Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17341/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a e [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio elettivamente domiciliano in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Castelceriolo(AL), Strada J.F.

Kennedy n. 504, in persona del presidente e legalerappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed Andreaalla via Macaggi n. 21/8.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. 120/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO diTORINO il giorno 04/02/2025.Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della clausolacompromissoria di cui all’art. 31 del suo Statuto, nel gennaio 2022 intrapreseun procedimento arbitrale esercitando le azioni sociali di responsabilità, exartt. 2392-2393 cod. civ., nei confronti di alcuni suoi ex amministratori, tracui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, ex art. 2047 cod. civ.,contro alcuni ex membri del collegio sindacale, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e GuidoGhidini, sulla base di cinque addebiti: 1) mancata realizzazione della discaricadi inerti progettata nella frazione di [OSCURATO:PERSONA]; 2) responsabilitàconnessa all’inchiesta penale per traffico illecito di rifiuti in cui [OSCURATO:SOCIETA]era stata coinvolta; 3) responsabilità di amministratori e sindaci in ordine aiprovvedimenti della Provincia di Alessandria connessi alle violazioni deiprecetti normativi e delle prescrizioni degli atti abilitativi come conseguenzadella mala gestio della discarica di Solero; 4) mancata realizzazione delprogetto dell’impianto di selezione della plastica per assenza di integralecopertura finanziaria; 5) illecito e/o illegittimo affidamento di contratto diappalto di servizi assegnati negli anni alla [OSCURATO:PERSONA] senza previa garad’appalto nonché utilizzo illecito del gasolio di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. di cui Kostersi serviva per rifornire i propri automezzi.Si costituirono in arbitrato, per quanto qui di interesse, anche MarcoPiscitello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo,preliminarmente, la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità inquanto erano tutti cessati dai rispettivi incarichi fra ottobre e novembre 2014,mentre l’azione predetta era stata esercitata nel 2022, dovendosi ritenereirrilevante l’intimazione loro inviata dal Presidente di [OSCURATO:SOCIETA]. con lettera16.10.2019 in quanto inoltrata senza una previa delibera dell’assemblea deisoci, unico soggetto competente a promuovere un’azione di responsabilità.In subordine, contestarono nel merito gli addebiti loro promossi.Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026Limitando l’esame a quanto ancora rileva ai fini dell’odiernaimpugnazione, il collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 30 maggio 2023,tra l’altro: i) rigettò la formulata eccezione preliminare di prescrizione; ii)accolse, parzialmente, la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento allavicenda indicata come primo addebito, e condannò, fra gli altri, il Cellerino, ilTempesta, il Piscitello ed il Ghidini, in solido tra loro, al pagamento, in suofavore, di € 874.965,00, oltre interessi legali sulla somma anno per annorivalutata a far data dai singoli esborsi fino alla data di pubblicazione del lodoed interessi legali sulla somma così calcolata dalla data di pubblicazione dellodo sino al saldo; iii) rigettò le altre domande della menzionata società.2.

Pronunciando sulle impugnazioni di detto lodo separatamenteproposte, rispettivamente, (anche) dagli odierni ricorrenti e da [OSCURATO:SOCIETA].,l’adita Corte di appello di Torino, previa loro riunione, le respinse entrambecon sentenza del 4 febbraio 2025, n. 120, compensando interamente tra leparti le spese di lite.2.1.

Per quanto ancora qui di interesse, quella corte, muovendo dal rilievoche, nella specie, «trovano applicazione le nuove disposizioni di cui all’art.829, 3° e 4° comma, c.p.c., introdotte con il decreto legislativo n. 40/2006,secondo le quali l’impugnazione del lodo per violazione delle norme di dirittodalle parti oppure in caso di contrarietà delle decisioni all’ordine pubblico»,sicché, nel silenzio della clausola arbitrale invocata da [OSCURATO:SOCIETA].(contenuta nel suo Statuto ed approvata con deliberazione assembleare dell’8giugno 2010), «non è ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione diregole di diritto attinenti al merito», ritenne: i) innanzitutto «infondata ladeduzione secondo la quale il giudizio arbitrale abbia avuto ad oggetto lavalidità di una pluralità di deliberazioni assunte dall’assemblea dei sociA.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha avuto ad oggetto esclusivamente laresponsabilità degli amministratori e dei sindaci in relazione ai moltepliciaddebiti loro mossi.

La circostanza che la disamina degli addebiti abbiacomportato anche la necessità di tenere conto delle decisioni man manoassunte dall’assemblea dei soci nel corso degli anni, non trasforma il giudizioNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026arbitrale in un giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari né, aifini della decisione sugli addebiti, il [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto affrontareincidentalmente questioni afferenti alla validità delle predette deliberazioniassembleari che, a ben vedere, sono state prospettate solamente quale “fattostorico” rilevante ai fini della decisione nel merito.

Non ricorre quindi l’ipotesidi cui all’art. 838-quater c.p.c. la quale prescrive che gli arbitri decidanosecondo diritto nel caso in cui l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validitàdi delibere assembleari (non legittimando invece, come sostenuto dagli attoriimpugnanti, l’impugnazione del lodo per violazione di norme di dirittoratione temporis atteso che la stessa è stata introdotta con D.lvo n. 149/2022e si applica (ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo) aiprocedimenti arbitrali instaurati successivamente al 28.02.2023»; ii)inammissibile, poi, la censura di nullità del lodo per pretesa violazione dell’art.2945, comma 1, cod. civ., in relazione all’art. 2393 cod. civ., «trattandosi dideduzione della violazione delle norme di diritto attinenti al merito, taliessendo le norme sulla prescrizione (e conseguentemente anche quelleafferenti all’interruzione della stessa) che operano sul piano sostanzialecomportando l’estinzione del diritto per omesso esercizio dello stesso per iltempo determinato dalla legge»; iii) in parte inammissibile ed in parteinfondata la doglianza, proposta nell’interesse del Tempesta e del Piscitello,concernente la pretesa contraddittorietà della parte del lodo relativa allaprescrizione dell’azione di responsabilità rispetto alla loro posizione.

Precisò,infatti, che «La deduzione dell’erronea applicazione dell’art. 1310 c.c. sirisolve nella prospettazione della violazione delle regole di diritto attinenti almerito ed in quanto tale è inammissibile» e, richiamata la giurisprudenza inordine alla cd. contraddittorietà del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11), cod.proc. civ. ed al vizio di omessa motivazione ex art. 829, comma 1, n. 5), cod.proc. civ., osservò che, «con il motivo di impugnazione in esame, non è stataprospettata (né ricorre) la contraddittorietà tra motivazione e corrispondenteparte dispositiva o ancora tra le diverse parti del dispositivo, in relazione allestatuizioni assunte sulla specifica questione della prescrizione dell’azione diNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deveparimenti escludersi che non sia evincibile la ratio sottesa alla decisioneconcretamente assunta, avendo il [OSCURATO:PERSONA] esplicitamente affermatoche l’art. 1310 c.c. è applicabile anche nell’ipotesi in cui gli atti interruttividella prescrizione siano indirizzati a tutti gli obbligati in solido anziché ad unosolo di essi (tale essendo la ratio decidendi).

Le doglianze afferenti allapretesa contraddittorietà per erronea valutazione della situazione di fatto sitraducono a ben vedere in una censura (peraltro generica) della valutazionein fatto operata dal [OSCURATO:PERSONA], inammissibile in sede di impugnazionedel lodo»; iv) infine, quanto alla dedotta nullità del lodo per “contraddittorietàcon l’ordine pubblico”, che, «Nel caso di specie, pur nella genericità dell’attodi impugnazione ed in disparte del rilievo che il D.lvo n. 175/2016 èsuccessivo ai fatti di causa, non è irragionevole affermare che le normeafferenti ai c.d. enti partecipati, integrino tutt’al più norme imperative, noninvece norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento.

È financo superfluoosservare che il potere di indirizzo riservato ai soci-enti pubblici, ai finidell’individuazione degli obiettivi strategici della società partecipata, nonpossono comunque risolversi nel dovere degli amministratori di operare inmodo gravemente pregiudizievole per la medesima società partecipata e,specificamente, in violazione degli artt. 2380-bis e 2086 c.c. che attribuisconoagli amministratori la responsabilità nella gestione dell’impresa».3.

Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]In data 7/10 novembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 17 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FulvioCellerino e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la decisione del proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, entrambe le particostituite hanno deposita una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:“1.

Ancora prima di procedere allo scrutinio dei quattro formulati motividi ricorso, va rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto deve esseredichiarato improcedibile.1.1.

La parte ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza dellaCorte di appello di Torino n. 120/2025, oggi impugnata, è stata notificata indata 3 marzo 2025, non ha depositato copia della corrispondente relazione dinotificazione, come imposto, invece, dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc.civ.

Nel fascicolo di ufficio (ed in quello della ricorrente in esso ricompreso),invero, si rinviene esclusivamente la copia autentica della menzionatasentenza, non corredata anche della relazione di notificazione suddetta.

Iltenore del ricorso indica fra le produzioni documentali, copia autentica dellasentenza n. 120/2025 pubblicata in data 4 febbraio 2025 e notificata dacontroparte a mezzo PEC in data 3 marzo 2025, tuttavia senza traccia alcunadella relazione della sua avvenuta notificazione.1.2.

Giova ricordare, allora, che, come ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. Cass., SU, n. 21349 del 2022, cui fa rinvio anche la piùrecente Cass. n. 27313 del 2024, pronunciatasi su questione assolutamenteidentica a quella odierna), la dichiarazione, contenuta nel ricorso percassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un«fatto processuale» - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrereil termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere didepositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC),senza che sia possibile riparare alla relativa omissione mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. civ. (cfr.,nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedenteCass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790 e 19475 del 2024).Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/20261.3.

Il difetto di procedibilità, poi, deve essere rilevato d’ufficio, come nelcaso di specie, né può essere sanato dalla mancata contestazione ad operadella/e della parte/i controricorrente/i, perché l'improcedibilità trova la suaragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamentoomissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di undeterminato processo (cfr. Cass., SU, n. 9005 del 2009; Cass., SU, n. 10648del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022; Cass. nn. 17014, 19475 e 27313 del2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l’eventualecomportamento di non contestazione di un’altra parte.

Chiarissima, in talsenso, è l’affermazione di Cass., SU, n. 21349 del 2022, laddove spiega che«Non può condividersi l'affermazione, contenuta nell'ordinanza interlocutoria,secondo cui la sanzione dell'improcedibilità sarebbe inapplicabile quando "lacontroparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di meritoimpugnato (...) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cuil'adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogniaccertamento dell'ufficio al riguardo" […].

Ed infatti, il ricorrente che, purdichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data,depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata dellanotifica, incorre nella sanzione dell'improcedibilità, trattandosi di omissioneche impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenzapubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - dellatempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la noncontestazione dell'osservanza del termine breve da parte delcontroricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolod'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione (explurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009)».In altri termini, come sancito dalla già menzionata Cass. n. 27313 del2024, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a curadel ricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ., o eccezionalmente delcontroricorrente, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionalmentepreordinata all'immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante,dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d'ufficioNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026della tempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi delgiudicato: tanto giustifica la già spiegata efficacia sanzionatoria delladeclaratoria di improcedibilità.È stato insegnato pure che essa è compatibile con il diritto di accesso algiudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi, altrimenti, inuna non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezionedelle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i terminifissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati(cfr. Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024).

Infatti,consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempoindeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 cod. proc. civ.vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processualeche è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della sceltadel rito processuale di legittimità più consono.Va rimarcato, inoltre, che, giusta la recente Cass. n. 19475 del 2024 (cuirinvia anche Cass. n. 27313 del 2024), «In tema di giudizio di cassazione,l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnatacomporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e talesanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi diun adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che nonmette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendofinalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato delladecisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizionedella controversia».1.4.

La già più volte citata Cass. n. 27313 del 2024 ha puntualizzato,altresì, che «A queste conclusioni non possono ritenersi di ostacolo il principiosancito da Cass., SU, n. 22438 del 2018 (“Il deposito in cancelleria, neltermine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso percassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senzal. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non necomporta l'improcedibilità ove il controricorrente – anche tardivamenteNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026costituitosi – depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticataovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informaleall'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorsonativo digitale rimanga solo intimato – così come nel caso in cui non tutti idestinatari della notifica depositino controricorso – ovvero disconosca laconformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorsotempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione diimprocedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione diconformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione oall'adunanza in camera di consiglio») e quelli enunciati da Cass., SU, n. 8312del 2019 («1.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultimanotifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originaletelematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità deldifensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppurecon attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comportal'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrenteo uno dei controricorrenti – anche in caso di tardiva costituzione – depositicopia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero nonabbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originalenotificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.

Invece, per evitaredi incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere didepositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogicasino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglionell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimangasoltanto intimato – oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra imolteplici destinatari della notifica del ricorso – oppure comunque il/icontroricorrente/i disconosca/no la conformità all'originale della copiaanalogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;

2. Imedesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito della copiadella relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e delcorrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione diNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;

3. Il depositoin cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogicadella decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmatadigitalmente – e necessariamente inserita nel fascicolo informatico – senzaottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppurecon attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comportal'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrenteo uno dei controricorrenti – anche in caso di tardiva costituzione – depositicopia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero nonabbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale delladecisione stessa.

Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimateo comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformitàall'originale della copia analogica non autenticata della decisionetempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nelladichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione diconformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sinoall'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;

4. Il depositoin cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogicadella decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nelfascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9,commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione privadi sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzionedell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti –anche in caso di tardiva costituzione – depositi copia analogica della decisionestessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformitàdella copia informale all'originale della decisione stessa.

Mentre se alcune otutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorsoma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica nonautenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, perevitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere diNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogicadella decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza incamera di consiglio») …».

Ad avviso della pronuncia in esame, infatti, «sitratta di principi chiaramente dettati per fattispecie specifiche (e diverse daquella oggi in esame) e non estendibili al di fuori di essi».1.5.

La copia della menzionata sentenza della Corte di appello di Torinon. 120/2025, munita della corrispondente relata di sua notificazione, poi,neppure è nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalle particontroricorrenti (anche quelle, invero, sono carenti della relata predetta) eciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessaproduzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale nonsia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (cfr.

SU, n.10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024).La medesima copia neppure può essere in possesso dell'ufficio perchépresente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. Cass., SU n.10648 del 2017), atteso che, nella specie, non era previsto, ai fini delladecorrenza del termine breve di impugnazione, un obbligo di comunicazionedel provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348-ter cod.proc. civ.), né di sua notificazione da parte della cancelleria (cfr. Cass. n.17014 del 2024).

Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamentericollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attivitàdoverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero dinotificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga allacancelleria di allegare al fascicolo d'ufficio la copia notificata dalla parte dellasentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degliadempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica dellasentenza, nel fascicolo d'ufficio, sicché ben potrebbe la trasmissione avvenutain adempimento della richiesta di cui all’art. 369 cod. proc. civ. supplire allanegligenza della parte ricorrente.

Al di fuori di esse, invece, laddove lanotificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia fruttodi una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviarei tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d'ufficioNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026(nel quale sono inseriti i soli atti indicati nell’art. 168 cod. proc. civ.) debbainserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attivitàche non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momentosuccessivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle partia provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo nei tempi dalle stesseliberamente decisi, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dallegislatore (cfr., in termini, Cass. n. 21386 del 2017.

In senso conforme, sivedano anche Cass. n. 14360 del 2021, Cass., SU, n. 21349 del 2022 e Cass.n. 27313 del 2024).

Perché la sanzione dell'improcedibilità sia evitata, quindi,non è sufficiente, che il documento (la relata di notifica ad istanza di parte)sia materialmente presente nel fascicolo d'ufficio (di cui il ricorrente abbiachiesto la trasmissione) per esservi stato materialmente inserito dalla parteinteressata nei tempi dalla stessa determinati.avvenuta in data 30 aprile 2025 (mercoledì), l’improcedibilità dello stessonemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazionedella sentenza impugnata (4 febbraio 2025), come stabilito dallagiurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difettodella produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deveugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specieda individuarsi nella giornata di sabato 5 aprile 2025 e dunque, perslittamento, nella giornata di lunedì 7 aprile 2025) dalla pubblicazione dellasentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudicedell'impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimentoalla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenerela tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc.civ. (cfr. Cass. n. 11386 del 2019; Cass. nn. 17014 e 27313 del 2024).1.7.

Resta solo da dire, da ultimo, che la improcedibilità della odiernaimpugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare ilcontraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione unaquestione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applicaNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026alle questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità della domanda previstida norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo,senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, dellaCEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette cheil contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che laparte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi oprefigurarsi (cfr. in senso analogo, sebbene con riferimento al rilievo dellatardività della impugnazione, Cass. n. 7356 del 2022.

In sensosostanzialmente conforme, cfr. pure Cass. n. 6218 del 2019 e Cass. n. 27313del 2024)».2. [OSCURATO:PERSONA] reputa di potere condividere tali conclusioni e che non meritiseguito quanto argomentato, in contrario, dagli odierni ricorrenti nella propriaistanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. del 17 dicembre2025, nella quale hanno precisato e documentato (alcunché, invece, suquesto specifico profilo era stato puntualizzato nel ricorso) che la notificazionead essi della sentenza impugnata, avvenuta in data 3 marzo 2025, non erastata effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., loro effettiva controparte, bensì da altri ediversi soggetto del processo di merito ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA]) che nessuna domanda avevano proposto nei confrontidei primi, i quali, peraltro, nemmeno erano stati controparti dei notificanti.

Aloro dire, dunque, si sarebbe al cospetto di una fattispecie di litisconsorziofacoltativo (cfr. Cass. n. 25593 del 2023), rimasto tale in sede diimpugnazione, sicché dovrebbe trovare applicazione l’insegnamento diquesta Corte per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietàdel termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanzadi una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della partedestinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizionedell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltantoquando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso incui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, enon anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause cheavrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motiviNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, inapplicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., èesclusa la necessità del litisconsorzio.

Ricorrendo questa eventualità, poichéall'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo diimpugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalladata delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapportidefiniti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c'è statanotificazione si applica la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che prevedel'impugnabilità entro l'anno dal deposito della sentenza (Cass. 1825/2007;conformi, da ultimo, Cass. n. 33152/2018, n. 14722/2018 e n. 986/2016.

Insenso sostanzialmente conforme, vedasi anche la più recente Cass. n. 16687del 2023).2.1.

Invero, l’affermazione – contenuta nell’istanza predetta esostanzialmente ribadita dai ricorrenti pure nella loro successiva memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 18 maggio 2026 – che la notificazione dellasentenza impugnata, avvenuta in data 3 marzo 2025, non era stataeffettuata, nei confronti dei ricorrenti medesimi, da [OSCURATO:SOCIETA]., loroeffettiva controparte, bensì da altri e diversi soggetti del processo di merito([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) che nessunadomanda avevano proposto nei confronti dei primi, i quali, peraltro,nemmeno erano stati controparti dei notificanti, si rivela essere un “fattoprocessuale” parzialmente (ma significativamente) nuovo rispetto a quantoriferito, sul punto, in ricorso (dove, giova ribadirlo, si legge soltanto – cfr.pag. 2 – che l’impugnazione è proposta per “l’annullamento della sentenzaresa dalla Corte di Appello di Torino – Sez.

III Civile, n. 120/2025, depositatae resa pubblica il 4.2.2025, notificata il 3.3.2025”, senza altra specificazioneconcernente chi avesse provveduto a tale ultimo adempimento).Esso, tuttavia, nella misura in cui è volto ad eliminare incertezze e/oerrori e/o omissioni ravvisabili nella menzionata affermazione contenuta nelricorso, mostra di non considerare il principio di autoresponsabilità sancito daCass. n. 15832 del 2021 e Cass., SU, n. 21349 del 2022, per cui, come silegge in quest’ultima (cfr. pag. 5 della motivazione), la dichiarazioneNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenzaimpugnata «attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, qualemanifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima asubire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa,ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., l'onere di depositare, nel termineivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica […].

Non vale,quindi, obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero erroremateriale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida oindirizzata al precedente difensore».Deve osservarsi, peraltro, che: i) l’indirizzo giurisprudenziale richiamatonell’istanza ex art. 380-bis e nella memoria ex art. 380-bis.1, riguarda lavalutazione di inammissibilità del ricorso (in ragione della sua tempestività sela notifica della sentenza impugnata provenga, come nella specie, da unlitisconsorte facoltativo in cause scindibili), che, tuttavia, è una questionediversa dalla improcedibilità dello stesso (sancita dall’art. 369, comma 2, n.2, cod. proc. civ., che, peraltro, nessuna differenza pone in relazione allaparte da cui provenga la notificazione della sentenza impugnata); ii)consentire, nella specie, il deposito della relata di notifica della sentenza inquestione contestualmente alla istanza ex art. 380-bis (ma lo stesso sarebbestato ove ciò fosse avvenuto con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc civ.),significherebbe smentire quanto recentemente (ed affatto condivisibilmente)sancito da Cass. n. 1389 del 2026, a tenore della quale «In tema di giudiziodi cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenzaimpugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giornidall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determinal'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante,rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità delricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera diconsiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificatodall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022)».Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/20263.

Ferme, dunque, le conclusioni fin qui esposte, può comunqueaggiungersi quanto segue in relazioni ai formulati motivi di ricorso.3.1.

Il primo di essi - rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt.838-quater e 829 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» evolto a contestare alla corte territoriale di non avere tenuto conto che il lodoaveva investito svariate deliberazioni assembleari, sicché ne era legittima edammissibile l’impugnazione per violazione di norme di diritto attinenti almerito – è manifestamente infondato.Invero, si legge nella sentenza impugnata (cfr. pag. 23-24) che«[OSCURATO:SOCIETA] ha avuto ad oggetto esclusivamente la responsabilità degliamministratori e dei sindaci in relazione ai molteplici addebiti loro mossi.

Lacircostanza che la disamina degli addebiti abbia comportato anche lanecessità di tenere conto delle decisioni man mano assunte dall’assembleadei soci nel corso degli anni, non trasforma il giudizio arbitrale in un giudiziodi impugnazione delle deliberazioni assembleari né, ai fini della decisione sugliaddebiti, il [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto affrontare incidentalmente questioniafferenti alla validità delle predette deliberazioni assembleari che, a benvedere, sono state prospettate solamente quale “fatto storico” rilevante ai finidella decisione nel merito».

È innegabile, dunque, che l’oggetto del giudizioarbitrale ha riguardato non già la validità, o meno, di delibere assembleari,bensì un’azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392-2393 cod. civ.,contro ex amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, ex art. 2407 cod. civ.,contro alcuni sindaci di quest’ultima.La censura, invece, per come concretamente argomentata, da un latomostra – peraltro senza minimamente riportare l’effettivo contenuto delladomanda come originariamente formulata dalla odierna controricorrente nelprocedimento arbitrale – di voler sostituire il proprio giudizio a quelloespresso dai giudici torinesi sulla ricostruzione dell’oggetto del giudizioarbitrale, così travalicando il limite del giudizio di legittimità sull'impugnazioneper nullità del lodo arbitrale; dall’altro, nemmeno considera che, dallaricostruzione del giudizio arbitrale evincibile dalla sentenza oggi impugnata(cfr., amplius, pag. 11-14), non risulta in alcun modo che, innanzi al collegioNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026arbitrale, fosse stata sollevata, anche incidentalmente, qualsivogliadomanda, eccezione o questione circa la invalidità di delibere dell’assembleadei soci (né di delibere del consiglio di amministrazione) di [OSCURATO:SOCIETA].

Né,del resto, i ricorrenti hanno indicato, puntualmente, altresì riportandone ilcorrispondente contenuto, in quale atto del procedimento arbitrale avrebberodomandato o eccepito tale invalidità.Da tanto consegue, allora, evidentemente, l’inapplicabilità, nella specie,dell’invocato art. 838-quater cod. proc. civ., così come del previgente art. 36del d.lgs. n. 5/2003, che consentono in ogni caso l’impugnazione perviolazione delle regole di diritto attinenti al merito (non espressamenteprevista, invece, nella clausola compromissoria rinvenibile nell’art. 31 delloStatuto di [OSCURATO:SOCIETA].), atteso che, ai fini della loro applicazione, certo nonsarebbe stato sufficiente che gli arbitri avessero “conosciuto delibereassembleari”, necessitando, invece, che il petitum ad essi sottopostoconsistesse proprio nell’accertamento dell’invalidità di delibere della società.3.2.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, recante«Violazione e falsa applicazione degli artt. 838-quater e 829 c.p.c. sottoulteriore profilo; nonché degli artt. 2393 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.».

Esso, muovendo dal rilievo che la corte distrettualeaveva ritenuto inammissibile l’impugnazione del lodo sotto il profilo dellaintervenuta prescrizione dell’azione sociale di responsabilità, in quantoche, invece, come dedotto nel motivo precedente, il lodo era impugnabile exart. 838-quater cod. proc. civ e la corte predetta avrebbe dovuto pronunciarsisul motivo attinente alla prescrizione ed alla insussistenza di alcun valido attointerruttivo.Orbene, osserva il Collegio che, da un lato, l’inapplicabilità dell’art. 838-quater cod. proc. civ. (e/o dell’art. 36 del d.lgs. n. 5/2003), correttamenteritenuta dalla corte territoriale per quanto si è riferito scrutinandosi ilprecedente motivo, avrebbe precluso comunque ogni impugnazione del lodoper violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.Dall’altro, la doglianza mostra di non considerare che, come affattoNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026condivisibilmente osservato dalla difesa della controricorrente, l’eserciziodell’azione sociale di responsabilità non comporta l’esercizio di dirittipotestativi, né la stessa è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva.

Neconsegue che, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2393 cod. civ.(richiamato dall’art. 2407, ultimo comma, cod. civ. per i sindaci) può essereinterrotto anche con una diffida stragiudiziale ai sensi degli artt. 2943, comma4, e 1219 cod. civ.3.3.

Analoga sorte negativa merita il terzo motivo di ricorso, rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 c.c. e dell’art. 829 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Questa doglianza riguarda i duesoli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente examministratore ed ex sindaco di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], fin dall’atto dicostituzione nel procedimento arbitrale, ferme le eccezioni di cui al motivoche precede, avevano eccepito che nei loro confronti era maturata laprescrizione dell’azione di responsabilità pur con riferimento all’intimazionestragiudiziale a firma del Presidente di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto essi eranocessati dalle proprie funzioni, rispettivamente, il 23 ottobre 2014 (ilTempesta) ed il 17 novembre 2014 (il Piscitello), mentre l’intimazionepredetta era stata loro comunicata oltre i cinque anni di cui all’art. 2393 cod.civ.

Il lodo, accogliendo, sul punto, la tesi difensiva di [OSCURATO:SOCIETA]., avevarespinto l’eccezione fondando la propria motivazione sull’art. 1310 cod. civ.nella parte in cui dispone che gli atti di interruzione della prescrizione controuno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori e la cortetorinese aveva confermato la pronuncia arbitrale.Ad avviso del Collegio, tuttavia – nuovamente ribadito che l’inapplicabilitàdell’art. 838-quater cod. proc. civ. (e/o dell’art. 36 del d.lgs. n. 5/2003),correttamente ritenuta dalla corte territoriale per quanto si è riferitoscrutinandosi il primo motivo, avrebbe precluso comunque ogniimpugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al meritodella controversia – basta solo evidenziare, da un lato, che, nelle azioni socialidi responsabilità contro amministratori e sindaci, vige la solidarietà ex legetra gli stessi amministratori nonché tra i sindaci e amministratori (cfr., exNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026aliis, Cass. n. 25178 del 2015; Cass. n. 2038 del 2018; Cass. n. 10739 del2024); dall’altro, che, contrariamente a quanto assumono gli odierniricorrenti (che nemmeno hanno offerto una convincente base giuridica delproprio convincimento), l’applicazione dell’art. 1310 cod. civ. e l’effettointerruttivo della prescrizione nei confronti di uno o alcuni debitori ividisciplinato dal suo comma 1, certamente non può considerarsi impedito ovel’atto interruttivo della prescrizione medesima sia rivolto nei confronti di tuttii debitori solidali.

In altri termini, a prescindere dal numero dei debitoridestinatari e/o dalla loro effettiva conoscenza, l’art. 1310 cod. civ. estendel’interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i condebitori solidaliperché gli effetti conservativi dell’atto (giudiziale o stragiudiziale che sia)incidono direttamente sul rapporto unitario da cui origina l’obbligazione.3.4.

Inammissibile, infine, si rivela il quarto motivo di ricorso, recante«Violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 3, c.p.c., conriferimento al d.lgs. n. 175/2016, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».

Con esso si sostiene che la pronuncia arbitrale che ha attribuito airicorrenti la responsabilità per uno degli addebiti loro mossi, contrasta con ledisposizioni di cui al d.lgs. n. 175 del 2016, norma da ritenersi di ordinepubblico con conseguente nullità del lodo ex art. 829, comma 3, cod. proc.civ.

Si ascrive alla corte territoriale di non aver accolto la corrispondentecensura ritenendo che il d.lgs. suddetto non rientrasse nella nozione di normadi ordine pubblico.Osserva, invece, il Collegio che la corte distrettuale ha ritenuto che lacensura innanzi ad essa proposta (anche) dagli odierni ricorrenti con riguardoall’asserita nullità del lodo per “contraddittorietà con l’ordine pubblico”, inrelazione a quanto disposto dall’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016 (in quanto“ipotizzare una responsabilità a carico degli amministratori che eseguano lescelte compiute dagli enti partecipanti è da un punto di vista giuridicoscorretto”) fosse, innanzi tutto generica perché: «il decreto legislativo n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica),all’art. 2, contiene le “definizioni” dei termini poi utilizzati nel medesimodecreto legislativo; gli attori in impugnazione non spiegano quale sia laNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026specifica disposizione avente carattere di “ordine pubblico” contenuta nelpredetto articolo che dovrebbe avere rilievo nel caso di specie.

In propositosono tardive e quindi inammissibili le specificazioni operate solamente in sededi memorie ex art. 352 c.p.c.» (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata).Successivamente, ha opinato che «Nel caso di specie, pur nella genericitàdell’atto di impugnazione ed in disparte del rilievo che il D.lvo n. 175/2016 èsuccessivo ai fatti di causa, non è irragionevole affermare che le normeafferenti ai c.d. enti partecipati, integrino tutt’al più norme imperative, noninvece norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento».Si è al cospetto, dunque, di due, autonome, rationes decidendi(rispettivamente, genericità della censura e sua infondatezza), la prima dellequali non risulta essere stata adeguatamente impugnata in questa sede,investendo l’odierna doglianza solo la seconda.Orbene, la censura che, a fronte della ritenuta inammissibilità di unmotivo di gravame (tale dovendo sostanzialmente intendersi la valutazionedi genericità predetta), ne attinga direttamente il merito, senza censurarel'error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice a quo, così da rimuoverela ragione in rito impediente la valutazione nel merito della censura mossecon l'atto di appello, determina l'inammissibilità del motivo di ricorso,derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione diinammissibilità ed il conseguente venir meno dell'interesse della parte a farvalere in sede di legittimità l'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sulpunto, della decisione impugnata (cfr. sostanzialmente, in tal senso, anchenelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24550 del 2023; Cass. nn. 26525 e31773 del 2025; Cass. n. 6508 del 2026).In ogni caso ed in linea più generale, non risultando essere stataminimamente contestata una delle due autonome rationes decidendi postadalla corte territoriale a fondamento della sua pronuncia relativamente aldescritto motivo di impugnazione del lodo innanzi ad essa, deve trovareapplicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione dellasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare laNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale,essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza(cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025;Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n.4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021).4.

Esigenze di completezza impongono, infine, di rimarcare che il ricorso,alle pagine 14 e ss. reca un paragrafo, intitolato «Sulla nuova formulazionedell’art. 2407 c.c. come modificato della legge n. 35 del 14 marzo 2025,entrata in vigore in data 12 aprile 2025», nel quale, descritto il contenutodell’art. 2407 cod. civ. come modificato dalla legge n. 35 del 2025 e valutatigli effetti favorevoli che la sua applicazione retroattiva potrebbe avere quantomeno in relazione all’azione sociale di responsabilità spiegata da [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. contro i sindaci Ghidini e Piscitello, «si auspica che codesto SupremoCollegio, per le considerazioni che precedono, ritenga applicabile al caso dispecie la norma dell’art. 2407 c.c. nella sua nuova formulazione».Quello appena descritto, tuttavia, lungi dal potersi qualificare come unvero e proprio motivo di impugnazione (se tale fosse, peraltro, sarebbepalesemente inammissibile, perché la limitazione della loro responsabilitàsarebbe stata invocata dagli ex-sindaci Piscitello e Ghidini per la prima voltain questa sede di legittimità), va inteso come un’inammissibile richiesta extraordinem alla Corte di cassazione di provvedere.Ciò esime, pertanto, dal rimarcare che, in ogni caso, la recente pronunciaresa da Cass. n. 1390 del 2026, ha ritenuto che, «In tema di responsabilitàdei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testointrodotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica,pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025)».5.

In definitiva, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],restando a loro carico, in via solidale, le spese del giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi controricorrente.Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/20265.1.

Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna dei menzionati ricorrenti, in solido tra loro, anorma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma,equitativamente determinata, di € 11.000,00, in favore della costituitasicontroricorrente, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende.5.2.

Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, ad opera dei medesimi ricorrenti ed in via solidale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna alpagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi controricorrente, che liquida in € 11.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi,liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FernandoTempesta al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 11.000,00, infavore della costituitasi controricorrente, nonché di una ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso, giusta il comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio elettivamente domiciliano in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Castelceriolo(AL), Strada J.F. Kennedy n. 504, in persona del presidente e legalerappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed Andreaalla via Macaggi n. 21/8.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. 120/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO diTORINO il giorno 04/02/2025.Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della clausolacompromissoria di cui all’art. 31 del suo Statuto, nel gennaio 2022 intrapreseun procedimento arbitrale esercitando le azioni sociali di responsabilità, exartt. 2392-2393 cod. civ., nei confronti di alcuni suoi ex amministratori, tracui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, ex art. 2047 cod. civ.,contro alcuni ex membri del collegio sindacale, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e GuidoGhidini, sulla base di cinque addebiti: 1) mancata realizzazione della discaricadi inerti progettata nella frazione di [OSCURATO:PERSONA]; 2) responsabilitàconnessa all’inchiesta penale per traffico illecito di rifiuti in cui [OSCURATO:SOCIETA]era stata coinvolta; 3) responsabilità di amministratori e sindaci in ordine aiprovvedimenti della Provincia di Alessandria connessi alle violazioni deiprecetti normativi e delle prescrizioni degli atti abilitativi come conseguenzadella mala gestio della discarica di Solero; 4) mancata realizzazione delprogetto dell’impianto di selezione della plastica per assenza di integralecopertura finanziaria; 5) illecito e/o illegittimo affidamento di contratto diappalto di servizi assegnati negli anni alla [OSCURATO:PERSONA] senza previa garad’appalto nonché utilizzo illecito del gasolio di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. di cui Kostersi serviva per rifornire i propri automezzi.Si costituirono in arbitrato, per quanto qui di interesse, anche MarcoPiscitello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo,preliminarmente, la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità inquanto erano tutti cessati dai rispettivi incarichi fra ottobre e novembre 2014,mentre l’azione predetta era stata esercitata nel 2022, dovendosi ritenereirrilevante l’intimazione loro inviata dal Presidente di [OSCURATO:SOCIETA]. con lettera16.10.2019 in quanto inoltrata senza una previa delibera dell’assemblea deisoci, unico soggetto competente a promuovere un’azione di responsabilità.In subordine, contestarono nel merito gli addebiti loro promossi.Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026Limitando l’esame a quanto ancora rileva ai fini dell’odiernaimpugnazione, il collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 30 maggio 2023,tra l’altro: i) rigettò la formulata eccezione preliminare di prescrizione; ii)accolse, parzialmente, la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento allavicenda indicata come primo addebito, e condannò, fra gli altri, il Cellerino, ilTempesta, il Piscitello ed il Ghidini, in solido tra loro, al pagamento, in suofavore, di € 874.965,00, oltre interessi legali sulla somma anno per annorivalutata a far data dai singoli esborsi fino alla data di pubblicazione del lodoed interessi legali sulla somma così calcolata dalla data di pubblicazione dellodo sino al saldo; iii) rigettò le altre domande della menzionata società.2. Pronunciando sulle impugnazioni di detto lodo separatamenteproposte, rispettivamente, (anche) dagli odierni ricorrenti e da [OSCURATO:SOCIETA].,l’adita Corte di appello di Torino, previa loro riunione, le respinse entrambecon sentenza del 4 febbraio 2025, n. 120, compensando interamente tra leparti le spese di lite.2.1. Per quanto ancora qui di interesse, quella corte, muovendo dal rilievoche, nella specie, «trovano applicazione le nuove disposizioni di cui all’art.829, 3° e 4° comma, c.p.c., introdotte con il decreto legislativo n. 40/2006,secondo le quali l’impugnazione del lodo per violazione delle norme di dirittodalle parti oppure in caso di contrarietà delle decisioni all’ordine pubblico»,sicché, nel silenzio della clausola arbitrale invocata da [OSCURATO:SOCIETA].(contenuta nel suo Statuto ed approvata con deliberazione assembleare dell’8giugno 2010), «non è ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione diregole di diritto attinenti al merito», ritenne: i) innanzitutto «infondata ladeduzione secondo la quale il giudizio arbitrale abbia avuto ad oggetto lavalidità di una pluralità di deliberazioni assunte dall’assemblea dei sociA.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha avuto ad oggetto esclusivamente laresponsabilità degli amministratori e dei sindaci in relazione ai moltepliciaddebiti loro mossi. La circostanza che la disamina degli addebiti abbiacomportato anche la necessità di tenere conto delle decisioni man manoassunte dall’assemblea dei soci nel corso degli anni, non trasforma il giudizioNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026arbitrale in un giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari né, aifini della decisione sugli addebiti, il [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto affrontareincidentalmente questioni afferenti alla validità delle predette deliberazioniassembleari che, a ben vedere, sono state prospettate solamente quale “fattostorico” rilevante ai fini della decisione nel merito. Non ricorre quindi l’ipotesidi cui all’art. 838-quater c.p.c. la quale prescrive che gli arbitri decidanosecondo diritto nel caso in cui l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validitàdi delibere assembleari (non legittimando invece, come sostenuto dagli attoriimpugnanti, l’impugnazione del lodo per violazione di norme di dirittoratione temporis atteso che la stessa è stata introdotta con D.lvo n. 149/2022e si applica (ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo) aiprocedimenti arbitrali instaurati successivamente al 28.02.2023»; ii)inammissibile, poi, la censura di nullità del lodo per pretesa violazione dell’art.2945, comma 1, cod. civ., in relazione all’art. 2393 cod. civ., «trattandosi dideduzione della violazione delle norme di diritto attinenti al merito, taliessendo le norme sulla prescrizione (e conseguentemente anche quelleafferenti all’interruzione della stessa) che operano sul piano sostanzialecomportando l’estinzione del diritto per omesso esercizio dello stesso per iltempo determinato dalla legge»; iii) in parte inammissibile ed in parteinfondata la doglianza, proposta nell’interesse del Tempesta e del Piscitello,concernente la pretesa contraddittorietà della parte del lodo relativa allaprescrizione dell’azione di responsabilità rispetto alla loro posizione. Precisò,infatti, che «La deduzione dell’erronea applicazione dell’art. 1310 c.c. sirisolve nella prospettazione della violazione delle regole di diritto attinenti almerito ed in quanto tale è inammissibile» e, richiamata la giurisprudenza inordine alla cd. contraddittorietà del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11), cod.proc. civ. ed al vizio di omessa motivazione ex art. 829, comma 1, n. 5), cod.proc. civ., osservò che, «con il motivo di impugnazione in esame, non è stataprospettata (né ricorre) la contraddittorietà tra motivazione e corrispondenteparte dispositiva o ancora tra le diverse parti del dispositivo, in relazione allestatuizioni assunte sulla specifica questione della prescrizione dell’azione diNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deveparimenti escludersi che non sia evincibile la ratio sottesa alla decisioneconcretamente assunta, avendo il [OSCURATO:PERSONA] esplicitamente affermatoche l’art. 1310 c.c. è applicabile anche nell’ipotesi in cui gli atti interruttividella prescrizione siano indirizzati a tutti gli obbligati in solido anziché ad unosolo di essi (tale essendo la ratio decidendi). Le doglianze afferenti allapretesa contraddittorietà per erronea valutazione della situazione di fatto sitraducono a ben vedere in una censura (peraltro generica) della valutazionein fatto operata dal [OSCURATO:PERSONA], inammissibile in sede di impugnazionedel lodo»; iv) infine, quanto alla dedotta nullità del lodo per “contraddittorietàcon l’ordine pubblico”, che, «Nel caso di specie, pur nella genericità dell’attodi impugnazione ed in disparte del rilievo che il D.lvo n. 175/2016 èsuccessivo ai fatti di causa, non è irragionevole affermare che le normeafferenti ai c.d. enti partecipati, integrino tutt’al più norme imperative, noninvece norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento. È financo superfluoosservare che il potere di indirizzo riservato ai soci-enti pubblici, ai finidell’individuazione degli obiettivi strategici della società partecipata, nonpossono comunque risolversi nel dovere degli amministratori di operare inmodo gravemente pregiudizievole per la medesima società partecipata e,specificamente, in violazione degli artt. 2380-bis e 2086 c.c. che attribuisconoagli amministratori la responsabilità nella gestione dell’impresa».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]In data 7/10 novembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 17 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FulvioCellerino e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la decisione del proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, entrambe le particostituite hanno deposita una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:“1. Ancora prima di procedere allo scrutinio dei quattro formulati motividi ricorso, va rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto deve esseredichiarato improcedibile.1.1. La parte ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza dellaCorte di appello di Torino n. 120/2025, oggi impugnata, è stata notificata indata 3 marzo 2025, non ha depositato copia della corrispondente relazione dinotificazione, come imposto, invece, dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc.civ. Nel fascicolo di ufficio (ed in quello della ricorrente in esso ricompreso),invero, si rinviene esclusivamente la copia autentica della menzionatasentenza, non corredata anche della relazione di notificazione suddetta. Iltenore del ricorso indica fra le produzioni documentali, copia autentica dellasentenza n. 120/2025 pubblicata in data 4 febbraio 2025 e notificata dacontroparte a mezzo PEC in data 3 marzo 2025, tuttavia senza traccia alcunadella relazione della sua avvenuta notificazione.1.2. Giova ricordare, allora, che, come ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. Cass., SU, n. 21349 del 2022, cui fa rinvio anche la piùrecente Cass. n. 27313 del 2024, pronunciatasi su questione assolutamenteidentica a quella odierna), la dichiarazione, contenuta nel ricorso percassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un«fatto processuale» - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrereil termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere didepositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC),senza che sia possibile riparare alla relativa omissione mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. civ. (cfr.,nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedenteCass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790 e 19475 del 2024).Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/20261.3. Il difetto di procedibilità, poi, deve essere rilevato d’ufficio, come nelcaso di specie, né può essere sanato dalla mancata contestazione ad operadella/e della parte/i controricorrente/i, perché l'improcedibilità trova la suaragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamentoomissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di undeterminato processo (cfr. Cass., SU, n. 9005 del 2009; Cass., SU, n. 10648del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022; Cass. nn. 17014, 19475 e 27313 del2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l’eventualecomportamento di non contestazione di un’altra parte. Chiarissima, in talsenso, è l’affermazione di Cass., SU, n. 21349 del 2022, laddove spiega che«Non può condividersi l'affermazione, contenuta nell'ordinanza interlocutoria,secondo cui la sanzione dell'improcedibilità sarebbe inapplicabile quando "lacontroparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di meritoimpugnato (...) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cuil'adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogniaccertamento dell'ufficio al riguardo" […]. Ed infatti, il ricorrente che, purdichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data,depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata dellanotifica, incorre nella sanzione dell'improcedibilità, trattandosi di omissioneche impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenzapubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - dellatempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la noncontestazione dell'osservanza del termine breve da parte delcontroricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolod'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione (explurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009)».In altri termini, come sancito dalla già menzionata Cass. n. 27313 del2024, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a curadel ricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ., o eccezionalmente delcontroricorrente, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionalmentepreordinata all'immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante,dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d'ufficioNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026della tempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi delgiudicato: tanto giustifica la già spiegata efficacia sanzionatoria delladeclaratoria di improcedibilità.È stato insegnato pure che essa è compatibile con il diritto di accesso algiudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi, altrimenti, inuna non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezionedelle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i terminifissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati(cfr. Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024). Infatti,consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempoindeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 cod. proc. civ.vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processualeche è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della sceltadel rito processuale di legittimità più consono.Va rimarcato, inoltre, che, giusta la recente Cass. n. 19475 del 2024 (cuirinvia anche Cass. n. 27313 del 2024), «In tema di giudizio di cassazione,l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnatacomporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e talesanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi diun adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che nonmette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendofinalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato delladecisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizionedella controversia».1.4. La già più volte citata Cass. n. 27313 del 2024 ha puntualizzato,altresì, che «A queste conclusioni non possono ritenersi di ostacolo il principiosancito da Cass., SU, n. 22438 del 2018 (“Il deposito in cancelleria, neltermine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso percassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senzal. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non necomporta l'improcedibilità ove il controricorrente – anche tardivamenteNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026costituitosi – depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticataovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informaleall'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorsonativo digitale rimanga solo intimato – così come nel caso in cui non tutti idestinatari della notifica depositino controricorso – ovvero disconosca laconformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorsotempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione diimprocedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione diconformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione oall'adunanza in camera di consiglio») e quelli enunciati da Cass., SU, n. 8312del 2019 («1. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultimanotifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originaletelematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità deldifensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppurecon attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comportal'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrenteo uno dei controricorrenti – anche in caso di tardiva costituzione – depositicopia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero nonabbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originalenotificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Invece, per evitaredi incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere didepositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogicasino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglionell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimangasoltanto intimato – oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra imolteplici destinatari della notifica del ricorso – oppure comunque il/icontroricorrente/i disconosca/no la conformità all'originale della copiaanalogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata; 2. Imedesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito della copiadella relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e delcorrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione diNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa; 3. Il depositoin cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogicadella decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmatadigitalmente – e necessariamente inserita nel fascicolo informatico – senzaottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppurecon attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comportal'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrenteo uno dei controricorrenti – anche in caso di tardiva costituzione – depositicopia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero nonabbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale delladecisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimateo comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformitàall'originale della copia analogica non autenticata della decisionetempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nelladichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione diconformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sinoall'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio; 4. Il depositoin cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogicadella decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nelfascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9,commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione privadi sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzionedell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti –anche in caso di tardiva costituzione – depositi copia analogica della decisionestessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformitàdella copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune otutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorsoma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica nonautenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, perevitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere diNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogicadella decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza incamera di consiglio») …». Ad avviso della pronuncia in esame, infatti, «sitratta di principi chiaramente dettati per fattispecie specifiche (e diverse daquella oggi in esame) e non estendibili al di fuori di essi».1.5. La copia della menzionata sentenza della Corte di appello di Torinon. 120/2025, munita della corrispondente relata di sua notificazione, poi,neppure è nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalle particontroricorrenti (anche quelle, invero, sono carenti della relata predetta) eciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessaproduzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale nonsia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (cfr. SU, n.10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024).La medesima copia neppure può essere in possesso dell'ufficio perchépresente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. Cass., SU n.10648 del 2017), atteso che, nella specie, non era previsto, ai fini delladecorrenza del termine breve di impugnazione, un obbligo di comunicazionedel provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348-ter cod.proc. civ.), né di sua notificazione da parte della cancelleria (cfr. Cass. n.17014 del 2024). Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamentericollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attivitàdoverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero dinotificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga allacancelleria di allegare al fascicolo d'ufficio la copia notificata dalla parte dellasentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degliadempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica dellasentenza, nel fascicolo d'ufficio, sicché ben potrebbe la trasmissione avvenutain adempimento della richiesta di cui all’art. 369 cod. proc. civ. supplire allanegligenza della parte ricorrente. Al di fuori di esse, invece, laddove lanotificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia fruttodi una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviarei tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d'ufficioNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026(nel quale sono inseriti i soli atti indicati nell’art. 168 cod. proc. civ.) debbainserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attivitàche non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momentosuccessivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle partia provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo nei tempi dalle stesseliberamente decisi, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dallegislatore (cfr., in termini, Cass. n. 21386 del 2017. In senso conforme, sivedano anche Cass. n. 14360 del 2021, Cass., SU, n. 21349 del 2022 e Cass.n. 27313 del 2024). Perché la sanzione dell'improcedibilità sia evitata, quindi,non è sufficiente, che il documento (la relata di notifica ad istanza di parte)sia materialmente presente nel fascicolo d'ufficio (di cui il ricorrente abbiachiesto la trasmissione) per esservi stato materialmente inserito dalla parteinteressata nei tempi dalla stessa determinati.avvenuta in data 30 aprile 2025 (mercoledì), l’improcedibilità dello stessonemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazionedella sentenza impugnata (4 febbraio 2025), come stabilito dallagiurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difettodella produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deveugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specieda individuarsi nella giornata di sabato 5 aprile 2025 e dunque, perslittamento, nella giornata di lunedì 7 aprile 2025) dalla pubblicazione dellasentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudicedell'impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimentoalla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenerela tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc.civ. (cfr. Cass. n. 11386 del 2019; Cass. nn. 17014 e 27313 del 2024).1.7. Resta solo da dire, da ultimo, che la improcedibilità della odiernaimpugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare ilcontraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione unaquestione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applicaNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026alle questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità della domanda previstida norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo,senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, dellaCEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette cheil contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che laparte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi oprefigurarsi (cfr. in senso analogo, sebbene con riferimento al rilievo dellatardività della impugnazione, Cass. n. 7356 del 2022. In sensosostanzialmente conforme, cfr. pure Cass. n. 6218 del 2019 e Cass. n. 27313del 2024)».2. [OSCURATO:PERSONA] reputa di potere condividere tali conclusioni e che non meritiseguito quanto argomentato, in contrario, dagli odierni ricorrenti nella propriaistanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. del 17 dicembre2025, nella quale hanno precisato e documentato (alcunché, invece, suquesto specifico profilo era stato puntualizzato nel ricorso) che la notificazionead essi della sentenza impugnata, avvenuta in data 3 marzo 2025, non erastata effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., loro effettiva controparte, bensì da altri ediversi soggetto del processo di merito ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA]) che nessuna domanda avevano proposto nei confrontidei primi, i quali, peraltro, nemmeno erano stati controparti dei notificanti. Aloro dire, dunque, si sarebbe al cospetto di una fattispecie di litisconsorziofacoltativo (cfr. Cass. n. 25593 del 2023), rimasto tale in sede diimpugnazione, sicché dovrebbe trovare applicazione l’insegnamento diquesta Corte per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietàdel termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanzadi una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della partedestinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizionedell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltantoquando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso incui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, enon anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause cheavrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motiviNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, inapplicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., èesclusa la necessità del litisconsorzio. Ricorrendo questa eventualità, poichéall'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo diimpugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalladata delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapportidefiniti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c'è statanotificazione si applica la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che prevedel'impugnabilità entro l'anno dal deposito della sentenza (Cass. 1825/2007;conformi, da ultimo, Cass. n. 33152/2018, n. 14722/2018 e n. 986/2016. Insenso sostanzialmente conforme, vedasi anche la più recente Cass. n. 16687del 2023).2.1. Invero, l’affermazione – contenuta nell’istanza predetta esostanzialmente ribadita dai ricorrenti pure nella loro successiva memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 18 maggio 2026 – che la notificazione dellasentenza impugnata, avvenuta in data 3 marzo 2025, non era stataeffettuata, nei confronti dei ricorrenti medesimi, da [OSCURATO:SOCIETA]., loroeffettiva controparte, bensì da altri e diversi soggetti del processo di merito([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) che nessunadomanda avevano proposto nei confronti dei primi, i quali, peraltro,nemmeno erano stati controparti dei notificanti, si rivela essere un “fattoprocessuale” parzialmente (ma significativamente) nuovo rispetto a quantoriferito, sul punto, in ricorso (dove, giova ribadirlo, si legge soltanto – cfr.pag. 2 – che l’impugnazione è proposta per “l’annullamento della sentenzaresa dalla Corte di Appello di Torino – Sez. III Civile, n. 120/2025, depositatae resa pubblica il 4.2.2025, notificata il 3.3.2025”, senza altra specificazioneconcernente chi avesse provveduto a tale ultimo adempimento).Esso, tuttavia, nella misura in cui è volto ad eliminare incertezze e/oerrori e/o omissioni ravvisabili nella menzionata affermazione contenuta nelricorso, mostra di non considerare il principio di autoresponsabilità sancito daCass. n. 15832 del 2021 e Cass., SU, n. 21349 del 2022, per cui, come silegge in quest’ultima (cfr. pag. 5 della motivazione), la dichiarazioneNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenzaimpugnata «attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, qualemanifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima asubire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa,ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., l'onere di depositare, nel termineivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica […]. Non vale,quindi, obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero erroremateriale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida oindirizzata al precedente difensore».Deve osservarsi, peraltro, che: i) l’indirizzo giurisprudenziale richiamatonell’istanza ex art. 380-bis e nella memoria ex art. 380-bis.1, riguarda lavalutazione di inammissibilità del ricorso (in ragione della sua tempestività sela notifica della sentenza impugnata provenga, come nella specie, da unlitisconsorte facoltativo in cause scindibili), che, tuttavia, è una questionediversa dalla improcedibilità dello stesso (sancita dall’art. 369, comma 2, n.2, cod. proc. civ., che, peraltro, nessuna differenza pone in relazione allaparte da cui provenga la notificazione della sentenza impugnata); ii)consentire, nella specie, il deposito della relata di notifica della sentenza inquestione contestualmente alla istanza ex art. 380-bis (ma lo stesso sarebbestato ove ciò fosse avvenuto con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc civ.),significherebbe smentire quanto recentemente (ed affatto condivisibilmente)sancito da Cass. n. 1389 del 2026, a tenore della quale «In tema di giudiziodi cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenzaimpugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giornidall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determinal'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante,rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità delricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera diconsiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificatodall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022)».Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Ferme, dunque, le conclusioni fin qui esposte, può comunqueaggiungersi quanto segue in relazioni ai formulati motivi di ricorso.3.1. Il primo di essi - rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt.838-quater e 829 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» evolto a contestare alla corte territoriale di non avere tenuto conto che il lodoaveva investito svariate deliberazioni assembleari, sicché ne era legittima edammissibile l’impugnazione per violazione di norme di diritto attinenti almerito – è manifestamente infondato.Invero, si legge nella sentenza impugnata (cfr. pag. 23-24) che«[OSCURATO:SOCIETA] ha avuto ad oggetto esclusivamente la responsabilità degliamministratori e dei sindaci in relazione ai molteplici addebiti loro mossi. Lacircostanza che la disamina degli addebiti abbia comportato anche lanecessità di tenere conto delle decisioni man mano assunte dall’assembleadei soci nel corso degli anni, non trasforma il giudizio arbitrale in un giudiziodi impugnazione delle deliberazioni assembleari né, ai fini della decisione sugliaddebiti, il [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto affrontare incidentalmente questioniafferenti alla validità delle predette deliberazioni assembleari che, a benvedere, sono state prospettate solamente quale “fatto storico” rilevante ai finidella decisione nel merito». È innegabile, dunque, che l’oggetto del giudizioarbitrale ha riguardato non già la validità, o meno, di delibere assembleari,bensì un’azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392-2393 cod. civ.,contro ex amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, ex art. 2407 cod. civ.,contro alcuni sindaci di quest’ultima.La censura, invece, per come concretamente argomentata, da un latomostra – peraltro senza minimamente riportare l’effettivo contenuto delladomanda come originariamente formulata dalla odierna controricorrente nelprocedimento arbitrale – di voler sostituire il proprio giudizio a quelloespresso dai giudici torinesi sulla ricostruzione dell’oggetto del giudizioarbitrale, così travalicando il limite del giudizio di legittimità sull'impugnazioneper nullità del lodo arbitrale; dall’altro, nemmeno considera che, dallaricostruzione del giudizio arbitrale evincibile dalla sentenza oggi impugnata(cfr., amplius, pag. 11-14), non risulta in alcun modo che, innanzi al collegioNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026arbitrale, fosse stata sollevata, anche incidentalmente, qualsivogliadomanda, eccezione o questione circa la invalidità di delibere dell’assembleadei soci (né di delibere del consiglio di amministrazione) di [OSCURATO:SOCIETA]. Né,del resto, i ricorrenti hanno indicato, puntualmente, altresì riportandone ilcorrispondente contenuto, in quale atto del procedimento arbitrale avrebberodomandato o eccepito tale invalidità.Da tanto consegue, allora, evidentemente, l’inapplicabilità, nella specie,dell’invocato art. 838-quater cod. proc. civ., così come del previgente art. 36del d.lgs. n. 5/2003, che consentono in ogni caso l’impugnazione perviolazione delle regole di diritto attinenti al merito (non espressamenteprevista, invece, nella clausola compromissoria rinvenibile nell’art. 31 delloStatuto di [OSCURATO:SOCIETA].), atteso che, ai fini della loro applicazione, certo nonsarebbe stato sufficiente che gli arbitri avessero “conosciuto delibereassembleari”, necessitando, invece, che il petitum ad essi sottopostoconsistesse proprio nell’accertamento dell’invalidità di delibere della società.3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, recante«Violazione e falsa applicazione degli artt. 838-quater e 829 c.p.c. sottoulteriore profilo; nonché degli artt. 2393 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.». Esso, muovendo dal rilievo che la corte distrettualeaveva ritenuto inammissibile l’impugnazione del lodo sotto il profilo dellaintervenuta prescrizione dell’azione sociale di responsabilità, in quantoche, invece, come dedotto nel motivo precedente, il lodo era impugnabile exart. 838-quater cod. proc. civ e la corte predetta avrebbe dovuto pronunciarsisul motivo attinente alla prescrizione ed alla insussistenza di alcun valido attointerruttivo.Orbene, osserva il Collegio che, da un lato, l’inapplicabilità dell’art. 838-quater cod. proc. civ. (e/o dell’art. 36 del d.lgs. n. 5/2003), correttamenteritenuta dalla corte territoriale per quanto si è riferito scrutinandosi ilprecedente motivo, avrebbe precluso comunque ogni impugnazione del lodoper violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.Dall’altro, la doglianza mostra di non considerare che, come affattoNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026condivisibilmente osservato dalla difesa della controricorrente, l’eserciziodell’azione sociale di responsabilità non comporta l’esercizio di dirittipotestativi, né la stessa è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva. Neconsegue che, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2393 cod. civ.(richiamato dall’art. 2407, ultimo comma, cod. civ. per i sindaci) può essereinterrotto anche con una diffida stragiudiziale ai sensi degli artt. 2943, comma4, e 1219 cod. civ.3.3. Analoga sorte negativa merita il terzo motivo di ricorso, rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 c.c. e dell’art. 829 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Questa doglianza riguarda i duesoli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente examministratore ed ex sindaco di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], fin dall’atto dicostituzione nel procedimento arbitrale, ferme le eccezioni di cui al motivoche precede, avevano eccepito che nei loro confronti era maturata laprescrizione dell’azione di responsabilità pur con riferimento all’intimazionestragiudiziale a firma del Presidente di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto essi eranocessati dalle proprie funzioni, rispettivamente, il 23 ottobre 2014 (ilTempesta) ed il 17 novembre 2014 (il Piscitello), mentre l’intimazionepredetta era stata loro comunicata oltre i cinque anni di cui all’art. 2393 cod.civ. Il lodo, accogliendo, sul punto, la tesi difensiva di [OSCURATO:SOCIETA]., avevarespinto l’eccezione fondando la propria motivazione sull’art. 1310 cod. civ.nella parte in cui dispone che gli atti di interruzione della prescrizione controuno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori e la cortetorinese aveva confermato la pronuncia arbitrale.Ad avviso del Collegio, tuttavia – nuovamente ribadito che l’inapplicabilitàdell’art. 838-quater cod. proc. civ. (e/o dell’art. 36 del d.lgs. n. 5/2003),correttamente ritenuta dalla corte territoriale per quanto si è riferitoscrutinandosi il primo motivo, avrebbe precluso comunque ogniimpugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al meritodella controversia – basta solo evidenziare, da un lato, che, nelle azioni socialidi responsabilità contro amministratori e sindaci, vige la solidarietà ex legetra gli stessi amministratori nonché tra i sindaci e amministratori (cfr., exNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026aliis, Cass. n. 25178 del 2015; Cass. n. 2038 del 2018; Cass. n. 10739 del2024); dall’altro, che, contrariamente a quanto assumono gli odierniricorrenti (che nemmeno hanno offerto una convincente base giuridica delproprio convincimento), l’applicazione dell’art. 1310 cod. civ. e l’effettointerruttivo della prescrizione nei confronti di uno o alcuni debitori ividisciplinato dal suo comma 1, certamente non può considerarsi impedito ovel’atto interruttivo della prescrizione medesima sia rivolto nei confronti di tuttii debitori solidali. In altri termini, a prescindere dal numero dei debitoridestinatari e/o dalla loro effettiva conoscenza, l’art. 1310 cod. civ. estendel’interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i condebitori solidaliperché gli effetti conservativi dell’atto (giudiziale o stragiudiziale che sia)incidono direttamente sul rapporto unitario da cui origina l’obbligazione.3.4. Inammissibile, infine, si rivela il quarto motivo di ricorso, recante«Violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 3, c.p.c., conriferimento al d.lgs. n. 175/2016, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.». Con esso si sostiene che la pronuncia arbitrale che ha attribuito airicorrenti la responsabilità per uno degli addebiti loro mossi, contrasta con ledisposizioni di cui al d.lgs. n. 175 del 2016, norma da ritenersi di ordinepubblico con conseguente nullità del lodo ex art. 829, comma 3, cod. proc.civ. Si ascrive alla corte territoriale di non aver accolto la corrispondentecensura ritenendo che il d.lgs. suddetto non rientrasse nella nozione di normadi ordine pubblico.Osserva, invece, il Collegio che la corte distrettuale ha ritenuto che lacensura innanzi ad essa proposta (anche) dagli odierni ricorrenti con riguardoall’asserita nullità del lodo per “contraddittorietà con l’ordine pubblico”, inrelazione a quanto disposto dall’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016 (in quanto“ipotizzare una responsabilità a carico degli amministratori che eseguano lescelte compiute dagli enti partecipanti è da un punto di vista giuridicoscorretto”) fosse, innanzi tutto generica perché: «il decreto legislativo n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica),all’art. 2, contiene le “definizioni” dei termini poi utilizzati nel medesimodecreto legislativo; gli attori in impugnazione non spiegano quale sia laNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026specifica disposizione avente carattere di “ordine pubblico” contenuta nelpredetto articolo che dovrebbe avere rilievo nel caso di specie. In propositosono tardive e quindi inammissibili le specificazioni operate solamente in sededi memorie ex art. 352 c.p.c.» (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata).Successivamente, ha opinato che «Nel caso di specie, pur nella genericitàdell’atto di impugnazione ed in disparte del rilievo che il D.lvo n. 175/2016 èsuccessivo ai fatti di causa, non è irragionevole affermare che le normeafferenti ai c.d. enti partecipati, integrino tutt’al più norme imperative, noninvece norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento».Si è al cospetto, dunque, di due, autonome, rationes decidendi(rispettivamente, genericità della censura e sua infondatezza), la prima dellequali non risulta essere stata adeguatamente impugnata in questa sede,investendo l’odierna doglianza solo la seconda.Orbene, la censura che, a fronte della ritenuta inammissibilità di unmotivo di gravame (tale dovendo sostanzialmente intendersi la valutazionedi genericità predetta), ne attinga direttamente il merito, senza censurarel'error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice a quo, così da rimuoverela ragione in rito impediente la valutazione nel merito della censura mossecon l'atto di appello, determina l'inammissibilità del motivo di ricorso,derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione diinammissibilità ed il conseguente venir meno dell'interesse della parte a farvalere in sede di legittimità l'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sulpunto, della decisione impugnata (cfr. sostanzialmente, in tal senso, anchenelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24550 del 2023; Cass. nn. 26525 e31773 del 2025; Cass. n. 6508 del 2026).In ogni caso ed in linea più generale, non risultando essere stataminimamente contestata una delle due autonome rationes decidendi postadalla corte territoriale a fondamento della sua pronuncia relativamente aldescritto motivo di impugnazione del lodo innanzi ad essa, deve trovareapplicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione dellasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare laNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale,essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza(cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025;Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n.4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021).4. Esigenze di completezza impongono, infine, di rimarcare che il ricorso,alle pagine 14 e ss. reca un paragrafo, intitolato «Sulla nuova formulazionedell’art. 2407 c.c. come modificato della legge n. 35 del 14 marzo 2025,entrata in vigore in data 12 aprile 2025», nel quale, descritto il contenutodell’art. 2407 cod. civ. come modificato dalla legge n. 35 del 2025 e valutatigli effetti favorevoli che la sua applicazione retroattiva potrebbe avere quantomeno in relazione all’azione sociale di responsabilità spiegata da [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. contro i sindaci Ghidini e Piscitello, «si auspica che codesto SupremoCollegio, per le considerazioni che precedono, ritenga applicabile al caso dispecie la norma dell’art. 2407 c.c. nella sua nuova formulazione».Quello appena descritto, tuttavia, lungi dal potersi qualificare come unvero e proprio motivo di impugnazione (se tale fosse, peraltro, sarebbepalesemente inammissibile, perché la limitazione della loro responsabilitàsarebbe stata invocata dagli ex-sindaci Piscitello e Ghidini per la prima voltain questa sede di legittimità), va inteso come un’inammissibile richiesta extraordinem alla Corte di cassazione di provvedere.Ciò esime, pertanto, dal rimarcare che, in ogni caso, la recente pronunciaresa da Cass. n. 1390 del 2026, ha ritenuto che, «In tema di responsabilitàdei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testointrodotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica,pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025)».5. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],restando a loro carico, in via solidale, le spese del giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi controricorrente.Numero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/20265.1. Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna dei menzionati ricorrenti, in solido tra loro, anorma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma,equitativamente determinata, di € 11.000,00, in favore della costituitasicontroricorrente, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende.5.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, ad opera dei medesimi ricorrenti ed in via solidale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delNumero registro generale 10276/2025Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17341/2026Data pubblicazione 01/06/2026contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna alpagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi controricorrente, che liquida in € 11.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi,liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FernandoTempesta al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 11.000,00, infavore della costituitasi controricorrente, nonché di una ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso, giusta il comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 17341/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris