire, a quel punto, la presentazione di una formale querela da parte di soggetto legittimato in funzione della carica ricoperta all'interno del sodalizio. Ebbene, la decisione impugnata non è certamente sindacabile in questa sede: più volte, infatti, questa Corte ha ribadito che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., Sez. 2 - , n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01) spettando, comunque, a chi deduce la tardività della querela l'onere di fornire la prova del difetto della sua tempestività (cfr., Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272170 - 01). Vero che la Corte, nonostante l'eccezione non fosse stata sollevata in termini specifici con l'atto di appello, l'ha presa in esame; ma è anche vero che i rilievi articolati con il ricorso si fondano su elementi fattuali di cui non è consentito il vaglio in questa sede dovendosi comunque rilevare che, correttamente, la Corte territoriale ha considerato il tempo necessario per passare dalla consapevolezza degli ammanchi alla contezza che essi fossero il frutto di condotte penalmente rilevanti. 2.3 II terzo ed il quarto (erroneamente numerato come quinto) motivo del ricorso sono preclusi e, in ogni caso, manifestamente infondati. Va rilevato, infatti, che, con il primo motivo dell'atto di appello, la difesa non aveva messo in dubbio la "materialità" degli ammanchi, limitandosi a contestare la soggettiva responsabilità dell'imputato adombrando, anzi, il sospetto che egli fosse stat3 nominato alla presidenza del sodalizio proprio al fine di consentire ai componenti della società a "gestione familiare" di "coprire", con la figura di una persona riconosciuta come particolarmente facoltosa, la situazione di irreversibile crisi in cui il sodalizio versava da tempo (cfr., pag. 3: "... a pensar male si fa peccato, ma alle volte ci si indovina"; "... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio"). Soltanto con i motivi nuovi, invece, la difesa ha formulato delle censure in punto di difetto di prova dell'ammontare degli ammanchi sostenendo che agli atti del processo non vi era nulla sul piano documentale, tanto da non essere stata nemmeno acquisita la querela (cfr., pag. 5 dei motivi nuovi); soltanto con i motivi nuovi, quindi, è stato introdotto il tema della assenza di elementi specifici su cui fondare non soltanto la affermazione di responsabilità del ricorrente ma, prima ancora, la individuazione dell'esistenza e della consistenza dei presunti ammanchi (cfr., pagg. 6-7). Detto questo, va rilevato, allora, ed in rito, che è certamente legittima l'acquisizione della querela persino dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ed al momento della discussione finale, in quanto i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (cfr., Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849 - 01). Nel merito, peraltro, la Corte di appello, dando séguito ai rilievi difensivi articolati nei motivi nuovi, ha fatto esplicito riferimento agli allegati alla querela segnalando che essi erano stati sottoposti ai testi (cfr., pag. 4 della sentenza di appello); in tal modo, ha evocato l'esistenza di prove documentali che non soltanto erano state acquisite ma che erano state supportate dalle dichiarazioni dei testimoni cui erano state mostrate, pervenendo in tal modo alla conferma della ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado. Il motivo di ricorso, perciò, pur evocando profili di violazione di legge e vizio di motivazione si risolve, in realtà, nel sollecitare una rivalutazione degli elementi acquisiti, certamente non consentita in questa sede, avendo la Corte sorretto la propria decisione sulla scorta di apprezzamenti di merito sottratti, in quanto sostenuti da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, alla valutazione di questa Corte atteso che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui va saggiata la oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argomentativo, restando preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e cond