Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32669/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in anni quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a) e documentale (capo b), aggravati ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 1 R.D. n. 267/1942; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. in particolare dell'art. 216 comma 1 n. 2 L.F. in relazione al capo b), quanto al dolo specifico richiesto - non è deducibile in sede di legittimità, come formulato, in quanto, fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 delglr 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

La Corte di appello ha fornito ampia e coerente motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale.

I Giudici hanno argomentato indicando gli indici di fraudolenza integrativi del coefficiente soggettivo richiesto: la mancata collaborazione con gli organi della procedura concorsuale, protratta per l'intera durata della stessa; l'aver indirizzato in modo consapevolmente errato la ricerca dei documenti; la distrazione dei beni (si veda pag. 4 della sentenza impugnata).

Basti qui richiamare Sez. 5 Gualandri, che afferma: «... gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole.

Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell'altro, la consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.

Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384): la motivazione offerta dalla Corte di appello risponde ai principi testè citati; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge, in particolare quanto all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al capo a), sul punto relativo alla disponibilità effettiva dei beni risultanti al PRA e sul punto relativo alla destinazione del reddito di impresa --- così come formulato non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che s(i - s.risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.

Le doglianze risultano non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 218/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): per altro, non è manifestamente illogico l'argomentare della Corte di merito.

I Giudici di appello hanno fornito chiara e adeguata motivazione in relazione alla disponibilità dei beni in capo al ricorrente, ma quest'ultimo non si confronta con la stessa.

Sono state correttamente valorizzate: le risultanze del P.R.A., dalle quali emergeva la formale intestazione in capo al ricorrente di quattordici beni mobili registrati; la dichiarazione resa dal ricorrente di avere nella propria disponibilità solo un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo e la totale assenza di giustificazione circa la sorte degli altri beni, mai rinvenuti.

La distrazione, quindi, viene desunta non solo in via implicita, ma anche dalla convergenza tra intestazione giuridica, assenza materiale dei beni e mancata indicazione del ricorrente.

Inoltre, la Corte di appello ha argomentato anche in ordine alla destinazione del reddito di impresa, significativo nel 2010, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli anni successivi, la totale assenza di beni e di liquidità al momento del fallimento e l'accumulo di un debito superiore al milione di euro (si veda pag. 3 della sentenza impugnata): a ben vedere alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale dei beni risulta offerta.

E in tal senso assolutamente consolidato è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in particolare quanto all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ovvero omessa motivazione in relazione all'aumento applicato per l'aggravante prevista dall'art. 219

I. fall. - è manifestamente infondato.

I Giudici hanno fornito una motivazione congrua in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dall'art. 219

I. fall. e, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., hanno determinato la pena base in misura più contenuta e, valutando l'adeguatezza e la proporzionalità in relazione alla gravità dei fatti, anche quanto all'aumento per la circostanza aggravante, hanno rideterminato la pena complessiva in anni quattro di reclusione.

A ben vedere nessun automatismo - nel senso di una riduzione proporzionale - si imponeva quanto all'aumento per l'aggravante, che resta autonoma dalla pena base e si correla alla seconda condotta di bancarotta: Sez.

U, n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc.

Loy, Rv. 249665 hanno precisato che la disposizione menzionata «postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, «circostanze», adottato nella rubrica; b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento («le pene [...] sono aumentate») implica il necessario richiamo all'art. 64 cod. pen., che è l'unica r 3disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria» aggiungendo altresì come sia «indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante».

Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che «l'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante».

In sostanza le Sezioni Unite rimarcano l'autonomia delle due condotte di bancarotta, e comunque l'aumento operato nella misura di un terzo risulta congruo, anche alla luce della complessiva ricostruzione degli eventi e dell'evocata gravità dei fatti, e dunque corretta espressione della discrezionalità attribuita al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminato la pena in anni quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a) e documentale (capo b), aggravati ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 1 R.D. n. 267/1942; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. in particolare dell'art. 216 comma 1 n. 2 L.F. in relazione al capo b), quanto al dolo specifico richiesto - non è deducibile in sede di legittimità, come formulato, in quanto, fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 delglr 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte di appello ha fornito ampia e coerente motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale. I Giudici hanno argomentato indicando gli indici di fraudolenza integrativi del coefficiente soggettivo richiesto: la mancata collaborazione con gli organi della procedura concorsuale, protratta per l'intera durata della stessa; l'aver indirizzato in modo consapevolmente errato la ricerca dei documenti; la distrazione dei beni (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). Basti qui richiamare Sez. 5 Gualandri, che afferma: «... gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole. Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell'altro, la consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384): la motivazione offerta dalla Corte di appello risponde ai principi testè citati; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge, in particolare quanto all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione al capo a), sul punto relativo alla disponibilità effettiva dei beni risultanti al PRA e sul punto relativo alla destinazione del reddito di impresa --- così come formulato non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che s(i - s.risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Le doglianze risultano non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 218/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): per altro, non è manifestamente illogico l'argomentare della Corte di merito. I Giudici di appello hanno fornito chiara e adeguata motivazione in relazione alla disponibilità dei beni in capo al ricorrente, ma quest'ultimo non si confronta con la stessa. Sono state correttamente valorizzate: le risultanze del P.R.A., dalle quali emergeva la formale intestazione in capo al ricorrente di quattordici beni mobili registrati; la dichiarazione resa dal ricorrente di avere nella propria disponibilità solo un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo e la totale assenza di giustificazione circa la sorte degli altri beni, mai rinvenuti. La distrazione, quindi, viene desunta non solo in via implicita, ma anche dalla convergenza tra intestazione giuridica, assenza materiale dei beni e mancata indicazione del ricorrente. Inoltre, la Corte di appello ha argomentato anche in ordine alla destinazione del reddito di impresa, significativo nel 2010, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli anni successivi, la totale assenza di beni e di liquidità al momento del fallimento e l'accumulo di un debito superiore al milione di euro (si veda pag. 3 della sentenza impugnata): a ben vedere alcuna spiegazione in ordine alla destinazione aziendale dei beni risulta offerta. E in tal senso assolutamente consolidato è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in particolare quanto all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ovvero omessa motivazione in relazione all'aumento applicato per l'aggravante prevista dall'art. 219 I. fall. - è manifestamente infondato. I Giudici hanno fornito una motivazione congrua in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dall'art. 219 I. fall. e, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., hanno determinato la pena base in misura più contenuta e, valutando l'adeguatezza e la proporzionalità in relazione alla gravità dei fatti, anche quanto all'aumento per la circostanza aggravante, hanno rideterminato la pena complessiva in anni quattro di reclusione. A ben vedere nessun automatismo - nel senso di una riduzione proporzionale - si imponeva quanto all'aumento per l'aggravante, che resta autonoma dalla pena base e si correla alla seconda condotta di bancarotta: Sez. U, n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665 hanno precisato che la disposizione menzionata «postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, «circostanze», adottato nella rubrica; b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento («le pene [...] sono aumentate») implica il necessario richiamo all'art. 64 cod. pen., che è l'unica r 3disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria» aggiungendo altresì come sia «indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante». Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che «l'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante». In sostanza le Sezioni Unite rimarcano l'autonomia delle due condotte di bancarotta, e comunque l'aumento operato nella misura di un terzo risulta congruo, anche alla luce della complessiva ricostruzione degli eventi e dell'evocata gravità dei fatti, e dunque corretta espressione della discrezionalità attribuita al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichia P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris