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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 19176/2023

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58 – in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al largo [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avvocatoDario Martella che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtùdi procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e dife si in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro ricorso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aquileia, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1905/2017della Corte d’Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citava no a comparire dinanzi al Tribunale di Parmala “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che erano stati dall’istituto di credito convenuto indotti a d acquistare obbligazioni emesse dallo Stato argentino per un valore nominale di euro 30.000,00in data 31.5.2000 e per un valore nominale di euro 40.0 00,00 in data 31.7.2000, in assenza di qualsivoglia informazi one in ordine ai titoli acquistati(cfr. ricorso, pag. 3).

Chiedevanocondannarsi la convenuta a risarcimento del danno sofferto . 2.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigettodell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 2 60 /201 1 il t ribunale , in accogli mento della domanda , condannavala convenuta a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 64.487,50, pari al capitale investito al netto delle cedole percepite medio tempore, con gli interessi dall’esborso al saldo (cfr. sentenza d’appello, pag. 2). 4.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva appello.

Deduceva tra l’altro che il primo giudice non aveva considerato, “ai fini del quantum del danno risarcibile, [l]’utilità che gli appellati hanno conseguito , aderendo all’OPS lanciata dallo Stato argentino, a fronte della quale i predetti hanno ottenuto il concambio dei titoli originariamente acquistati, ma hanno mantenuto questi ultimi e continuano a percepire le cedole, sia dei titoli originari che di quelli ottenuti mediante il concambio, ricavando di fatto un utile” (così sentenza d’appello, pagg. 2 –3). [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza n. 1905 /201 7 la Corte di Bologna rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsareagli appellati le spese del grado.

Premetteva la corte che l’appellante era tenuta ad informare gli appellati, all’atto dell’acquisto, del carattere altamente speculativo e rischioso dell’investimento(cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

Indi evidenziava che non vi era margine per ritenere , co nformemente a quanto emerso dall’espletata prova per testimoni, che “[OSCURATO:PERSONA]” avesse provveduto ad informare gli appellati, all’atto dell’acquisto, del rischio correlato all’acquisizione di titoli argentini (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) e, nel corso del rapporto,dell’andamento negativo dell’investimento, in guisa da consentir la scelta per investimenti alternativi(cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “Intesa SanPaolo” s.p.a. (incorporante “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato contror icorso; ha nno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., dell’art. 21 t.u.f.e degli artt. 28 e 29 del regolamento “Consob” n. 11522/1998.

Deduce che nella specie non vi è stata violazione degli obblighi informativi , siccome all’atto dell’acquisto dei titoli argentini fu trasmesso agli iniziali attori l’intero complesso di informazioni e dati realmente ed effettivamente disponibili (cfr. ricorso, pag. 11).

Deducequindi che la Corte di Bologna ha configurato in maniera incongrua il dovere informativo sulla scorta di una inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie (cfr. ricorso, pag. 12).

Deduce segnatamente che le dichiarazioni dei testi Vescovi e Turci depongono nel senso che gli iniziali attori ebbero a compiere in maniera consapevole le operazioni di investimento,decidendo personalmente quali titoli acquistare (cfr. ricorso, pag. 12), che l’acquisto dei titoli argentini fu compiuto per soddisfare esigenze di elevato rendimento (cfr. ricorso, pag. 13), che le operazioni di investimento furono precedute dalla descrizione e delle caratteristiche e delle rischiosità dei titoli come all’epoca percepite e percepibili (cfr. ricorso, pag. 13).

Deduce ancora che è da escludere che abbia operato in conflitto di interessi, giacché è legittima la rivendita di titoli in precedenza acquistati dall’intermediario (cfr. ricorso, pag. 14).

Deduce per altro verso che, contrariamente alla valutazione della corte distrettuale, le operazioni di investimento, alla luce della documentazione prodotta (cfr. ricorso, pag. 15), si prospettavano adeguate sia in rapporto agli elevati obiettivi di investimento manifestati dagli attori sia in rapporto alla media propensione al rischio dichiarata dagli attori sia in rapporto alle scelte di investimento in precedenza operate dagli attori (cfr. ricorso, pag. 15). 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e ss. cod. civ.

Premette che la Corte di Bologna si è limitata confermare, sic et simpliciter, la liquidazione del danno operata dal Tribunale di Parma, benché con l’atto d’appello avesse in termini circostanziati contestato la liquidazione effettuata dal tribunale (cfr. ricorso, pag. 18).

Indi deduce che i giudici di merito, in sede di liquidazione, non hanno tenuto conto del valore delle obbligazioni in possesso degli iniziali attori né delle ulteriori utilità tratte dagli investimenti eseguiti (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce segnatamente che a fronte di un importo investito pari ad euro 71.225,75 gli attori hanno percepito la somma di euro 5.521,50, quale importo delle cedole riscosse sui vecchi titoli, la somma di euro 19.005,48, quale importo delle cedole riscosse sui nuovi titoli concambiati, la somma di euro 1.681,50, quale rimborso al 6.6.2017 del titolo “[OSCURATO:PERSONA] 17”, la somma di euro 56.118,47, quale controvalore della vendita dei titoli concambiati avvenuta nell’ottobre del 2017, oltre all’importo di euro 92.204,22 in forza della decisione di prime cure (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce quindi che –a prescindere dall’importo riconosciuto dal primo dictum –l’investimento che gli attori ebbero ad effettuare, ha generato una plusvalenza pari ad euro 11.092,20 (cfr. ricorso, pag. 25) ovvero una plusvalenza di euro 5.415,88,considerando, in tal ultimo caso, non già il valore di euro 56.118,47 bensì il valore di euro 52.123,65, corrispondente al valore dei titoli in possesso degli attori alla data della pronuncia della sentenza d’appello(cfr. ricorso, pag. 24). 10.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 11.Va premessa l’elaborazione di questa Corte.

In primo luogo, in tema diintermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezzadell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, 1° co., lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del1998, 28, 2° co., e 29 delRegolamento “Consob” n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd.

“suitability rule”) (cfr. Cass.26.1.2016, n. 1376, ove si aggiunge che la segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti:1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimentoalla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell'operazioneed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze diinformazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente).

In secondo luogo, nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l’intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell’inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell’intermediario fornire (art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass.15.3.2016, n. 5089;Cass. 19.10.2012, n. 18039).

In terzo luogo, dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(cfr. Cass. (ord.) 28.7.2020, n. 16126).

Infine, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l’accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale, non elimina gli obblighi informativi dell’intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l’esperienza dell’investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell’investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d’investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (cfr. Cass. (ord.) 27.4.2018, n. 10286). 12.Su tale scorta si osserva quanto segue.

13. Senza dubbio, in tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato (cfr. Cass. 3.7.2017, n. 16318; Cass. 22.2.2017,n. 4602; Cass.(ord.) 24.4.2018, n. 10112).

Tanto si puntualizza, da un canto, con riferimento al rilievo della ricorrente secondo cui il rapporto contrattuale intercorso con gli iniziali attori non era, nella specie,di gestione patrimoniale bensì di mera custodia, sicché ha errato la corte d’appello a opinare per la sussistenza dell’obbligo di informare gli iniziali attori dell’andamento negativo dell’investimento (cfr. ricorso, pag. 14).

Tanto si puntualizza, d’ altro cant o, con riferimento all’affermazione, conseguentemente ingiustificata,della corte di merito secondo cui l’appellante era tenuta ad informare gli appellati, nel corso del rapporto, delle perdite determinatesi, onde consentire alle controparti di far luogo a disinvestimenti e ad interventi correttivi (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4e 6).E nondimeno, al di là di tal ultimo rilievo, le affermazioni della corte distrettuale circa il grave inadempimento degli obblighi informativi gravanti su “[OSCURATO:PERSONA]” risultano ineccepibili “in diritto”,congrue “in fatto”. 14.Per un verso, correttamente la corte territoriale ha reputato che fosse da disconoscere l’ “adeguatezza” di un investimento in titoli altamente speculativi a fronte della medio-bassa propensione al rischio dichiarata dagli appellati (cfr. sentenza d’appello, pag.6); che non avesse valenza la circostanza per cui “gli appellati avessero operato in precedenza investimenti a contenuto speculativo” (così sentenza d’appello, pag. 6).

E ciò viepiù, ha s oggiunto a tal ultimo riguardo la corte, che la natura speculativa dei pregressi investimenti operati dagli iniziali attori non era stata dall’iniziale convenuta adeguatamente dimostrata; eche la circostanza addotta dagli appellati, cioè che il ratingdei titoli in precedenza acquistati corrispondesse alla tripla “A”, non era stata ex adversooggetto di specifica contestazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 15.Per altro verso, nessuna forma di “ anomal ia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014delle sezioni unite di questa Corte inficia, in parte qua agitur, i dicta, rigorosamente ancorati allo scrutinio degli esiti istruttori, testimoniali e documentali, della Corte bolognese.

Invero, la Corte di Bolognaha – così come si è premesso - compiutamente edintellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. 16.D’altra parte, con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente in fondo si duole per l’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( “(…) tenendo conto anche delle risultanze istruttorie non adeguatamente – recte frammentariamente – valutate le quali viceversa hanno dimostrato (…) ”: così ricorso, pag. 12; cfr. altresì memoria del ricorrente, pag. 3).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevan te (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).

17. Ovviamente, nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale dapprima premessa,non esplicano alcuna valenza le ulteriori ragioni di doglianza veicolate dal primo mezzo.

Ossia la deduzione secondo cui gli iniziali attori avevano provveduto ad acquistare obbligazioni argentine presso altra bancatra la prima e la seconda operazione diinvestimento per cui è controversia (cfr. ricorso, pag. 16).

Ossia la deduzione secondo cui ha errato la corte d’appello ad opinare per la sussistenza del nesso causale tra il preteso inadempimento ed il danno asseritamente sofferto (cfr. ricorso, pag. 17), siccome -si assume - i pregressi investimenti operati dagli iniziali attori dimostrano che costoro avrebbero comunque atteso all’acquisto di obbligazioni argentine (cfr. ricorso, pag. 18). 18.Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

19. L a Corte di Bologna ha reputato , sic et simpliciter , che fosse da confermare la quantificazione del danno operata dal Tribunale di Parma, corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati al netto del valore delle cedole riscosse, riscossione che gli appellati non avevano contestatocon appello incidentale (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). 20.Su tale scorta si premettono i rilievi che seguono.

Va ribadito il principio in virtù del quale il danno risarcibile può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, a condizione che non risulti che, dopo l’acquisto, il cliente li abbia conservati nel proprio patrimonio (cfr. Cass. 29.12.2011, n. 29864, ipotesi, quest’ultima, nella quale il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell’acquisto e quello in cui l’investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità).

Va ribadito il principio cosiddetto del danno “effettivo”, in virtù del quale il risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamentesubito dal creditore, sicché ai fini dellaliquidazione si deve tener conto di tutti gli eventuali fattori, anche sopravvenuti, che abbiano comportato un aggravio ovvero una ridu zione del danno originario(cfr. Cass. (ord.) 27.8.2020, n. 17948, secondo cui, in tema di intermediazione mobiliare, ove l’intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l’investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione - nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse).21.In questi termini, in rapporto alle circostanze addotte dalla ricorrente con l’atto d’appello (cfr. atto d’appello, pagg. 9 – 10 e 21 – 22 ; cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 - 3 ) , a censura del la liquidazione del danno operata dal tribunale, e reiterate con il secondo m otivo di ricorso , a censura de lla liquidazione operata dalla corte di merito, tout court confermativa della prima liquidazione, si configura, al di là della qualificazione del vizio , sub specie di “error in iudicando”, di cui a lla rubrica del secondo mezzo, un vero e proprio difetto “assoluto” di motivazione.

O, quanto meno, unvizio di motivazione “apparente”, che ricorre , appunto, allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito(cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

22. Negli enunciati termini , inoltre, il difetto di mo tivazione assorbe pur l’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti da “[OSCURATO:PERSONA]” nel presente giudizio (cfr. al riguardo controricorso, pag. 16, e memoria dei controricorrenti, pag. 5; cfr. inoltre indicazione circa i documenti prodotti in calce al ricorso,pag. 27). 23.In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 1905/2017 della Corte di Bologna va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei termini dell’accoglimento del secondo motivo la sentenza n. 1905/2017 della Corte d’Appello di Bologna erinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;rigetta il primo motivo di ricorso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
58 – in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al largo [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avvocatoDario Martella che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtùdi procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e dife si in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro ricorso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aquileia, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1905/2017della Corte d’Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citava no a comparire dinanzi al Tribunale di Parmala “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che erano stati dall’istituto di credito convenuto indotti a d acquistare obbligazioni emesse dallo Stato argentino per un valore nominale di euro 30.000,00in data 31.5.2000 e per un valore nominale di euro 40.0 00,00 in data 31.7.2000, in assenza di qualsivoglia informazi one in ordine ai titoli acquistati(cfr. ricorso, pag. 3). Chiedevanocondannarsi la convenuta a risarcimento del danno sofferto . 2.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigettodell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 2 60 /201 1 il t ribunale , in accogli mento della domanda , condannavala convenuta a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 64.487,50, pari al capitale investito al netto delle cedole percepite medio tempore, con gli interessi dall’esborso al saldo (cfr. sentenza d’appello, pag. 2). 4.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva appello. Deduceva tra l’altro che il primo giudice non aveva considerato, “ai fini del quantum del danno risarcibile, [l]’utilità che gli appellati hanno conseguito , aderendo all’OPS lanciata dallo Stato argentino, a fronte della quale i predetti hanno ottenuto il concambio dei titoli originariamente acquistati, ma hanno mantenuto questi ultimi e continuano a percepire le cedole, sia dei titoli originari che di quelli ottenuti mediante il concambio, ricavando di fatto un utile” (così sentenza d’appello, pagg. 2 –3). [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 1905 /201 7 la Corte di Bologna rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsareagli appellati le spese del grado. Premetteva la corte che l’appellante era tenuta ad informare gli appellati, all’atto dell’acquisto, del carattere altamente speculativo e rischioso dell’investimento(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Indi evidenziava che non vi era margine per ritenere , co nformemente a quanto emerso dall’espletata prova per testimoni, che “[OSCURATO:PERSONA]” avesse provveduto ad informare gli appellati, all’atto dell’acquisto, del rischio correlato all’acquisizione di titoli argentini (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) e, nel corso del rapporto,dell’andamento negativo dell’investimento, in guisa da consentir la scelta per investimenti alternativi(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso “Intesa SanPaolo” s.p.a. (incorporante “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato contror icorso; ha nno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti. CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., dell’art. 21 t.u.f.e degli artt. 28 e 29 del regolamento “Consob” n. 11522/1998. Deduce che nella specie non vi è stata violazione degli obblighi informativi , siccome all’atto dell’acquisto dei titoli argentini fu trasmesso agli iniziali attori l’intero complesso di informazioni e dati realmente ed effettivamente disponibili (cfr. ricorso, pag. 11). Deducequindi che la Corte di Bologna ha configurato in maniera incongrua il dovere informativo sulla scorta di una inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce segnatamente che le dichiarazioni dei testi Vescovi e Turci depongono nel senso che gli iniziali attori ebbero a compiere in maniera consapevole le operazioni di investimento,decidendo personalmente quali titoli acquistare (cfr. ricorso, pag. 12), che l’acquisto dei titoli argentini fu compiuto per soddisfare esigenze di elevato rendimento (cfr. ricorso, pag. 13), che le operazioni di investimento furono precedute dalla descrizione e delle caratteristiche e delle rischiosità dei titoli come all’epoca percepite e percepibili (cfr. ricorso, pag. 13). Deduce ancora che è da escludere che abbia operato in conflitto di interessi, giacché è legittima la rivendita di titoli in precedenza acquistati dall’intermediario (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce per altro verso che, contrariamente alla valutazione della corte distrettuale, le operazioni di investimento, alla luce della documentazione prodotta (cfr. ricorso, pag. 15), si prospettavano adeguate sia in rapporto agli elevati obiettivi di investimento manifestati dagli attori sia in rapporto alla media propensione al rischio dichiarata dagli attori sia in rapporto alle scelte di investimento in precedenza operate dagli attori (cfr. ricorso, pag. 15). 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e ss. cod. civ. Premette che la Corte di Bologna si è limitata confermare, sic et simpliciter, la liquidazione del danno operata dal Tribunale di Parma, benché con l’atto d’appello avesse in termini circostanziati contestato la liquidazione effettuata dal tribunale (cfr. ricorso, pag. 18). Indi deduce che i giudici di merito, in sede di liquidazione, non hanno tenuto conto del valore delle obbligazioni in possesso degli iniziali attori né delle ulteriori utilità tratte dagli investimenti eseguiti (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce segnatamente che a fronte di un importo investito pari ad euro 71.225,75 gli attori hanno percepito la somma di euro 5.521,50, quale importo delle cedole riscosse sui vecchi titoli, la somma di euro 19.005,48, quale importo delle cedole riscosse sui nuovi titoli concambiati, la somma di euro 1.681,50, quale rimborso al 6.6.2017 del titolo “[OSCURATO:PERSONA] 17”, la somma di euro 56.118,47, quale controvalore della vendita dei titoli concambiati avvenuta nell’ottobre del 2017, oltre all’importo di euro 92.204,22 in forza della decisione di prime cure (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce quindi che –a prescindere dall’importo riconosciuto dal primo dictum –l’investimento che gli attori ebbero ad effettuare, ha generato una plusvalenza pari ad euro 11.092,20 (cfr. ricorso, pag. 25) ovvero una plusvalenza di euro 5.415,88,considerando, in tal ultimo caso, non già il valore di euro 56.118,47 bensì il valore di euro 52.123,65, corrispondente al valore dei titoli in possesso degli attori alla data della pronuncia della sentenza d’appello(cfr. ricorso, pag. 24). 10.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 11.Va premessa l’elaborazione di questa Corte. In primo luogo, in tema diintermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezzadell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, 1° co., lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del1998, 28, 2° co., e 29 delRegolamento “Consob” n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”) (cfr. Cass.26.1.2016, n. 1376, ove si aggiunge che la segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti:1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimentoalla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell'operazioneed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze diinformazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente). In secondo luogo, nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l’intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell’inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell’intermediario fornire (art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass.15.3.2016, n. 5089;Cass. 19.10.2012, n. 18039). In terzo luogo, dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(cfr. Cass. (ord.) 28.7.2020, n. 16126). Infine, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l’accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale, non elimina gli obblighi informativi dell’intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l’esperienza dell’investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell’investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d’investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (cfr. Cass. (ord.) 27.4.2018, n. 10286). 12.Su tale scorta si osserva quanto segue. 13. Senza dubbio, in tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato (cfr. Cass. 3.7.2017, n. 16318; Cass. 22.2.2017,n. 4602; Cass.(ord.) 24.4.2018, n. 10112). Tanto si puntualizza, da un canto, con riferimento al rilievo della ricorrente secondo cui il rapporto contrattuale intercorso con gli iniziali attori non era, nella specie,di gestione patrimoniale bensì di mera custodia, sicché ha errato la corte d’appello a opinare per la sussistenza dell’obbligo di informare gli iniziali attori dell’andamento negativo dell’investimento (cfr. ricorso, pag. 14). Tanto si puntualizza, d’ altro cant o, con riferimento all’affermazione, conseguentemente ingiustificata,della corte di merito secondo cui l’appellante era tenuta ad informare gli appellati, nel corso del rapporto, delle perdite determinatesi, onde consentire alle controparti di far luogo a disinvestimenti e ad interventi correttivi (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4e 6).E nondimeno, al di là di tal ultimo rilievo, le affermazioni della corte distrettuale circa il grave inadempimento degli obblighi informativi gravanti su “[OSCURATO:PERSONA]” risultano ineccepibili “in diritto”,congrue “in fatto”. 14.Per un verso, correttamente la corte territoriale ha reputato che fosse da disconoscere l’ “adeguatezza” di un investimento in titoli altamente speculativi a fronte della medio-bassa propensione al rischio dichiarata dagli appellati (cfr. sentenza d’appello, pag.6); che non avesse valenza la circostanza per cui “gli appellati avessero operato in precedenza investimenti a contenuto speculativo” (così sentenza d’appello, pag. 6). E ciò viepiù, ha s oggiunto a tal ultimo riguardo la corte, che la natura speculativa dei pregressi investimenti operati dagli iniziali attori non era stata dall’iniziale convenuta adeguatamente dimostrata; eche la circostanza addotta dagli appellati, cioè che il ratingdei titoli in precedenza acquistati corrispondesse alla tripla “A”, non era stata ex adversooggetto di specifica contestazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 15.Per altro verso, nessuna forma di “ anomal ia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014delle sezioni unite di questa Corte inficia, in parte qua agitur, i dicta, rigorosamente ancorati allo scrutinio degli esiti istruttori, testimoniali e documentali, della Corte bolognese. Invero, la Corte di Bolognaha – così come si è premesso - compiutamente edintellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. 16.D’altra parte, con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente in fondo si duole per l’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( “(…) tenendo conto anche delle risultanze istruttorie non adeguatamente – recte frammentariamente – valutate le quali viceversa hanno dimostrato (…) ”: così ricorso, pag. 12; cfr. altresì memoria del ricorrente, pag. 3). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevan te (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 17. Ovviamente, nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale dapprima premessa,non esplicano alcuna valenza le ulteriori ragioni di doglianza veicolate dal primo mezzo. Ossia la deduzione secondo cui gli iniziali attori avevano provveduto ad acquistare obbligazioni argentine presso altra bancatra la prima e la seconda operazione diinvestimento per cui è controversia (cfr. ricorso, pag. 16). Ossia la deduzione secondo cui ha errato la corte d’appello ad opinare per la sussistenza del nesso causale tra il preteso inadempimento ed il danno asseritamente sofferto (cfr. ricorso, pag. 17), siccome -si assume - i pregressi investimenti operati dagli iniziali attori dimostrano che costoro avrebbero comunque atteso all’acquisto di obbligazioni argentine (cfr. ricorso, pag. 18). 18.Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 19. L a Corte di Bologna ha reputato , sic et simpliciter , che fosse da confermare la quantificazione del danno operata dal Tribunale di Parma, corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati al netto del valore delle cedole riscosse, riscossione che gli appellati non avevano contestatocon appello incidentale (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). 20.Su tale scorta si premettono i rilievi che seguono. Va ribadito il principio in virtù del quale il danno risarcibile può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, a condizione che non risulti che, dopo l’acquisto, il cliente li abbia conservati nel proprio patrimonio (cfr. Cass. 29.12.2011, n. 29864, ipotesi, quest’ultima, nella quale il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell’acquisto e quello in cui l’investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità). Va ribadito il principio cosiddetto del danno “effettivo”, in virtù del quale il risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamentesubito dal creditore, sicché ai fini dellaliquidazione si deve tener conto di tutti gli eventuali fattori, anche sopravvenuti, che abbiano comportato un aggravio ovvero una ridu zione del danno originario(cfr. Cass. (ord.) 27.8.2020, n. 17948, secondo cui, in tema di intermediazione mobiliare, ove l’intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l’investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”, dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione - nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse).21.In questi termini, in rapporto alle circostanze addotte dalla ricorrente con l’atto d’appello (cfr. atto d’appello, pagg. 9 – 10 e 21 – 22 ; cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 - 3 ) , a censura del la liquidazione del danno operata dal tribunale, e reiterate con il secondo m otivo di ricorso , a censura de lla liquidazione operata dalla corte di merito, tout court confermativa della prima liquidazione, si configura, al di là della qualificazione del vizio , sub specie di “error in iudicando”, di cui a lla rubrica del secondo mezzo, un vero e proprio difetto “assoluto” di motivazione. O, quanto meno, unvizio di motivazione “apparente”, che ricorre , appunto, allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito(cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). 22. Negli enunciati termini , inoltre, il difetto di mo tivazione assorbe pur l’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti da “[OSCURATO:PERSONA]” nel presente giudizio (cfr. al riguardo controricorso, pag. 16, e memoria dei controricorrenti, pag. 5; cfr. inoltre indicazione circa i documenti prodotti in calce al ricorso,pag. 27). 23.In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 1905/2017 della Corte di Bologna va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei termini dell’accoglimento del secondo motivo la sentenza n. 1905/2017 della Corte d’Appello di Bologna erinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;rigetta il primo motivo di ricorso. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 19176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris