CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 28497/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 896 [OSCURATO:PERSONA] CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35527/2024 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 24 settembre 2024 il Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per detenzione di un’arma clandestina e di cinque cartucce, per ricettazione della stessa e per detenzione di varie sostanze stupefacenti. 2. Ricorre l’imputato eccependo la nullità della sentenza perché era stato disposto il rinvio a giudizio senza il previo interrogatorio, nonostante la specifica richiesta in tal senso, e in assenza della dichiarazione formale di irreperibilità che avrebbe comportato l’adozione della procedura di garanzia della notifica al difensore di fiducia della fissazione dell’interrogatorio (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per la confisca del denaro, nonostante fosse stata concordata la restituzione (secondo motivo), la violazione di legge per il diniego dell’applicazione della sanzione sostitutiva che era stata del pari concordata. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28497/2025 Roma, lì, 04/08/2025 3. Il primo motivo di ricorso è infondato perché, una volta chiesto di definire il giudizio con l’applicazione concordata della pena, l’imputato ha implicitamente rinunciato all’eccezione sull’omesso interrogatorio che integra una nullità a regime intermedio (arg. ex Sez. 2, n. 39474 del 03/07/2014, Acquavite, Rv. 260786 – 01 che ha escluso la possibilità di dedurre l’eccezione in seguito alla scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.). Il terzo motivo di ricorso è fondato perché risulta in atti che le parti avevano concordato l’applicazione di una sanzione sostitutiva, richiesta rigettata, in spregio al patto (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 – 01, con ampi riferimenti ai precedenti, secondo cui la richiesta di sanzione sostitutiva è un tutt’uno con la pena da applicare e vincola il giudice). S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti, il che consente di ritenere assorbito il secondo motivo sulla confisca. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso. Così deciso, il 5 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]