CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 07076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XW6Q8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOhato avviso alle parin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022