CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 39823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di conferma dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'illogicità della motivazione rispetto alla valutazione degli elementi probatori inerenti al giudizio di penale responsabilità, è inammissibile perché non consentito dalla legge, in quanto, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme" assolutoria, come nella vicenda qui in esame, può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e non anche per vizio di motivazione, considerato dalla lett. e). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.