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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06593/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11912-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo amministratore giudiziario, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via Anicia,6; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via Cassiodoro, 19;- controricorrente - avverso la sentenza n. 458-2019 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pubblicata in data 11.10.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera dì Consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l'amministratore giudiziario del [OSCURATO:PERSONA] dì Sorso, costituito da 464 unità immobiliari, citava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], subentrata, dal 2005, all'[OSCURATO:PERSONA] e Fognature (ESAF), adducendo la sussistenza di plurimi inadempimenti e disfunzioni del servizio, l'ingiustificata fatturazione di prestazioni non rese, taluni errori nella fatturazione, l'applicazione della tariffa non residenti, la richiesta retroattiva di aggiornamenti tariffari e chiedendo che il Tribunale di Sassari accertasse e dìchìarasse, in via principale, che nulla era dovuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] e, in subordine, che fosse accertato il credito per l'importo relativo a consumi di acqua potabile effettivamente fornita e comunque che fossero dichiarati prescritti tutti i crediti afferenti a consumi precedenti l'ultimo quinquennio; [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea e, con riconvenzionaie, domandava la condanna del condomino al pagamento delle morosità dal 2005 alla domanda; il Tribunale, disposta una consulenza tecnica contabile, condannava il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso al pagamento di euro 216.443,32, dedotti gli acconti corrisposti; la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, è stata investita del gravame, in via principale, dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale lamentava che il condominio fosse stato condannato a pagare i consumi idrici sulla base della tariffa residenti, senza che ne ricorressero i presupposti, che avesse accolto una domanda nuova rispetto a quella formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e, in via incidentale, dai [OSCURATO:PERSONA] di Sorso che riteneva errata la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]., erroneo il rigetto della domanda di accertamento negativo, male applicata la ripartizione dell'onere della prova, sbagliata la decisione di rigetto della domanda di una nuova CTU, errata la valenza probatoria attribuita alle rilevazioni dei contatori; la Corte territoriale ha accolto l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA] ed ha condannato il condominio a pagare la somma di euro 567.724,18 per i consumi idrici dall'i gennaio 2005 secondo la tariffa non residenti, detratto l'acconto già versato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; il Condominio ricorre avverso detta sentenza, avvalendosi di sette motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo rubricato "Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, I, n. 5 per aver travisato le risultanze degli atti di causa", il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto pacifico che negli anni precedenti al 2005 esistesse tra il condominio e l'ESAF un mero rapporto di fatto, con la conseguenza che il subentro, nel 2005, di [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva che dar luogo alla nascita di un nuovo rapporto contrattuale con condizioni differenti, sebbene non fosse mai stata contestata la ricorrenza tra le parti di un contratto di somministrazione, cui era subentrata la società [OSCURATO:SOCIETA], né potesse esserlo, atteso che l'ESAF era un ente di diritto pubblico con cui era stato stipulato un contratto con la forma scritta; contratto che non sarebbe stato prodotto in giudizio, perché la sua esistenza era pacifica; il motivo non può essere accolto, perché non ricorrono i presupposti per far valere il vizio denunciato; con le censure proposte, parte ricorrente tende ad una rivalutazione del merito del provvedimento impugnato, inammissibile in questa sede, perché incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, ma non denuncia affatto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversi* costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1°, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133); non rientrano in tale nozione le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802), gli elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053), una "moltitudine di fatti e circostanze" o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; cfr., in particolare, Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 14/09/2022, n.27076), come, in tutta evidenza, è avvenuto nel caso in esame; 2) con il secondo motivo è dedotta "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I, n. 3 in riferimento agli artt. 1326, 1327, 1406, 1408, 1559 e 1570 cod.civ."; oggetto di censura è la conseguenza che la Corte territoriale ha tratto dall'applicazione di Cass., Sez.

Un., n. 20648/2018, cioè che il rapporto instauratosi tra il gestore [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso, a partire dal 2005, fosse da considerarsi nuovo rispetto al precedente, legittimamente concluso per facta concludentia, ma non una mera prosecuzione di fatto del rapporto instaurato tra l'ESAF e il condominio; la tesi del condomino è, invece, che quello con il gestore [OSCURATO:SOCIETA] fosse lo stesso contratto di somministrazione precedentemente in essere con ESAF; 3) con il terzo motivo si censura la "Violazione /o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I, n. 3, in riferimento all'art. 101 cod.proc.civ.", per avere la sentenza impugnata ritenuto pacifico che negli anni precedenti al 2004 tra il Condominio e l'ESAF intercorresse un rapporto di fatto, con la conseguenza che il subentro della società [OSCURATO:SOCIETA] non poteva dar luogo alla nascita di un rapporto contrattuale con condizioni differenti; secondo il ricorrente avrebbe deciso su una quaestío mai prospettata dalle parti, tant'è vero che il giudice di primo grado aveva, al contrario, ritenuto pacifica la sussistenza del precedente rapporto con ESAF; di qui, la denuncia di violazione dell'ultimo comma dell'art. 101 cod.proc.civ., non avendo la Corte d'Appello assegnato il termine alle partì per prendere posizione sulla questione nuova; 4) ì motivi secondo e terzo possono essere trattati unitariamente, perché, da prospettive diverse, affrontano la medesima questione; in primo luogo, deve escludersi che la Corte territoriale abbia posto a fondamento della sua decisione la ricorrenza di un rapporto di fatto tra ESAF e il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso; al contrario, rigettando il motivo di appello dell'odierno ricorrente basato sulla pretesa che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse subentrata al precedente gestore per facta concludentia e che quindi non potesse modificare le precedenti pattuizioni, ha ritenuto, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia n. 20648/2018, che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse succeduta al precedente gestore, ma che avesse instaurato con il condominio, ricorrendone i presupposti, un nuovo rapporto di somministrazione per facta concludentia, escludendo la sussistenza di una prosecuzione di mero fatto del rapporto precedente; il focus della statuizione è la novità del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso e la società [OSCURATO:SOCIETA] e non la natura di mero fatto del rapporto precedentemente intercorso con ESAF; lo comprova quanto affermato a p. 7, ove è stato dato risalto all'effettiva e pacifica fornitura d'acqua per 12 anni, in una col pagamento delle bollette che avevano dato luogo all'instaurarsi tra le partì di un nuovo rapporto contrattuale produttivo di effetti giuridici, con obbligo del condominio di pagare il corrispettivo previsto per i servizi resi; di qui anche l'inconsistenza della dedotta violazione dell'art. 101 cod.proc.civ.; 4) con il quarto motivo alla sentenza d'appello si rimprovera la "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I, n. 3, in riferimento agli artt. 1362, 1366, 1370 cod.civ., in riferimento all'art. 4 del Regolamento AAto, al punto 4, secondo comma ed all'art. 1 dello stesso; D.P.R. 28.12.2000 n. 445 artt. 46 e 47"; la pronuncia di appello avrebbe erroneamente preteso dal [OSCURATO:PERSONA] di Sorso, composto da molteplici nuclei familiari, l'adempimento di una prescrizione - quella secondo cui il sottoscrittore del contratto, al fine di vedersi applicata la tariffa per residenti, avrebbe dovuto certificare il possesso della residenza anagrafica nell'immobile destinatario della erogazione del servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno dopo anno, eventuali successive variazioni del nucleo familiare - riferibile a utenze singole anziché quella relativa alle utenze condominiali, definite dall'art. 4, punto 4, del regolamento AATO, come quelle servite da un unico contatore, che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo e/o ad uso commerciale, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura e che pertanto sono gestite dall'amministratore del condominio; peraltro, la pretesa che il condominio svolgesse attività certificatoria con riferimento a situazioni anagrafico- residenziali di terze persone, quali sono i singoli condomini, contrasterebbe con l'art. 46 del dpr n. 445/2000; il provvedimento impugnato ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. circa la non applica bilità della tariffa residenti sulla scorta di due rationes decidendi: a) il gestore [OSCURATO:SOCIETA] e il condominio avevano stipulato un "nuovo" contratto per facta condudentia; b) l'applicazione della tariffa era subordinata alla verifica che l'istante fosse in possesso dei requisiti di cui all'allegato B del Regolamento del servizio idrico integrato e del regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria che prevedeva l'indicazione dei nominativi dei singoli condomini in condizioni di ottenere l'agevolazione tariffaria, non bastando il fatto che 110 unità abitative su 467 risultassero utilizzate residenti; considerando che la tariffazione applicata è quella di cui al Regolamento del servizio idrico integrato determinato dall'Autorità d'Ambito, inserito di diritto nel rapporto di fornitura, a sensi dell'art. 1339 cod. civ. (così Cass., Sez.

Un., 10/10/2022, n. 29593) e che esso prevedeva, come risulta anche dalla sentenza (p. 7), che potesse chiedersi a cura del sottoscrittore del contratto dall'amministratore di condominio, nei caso di utenza condominiale - la modifica della tariffazione, allegando all'istanza la dichiarazione in merito al possesso di certi requisiti, sarebbe stato onere dei condominio chiedere e - in caso di contestazioni - provare di avere formulato correttamente detta istanza; tanto secondo la sentenza non è avvenuto nel caso di specie; le censure mosse a tale statuizione non solo non appaiono conducenti, ma risultano poco comprensibili: il condominio a loro sostegno richiama la decisione del Tribun&e basata sull'assunto che dovesse trovare applicazione l'art. 4 del Regolamento AAto, punto 4, relativo alle utenze di subdistribuzione e condominiali (definite queste ultime come le utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua ad "uso abitativo e/o ad uso commerciale" a più unità immobiliari), con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura, a mente del quale il sottoscrittore del contratto - quindi, nel caso di specie, il condominio - deve rilasciare auto certificazione circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare, per poi senza confutare di avere provveduto in tal senso, come rimproveratogli dalla Corte d'Appello, lamentare che quest'ultima gli abbia imposto un'attività dichiaratoria inesigibile; la censura si risolve a ben vedere in un non motivo; il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, ne consegue che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere; ne consegue che il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass., Sez.

Un., 20/03/2017, n. 7074 e successiva giurisprudenza conforme); 6) con il quinto motivo è denunciato l'"Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, I, n. 5 cod.proc.civ., per avere travisato le risultanze degli atti di causa.

Art. 360, I, n. 5 cod.proc.civ. in riferimento all'art. 2697 cod.civ. - onere della prova"; la Corte territoriale, omettendo di considerare, in particolare il doc. n. 48 nel fascicolo del giudizio di primo grado, all. 5, rappresentato da una lettera dei 27 aprile 2012 in cui [OSCURATO:SOCIETA] faceva riferimento ai diversi reclami presentati aventi ad oggetto sia la contestazione dei consumi fatturati sia la non potabilità dell'acqua erogata , avrebbe erroneamente affermato che, durante la lunga durata del rapporto, 12 anni, non era mai stata contestata specificamente la lettura dei contatori, aggiungendo che la mancanza di taratura dei contatori era stata lamentata per la prima volta con l'appello incidentale, ed avrebbe, così come il Tribunale, assegnato dignità di prova dei consumi a documenti - i moduli di verifica tecnica, redatti da controparte e le foto dei contatori - costituenti indizi - e non prove dell'avvenuta erogazione del servizio, perché di formazione unilaterale, concernenti la dichiarazione di fatti relative alla fase esecutiva del contratto - ed alla relazione del CTU che, essendo commercialista, non aveva competenza in materia di misurazione di fluidi; il motivo non può essere accolto; anche ammettendo che il condominio non intendesse dedurre la ricorrenza di un vizio di travisamento della prova - lamentare il travisamento della prova e contemporaneamente l'omesso esame dei documenti istruttori è evidentemente una contraddizione in termini nel caso di specie, perché solo un fatto (qui un'informazione probatoria) esaminato potrebbe essere stato travisato, cioè potrebbe risultare contraddetto da un'altra informazione probatoria o da un altro atto processuale (Cass. 11/11/2022, n. 33404; Cass. 22/12/2022, n. 37382) - e che questa Corte possa procedere d'ufficio alla corretta individuazione della censura denunciata, desumendola dalla illustrazione argomentativa a suo supporto, resta il fatto che non vi sono i presupposti per lamentare né l'omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., né la violazione dell'art. 2697 cod.civ., ex art. 360 comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.; non ricorre il primo, perché il fatto asseritamente omesso sarebbe un elemento istruttorio (cfr. supra § 1)) e non sussiste il secondo, perché la violazione dell'art. 2697 cod.civ. implica la deduzione che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni; viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione dei paradigma dell'art. 2697 cod.civ. non risulti formulato e illustrato in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie abbia condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod.proc.civ. (se si considera l'art. 2697 cod.civ. norma processuale) e ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l'art. 2697 cod.civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell'essere le norme sulle prove norma sostanziali) (giusta Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054); 7) con il sesto motivo il condominio deduce la "Violazione dell'art. 360 n. 5 - omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione agli artt. 1570 e 1492 cod.civ.", la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che era stato lamentato un grave inadempimento relativo alla non potabilità dell'acqua erogata, documentalmente provato, impugnando la decisione di prime cure che non ne aveva tenuto conto, perché l'acqua, benché non potabile era idonea ad essere impiegata per tutti gli usi igienici e per il lavaggio della frutta e della verdura"; il motivo, pur formalmente sussunto sotto il vizio di omesso esame di fattì decisivi, deduce, nella sostanza, il diverso vizio di omesso esame di un motivo di appello, integrante un error in procedendo (per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.) e comportante, ove effettivamente sussistente, la nullità della sentenza; orbene, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di, inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072); nel caso di specie, il condominio, anziché riportare nei suoi esatti termini il contenuto del motivo di appello asseritamente non esaminato ed evidenziare con precisione la parte dell'atto di citazione in appello in cui esso era prospettato, si è limitato a riferimenti generici (all'introduzione della domanda e) all'appello incidentale; il motivo, dunque, non può ritenersi ammissibile, non avendo questa Corte, in base al ricorso, gli elementi sufficienti per verificare l'originaria ritualità e tempestività del motivo di impugnazione asseritamente non delibato; 8) con il settimo motivo, indicato per un evidente errore di numerazione come sesto, la sentenza impugnata è censurata per "Violazione dell'art. 360, I, n. 5 cod.proc.civ. in riferimento agli artt. 61 e 91 cod.proc.civ. in riferimento al mancato espletamento della consulenza tecnica": l'erroneo esame degli atti di causa - in ordine all'assenza di reclami circa il difetto di taratura dei contatori - avrebbe indotto la Corte territoriale a confermare l? decisione del giudice di prime cure che aveva rigettato l'istanza di espletamento di una CTU volta ad accertare la correttezza delle fatture; la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui espletamento incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente il giudice che non ammetta la consulenza richiesta dalla parte non può disattendere l'istanza ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato, ma può rigettare la richiesta di espletamento della CTU spiegandone, come avvenuto nel caso di specie, le ragioni (Cass. 16/10/ 2018, n. 25851, ex multis); 9) ne consegue il rigetto del ricorso; 10) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 11) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM /1 La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente di un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11912-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo amministratore giudiziario, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via Anicia,6; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via Cassiodoro, 19;- controricorrente - avverso la sentenza n. 458-2019 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pubblicata in data 11.10.2019. Udita la relazione svolta nella Camera dì Consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'amministratore giudiziario del [OSCURATO:PERSONA] dì Sorso, costituito da 464 unità immobiliari, citava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], subentrata, dal 2005, all'[OSCURATO:PERSONA] e Fognature (ESAF), adducendo la sussistenza di plurimi inadempimenti e disfunzioni del servizio, l'ingiustificata fatturazione di prestazioni non rese, taluni errori nella fatturazione, l'applicazione della tariffa non residenti, la richiesta retroattiva di aggiornamenti tariffari e chiedendo che il Tribunale di Sassari accertasse e dìchìarasse, in via principale, che nulla era dovuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] e, in subordine, che fosse accertato il credito per l'importo relativo a consumi di acqua potabile effettivamente fornita e comunque che fossero dichiarati prescritti tutti i crediti afferenti a consumi precedenti l'ultimo quinquennio; [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea e, con riconvenzionaie, domandava la condanna del condomino al pagamento delle morosità dal 2005 alla domanda; il Tribunale, disposta una consulenza tecnica contabile, condannava il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso al pagamento di euro 216.443,32, dedotti gli acconti corrisposti; la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, è stata investita del gravame, in via principale, dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale lamentava che il condominio fosse stato condannato a pagare i consumi idrici sulla base della tariffa residenti, senza che ne ricorressero i presupposti, che avesse accolto una domanda nuova rispetto a quella formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e, in via incidentale, dai [OSCURATO:PERSONA] di Sorso che riteneva errata la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]., erroneo il rigetto della domanda di accertamento negativo, male applicata la ripartizione dell'onere della prova, sbagliata la decisione di rigetto della domanda di una nuova CTU, errata la valenza probatoria attribuita alle rilevazioni dei contatori; la Corte territoriale ha accolto l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA] ed ha condannato il condominio a pagare la somma di euro 567.724,18 per i consumi idrici dall'i gennaio 2005 secondo la tariffa non residenti, detratto l'acconto già versato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; il Condominio ricorre avverso detta sentenza, avvalendosi di sette motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo rubricato "Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, I, n. 5 per aver travisato le risultanze degli atti di causa", il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto pacifico che negli anni precedenti al 2005 esistesse tra il condominio e l'ESAF un mero rapporto di fatto, con la conseguenza che il subentro, nel 2005, di [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva che dar luogo alla nascita di un nuovo rapporto contrattuale con condizioni differenti, sebbene non fosse mai stata contestata la ricorrenza tra le parti di un contratto di somministrazione, cui era subentrata la società [OSCURATO:SOCIETA], né potesse esserlo, atteso che l'ESAF era un ente di diritto pubblico con cui era stato stipulato un contratto con la forma scritta; contratto che non sarebbe stato prodotto in giudizio, perché la sua esistenza era pacifica; il motivo non può essere accolto, perché non ricorrono i presupposti per far valere il vizio denunciato; con le censure proposte, parte ricorrente tende ad una rivalutazione del merito del provvedimento impugnato, inammissibile in questa sede, perché incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, ma non denuncia affatto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversi* costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1°, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133); non rientrano in tale nozione le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802), gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053), una "moltitudine di fatti e circostanze" o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; cfr., in particolare, Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 14/09/2022, n.27076), come, in tutta evidenza, è avvenuto nel caso in esame; 2) con il secondo motivo è dedotta "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I, n. 3 in riferimento agli artt. 1326, 1327, 1406, 1408, 1559 e 1570 cod.civ."; oggetto di censura è la conseguenza che la Corte territoriale ha tratto dall'applicazione di Cass., Sez. Un., n. 20648/2018, cioè che il rapporto instauratosi tra il gestore [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso, a partire dal 2005, fosse da considerarsi nuovo rispetto al precedente, legittimamente concluso per facta concludentia, ma non una mera prosecuzione di fatto del rapporto instaurato tra l'ESAF e il condominio; la tesi del condomino è, invece, che quello con il gestore [OSCURATO:SOCIETA] fosse lo stesso contratto di somministrazione precedentemente in essere con ESAF; 3) con il terzo motivo si censura la "Violazione /o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I, n. 3, in riferimento all'art. 101 cod.proc.civ.", per avere la sentenza impugnata ritenuto pacifico che negli anni precedenti al 2004 tra il Condominio e l'ESAF intercorresse un rapporto di fatto, con la conseguenza che il subentro della società [OSCURATO:SOCIETA] non poteva dar luogo alla nascita di un rapporto contrattuale con condizioni differenti; secondo il ricorrente avrebbe deciso su una quaestío mai prospettata dalle parti, tant'è vero che il giudice di primo grado aveva, al contrario, ritenuto pacifica la sussistenza del precedente rapporto con ESAF; di qui, la denuncia di violazione dell'ultimo comma dell'art. 101 cod.proc.civ., non avendo la Corte d'Appello assegnato il termine alle partì per prendere posizione sulla questione nuova; 4) ì motivi secondo e terzo possono essere trattati unitariamente, perché, da prospettive diverse, affrontano la medesima questione; in primo luogo, deve escludersi che la Corte territoriale abbia posto a fondamento della sua decisione la ricorrenza di un rapporto di fatto tra ESAF e il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso; al contrario, rigettando il motivo di appello dell'odierno ricorrente basato sulla pretesa che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse subentrata al precedente gestore per facta concludentia e che quindi non potesse modificare le precedenti pattuizioni, ha ritenuto, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia n. 20648/2018, che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse succeduta al precedente gestore, ma che avesse instaurato con il condominio, ricorrendone i presupposti, un nuovo rapporto di somministrazione per facta concludentia, escludendo la sussistenza di una prosecuzione di mero fatto del rapporto precedente; il focus della statuizione è la novità del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] di Sorso e la società [OSCURATO:SOCIETA] e non la natura di mero fatto del rapporto precedentemente intercorso con ESAF; lo comprova quanto affermato a p. 7, ove è stato dato risalto all'effettiva e pacifica fornitura d'acqua per 12 anni, in una col pagamento delle bollette che avevano dato luogo all'instaurarsi tra le partì di un nuovo rapporto contrattuale produttivo di effetti giuridici, con obbligo del condominio di pagare il corrispettivo previsto per i servizi resi; di qui anche l'inconsistenza della dedotta violazione dell'art. 101 cod.proc.civ.; 4) con il quarto motivo alla sentenza d'appello si rimprovera la "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I, n. 3, in riferimento agli artt. 1362, 1366, 1370 cod.civ., in riferimento all'art. 4 del Regolamento AAto, al punto 4, secondo comma ed all'art. 1 dello stesso; D.P.R. 28.12.2000 n. 445 artt. 46 e 47"; la pronuncia di appello avrebbe erroneamente preteso dal [OSCURATO:PERSONA] di Sorso, composto da molteplici nuclei familiari, l'adempimento di una prescrizione - quella secondo cui il sottoscrittore del contratto, al fine di vedersi applicata la tariffa per residenti, avrebbe dovuto certificare il possesso della residenza anagrafica nell'immobile destinatario della erogazione del servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno dopo anno, eventuali successive variazioni del nucleo familiare - riferibile a utenze singole anziché quella relativa alle utenze condominiali, definite dall'art. 4, punto 4, del regolamento AATO, come quelle servite da un unico contatore, che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo e/o ad uso commerciale, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura e che pertanto sono gestite dall'amministratore del condominio; peraltro, la pretesa che il condominio svolgesse attività certificatoria con riferimento a situazioni anagrafico- residenziali di terze persone, quali sono i singoli condomini, contrasterebbe con l'art. 46 del dpr n. 445/2000; il provvedimento impugnato ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. circa la non applica bilità della tariffa residenti sulla scorta di due rationes decidendi: a) il gestore [OSCURATO:SOCIETA] e il condominio avevano stipulato un "nuovo" contratto per facta condudentia; b) l'applicazione della tariffa era subordinata alla verifica che l'istante fosse in possesso dei requisiti di cui all'allegato B del Regolamento del servizio idrico integrato e del regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria che prevedeva l'indicazione dei nominativi dei singoli condomini in condizioni di ottenere l'agevolazione tariffaria, non bastando il fatto che 110 unità abitative su 467 risultassero utilizzate residenti; considerando che la tariffazione applicata è quella di cui al Regolamento del servizio idrico integrato determinato dall'Autorità d'Ambito, inserito di diritto nel rapporto di fornitura, a sensi dell'art. 1339 cod. civ. (così Cass., Sez. Un., 10/10/2022, n. 29593) e che esso prevedeva, come risulta anche dalla sentenza (p. 7), che potesse chiedersi a cura del sottoscrittore del contratto dall'amministratore di condominio, nei caso di utenza condominiale - la modifica della tariffazione, allegando all'istanza la dichiarazione in merito al possesso di certi requisiti, sarebbe stato onere dei condominio chiedere e - in caso di contestazioni - provare di avere formulato correttamente detta istanza; tanto secondo la sentenza non è avvenuto nel caso di specie; le censure mosse a tale statuizione non solo non appaiono conducenti, ma risultano poco comprensibili: il condominio a loro sostegno richiama la decisione del Tribun&e basata sull'assunto che dovesse trovare applicazione l'art. 4 del Regolamento AAto, punto 4, relativo alle utenze di subdistribuzione e condominiali (definite queste ultime come le utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua ad "uso abitativo e/o ad uso commerciale" a più unità immobiliari), con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura, a mente del quale il sottoscrittore del contratto - quindi, nel caso di specie, il condominio - deve rilasciare auto certificazione circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare, per poi senza confutare di avere provveduto in tal senso, come rimproveratogli dalla Corte d'Appello, lamentare che quest'ultima gli abbia imposto un'attività dichiaratoria inesigibile; la censura si risolve a ben vedere in un non motivo; il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, ne consegue che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere; ne consegue che il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074 e successiva giurisprudenza conforme); 6) con il quinto motivo è denunciato l'"Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, I, n. 5 cod.proc.civ., per avere travisato le risultanze degli atti di causa. Art. 360, I, n. 5 cod.proc.civ. in riferimento all'art. 2697 cod.civ. - onere della prova"; la Corte territoriale, omettendo di considerare, in particolare il doc. n. 48 nel fascicolo del giudizio di primo grado, all. 5, rappresentato da una lettera dei 27 aprile 2012 in cui [OSCURATO:SOCIETA] faceva riferimento ai diversi reclami presentati aventi ad oggetto sia la contestazione dei consumi fatturati sia la non potabilità dell'acqua erogata , avrebbe erroneamente affermato che, durante la lunga durata del rapporto, 12 anni, non era mai stata contestata specificamente la lettura dei contatori, aggiungendo che la mancanza di taratura dei contatori era stata lamentata per la prima volta con l'appello incidentale, ed avrebbe, così come il Tribunale, assegnato dignità di prova dei consumi a documenti - i moduli di verifica tecnica, redatti da controparte e le foto dei contatori - costituenti indizi - e non prove dell'avvenuta erogazione del servizio, perché di formazione unilaterale, concernenti la dichiarazione di fatti relative alla fase esecutiva del contratto - ed alla relazione del CTU che, essendo commercialista, non aveva competenza in materia di misurazione di fluidi; il motivo non può essere accolto; anche ammettendo che il condominio non intendesse dedurre la ricorrenza di un vizio di travisamento della prova - lamentare il travisamento della prova e contemporaneamente l'omesso esame dei documenti istruttori è evidentemente una contraddizione in termini nel caso di specie, perché solo un fatto (qui un'informazione probatoria) esaminato potrebbe essere stato travisato, cioè potrebbe risultare contraddetto da un'altra informazione probatoria o da un altro atto processuale (Cass. 11/11/2022, n. 33404; Cass. 22/12/2022, n. 37382) - e che questa Corte possa procedere d'ufficio alla corretta individuazione della censura denunciata, desumendola dalla illustrazione argomentativa a suo supporto, resta il fatto che non vi sono i presupposti per lamentare né l'omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., né la violazione dell'art. 2697 cod.civ., ex art. 360 comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.; non ricorre il primo, perché il fatto asseritamente omesso sarebbe un elemento istruttorio (cfr. supra § 1)) e non sussiste il secondo, perché la violazione dell'art. 2697 cod.civ. implica la deduzione che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni; viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione dei paradigma dell'art. 2697 cod.civ. non risulti formulato e illustrato in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie abbia condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod.proc.civ. (se si considera l'art. 2697 cod.civ. norma processuale) e ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l'art. 2697 cod.civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell'essere le norme sulle prove norma sostanziali) (giusta Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054); 7) con il sesto motivo il condominio deduce la "Violazione dell'art. 360 n. 5 - omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione agli artt. 1570 e 1492 cod.civ.", la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che era stato lamentato un grave inadempimento relativo alla non potabilità dell'acqua erogata, documentalmente provato, impugnando la decisione di prime cure che non ne aveva tenuto conto, perché l'acqua, benché non potabile era idonea ad essere impiegata per tutti gli usi igienici e per il lavaggio della frutta e della verdura"; il motivo, pur formalmente sussunto sotto il vizio di omesso esame di fattì decisivi, deduce, nella sostanza, il diverso vizio di omesso esame di un motivo di appello, integrante un error in procedendo (per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.) e comportante, ove effettivamente sussistente, la nullità della sentenza; orbene, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di, inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072); nel caso di specie, il condominio, anziché riportare nei suoi esatti termini il contenuto del motivo di appello asseritamente non esaminato ed evidenziare con precisione la parte dell'atto di citazione in appello in cui esso era prospettato, si è limitato a riferimenti generici (all'introduzione della domanda e) all'appello incidentale; il motivo, dunque, non può ritenersi ammissibile, non avendo questa Corte, in base al ricorso, gli elementi sufficienti per verificare l'originaria ritualità e tempestività del motivo di impugnazione asseritamente non delibato; 8) con il settimo motivo, indicato per un evidente errore di numerazione come sesto, la sentenza impugnata è censurata per "Violazione dell'art. 360, I, n. 5 cod.proc.civ. in riferimento agli artt. 61 e 91 cod.proc.civ. in riferimento al mancato espletamento della consulenza tecnica": l'erroneo esame degli atti di causa - in ordine all'assenza di reclami circa il difetto di taratura dei contatori - avrebbe indotto la Corte territoriale a confermare l? decisione del giudice di prime cure che aveva rigettato l'istanza di espletamento di una CTU volta ad accertare la correttezza delle fatture; la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui espletamento incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta; conseguentemente il giudice che non ammetta la consulenza richiesta dalla parte non può disattendere l'istanza ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato, ma può rigettare la richiesta di espletamento della CTU spiegandone, come avvenuto nel caso di specie, le ragioni (Cass. 16/10/ 2018, n. 25851, ex multis); 9) ne consegue il rigetto del ricorso; 10) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 11) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM /1 La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente di un ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 06593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris