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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 39823/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di conferma dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'illogicità della motivazione rispetto alla valutazione degli elementi probatori inerenti al giudizio di penale responsabilità, è inammissibile perché non consentito dalla legge, in quanto, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, nel caso di cd.

"doppia conforme" assolutoria, come nella vicenda qui in esame, può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e non anche per vizio di motivazione, considerato dalla lett. e).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di conferma dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'illogicità della motivazione rispetto alla valutazione degli elementi probatori inerenti al giudizio di penale responsabilità, è inammissibile perché non consentito dalla legge, in quanto, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme" assolutoria, come nella vicenda qui in esame, può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e non anche per vizio di motivazione, considerato dalla lett. e). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 39823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris