Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31586/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (ERRNEST )- (CUI 04K06ET) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KKU7S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che chiede il rigetto dei ricorsi, e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.i.p. del Tribunale di Genova dichiarava, con sentenza in data 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati, in concorso (anche con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si procedeva separatamente), di tentata rapina aggravata dall'uso dell'arma e dalle più persone riunite, in danno di [OSCURATO:PERSONA] (A), e di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (B), e, esclusa la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito, condannava ciascuno alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della suddetta pronuncia, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la suddetta pronuncia.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 110, 56 e 628 cod. pen. e vizio di motivazione, anche come travisamento della prova in merito alla sussistenza del concorso di persone nel reato.

Il difensore rileva che l'affermazione di cui alla sentenza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] quando sarebbe intervenuto a difesa di [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe fatto nella consapevolezza del tentato furto appena commesso, si fonda su un travisamento della prova e sulla violazione delle norme sul concorso di persone.

La premessa errata di detta affermazione è che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ideato e comunicato ai compagni del gruppo l'azione criminosa, che successivamente avrebbe posto in essere.

Osserva, invero, la difesa che: - [OSCURATO:PERSONA] e la moglie incontravano soltanto alcuni istanti prima del fatto [OSCURATO:PERSONA], la Bartolucci e Schirru; - il fatto era connotato da estemporaneità; - [OSCURATO:PERSONA] interveniva in un secondo momento, dopo aver visto [OSCURATO:PERSONA] nel pieno della colluttazione; - non è emerso alcun elemento per ritenere l'azione di [OSCURATO:PERSONA] strumentale a garantire l'impunità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un tentativo di furto che non sapeva neppure essersi verificato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione degli artt. 110, 56 e 575 cod. pen., nonché dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato di tentato omicidio.

Nell'affermare la agevolazione di [OSCURATO:PERSONA] della condotta materiale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] con la fornitura del coltello utilizzato per ferire la persona offesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato con le dovute cautele la chiamata in correità operata da [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di tentata rapina, la quale è l'unica ad attribuire la paternità del coltello a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, lungi dall'individuare riscontri estrinseci, si sarebbe limitata ad affermare l'attendibilità della Bartolucci, senza considerare che la stessa è imputata di reato in un procedimento connesso e che pertanto la motivazione doveva essere più stringente.

E si sarebbe limitata ad affermarne il riscontro ad opera delle dichiarazioni di Schirru circa il concorso di entrambi nella successiva minaccia di morte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che detto dichiarante era sempre imputato in un procedimento connesso e che comunque altri elementi probatori militano sulla non appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo in quanto intervenuto solo successivamente, come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], altra persona presente sul luogo delle minacce.

Il ferimento della persona offesa sarebbe avvenuto in modo estemporaneo e certamente non era prevedibile da parte dell'imputato.

Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Avverso detta sentenza propone, altresì, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

3.1. Col primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell'art. 628 cod. pen. e non corretta qualificazione del reato contestato al capo A).

Rileva la difesa che in modo del tutto illogico la condotta violenta degli imputati è stata agganciata al tentato furto, anziché agli insulti e alla condotta violenta del gruppo di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che dalle dichiarazioni in atti non emerge alcun nesso teleologico tra tentato furto e successiva condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], non potendosi pertanto ravvisare gli estremi della tentata rapina impropria, ma quelli del tentato furto e successive percosse.

La mancata prova della sottrazione del portafoglio prima della rissa renderebbe, secondo il difensore, inconfigurabile la tentata rapina impropria.3.2.

Col secondo motivo vengono rilevati violazione dell'art. 40 cod. pen. e vizio di motivazione.

Osserva la difesa che il Giudice cautelare escludeva i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'accoltellamento, ravvisandoli solo a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Le circostanze a fondamento della tesi dei Giudici di merito, secondo cui autore dell'accoltellamento sarebbe [OSCURATO:PERSONA], sono insufficienti e in contrasto con le testimonianze della Bartolucci e di Schirru e con altre dichiarazioni (quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o anche con l'esito di perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituente, piuttosto, riprova del fatto che quest'ultimo fosse solito armarsi di coltelli e che in quel caso lo avesse utilizzato senza ricevere supporto da [OSCURATO:PERSONA].

Infine, secondo la difesa, è del tutto inverosimile e illogico che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il coltello per accoltellare e poi restituirlo al suddetto.

La difesa, alla luce dei suddetti motivi, conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta, chiede il rigetto dei ricorsi, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ripercorrendo i propri motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

1.1. Infondati sono i primi motivi di entrambe le impugnazioni.

La Corte territoriale sul concorso di persone nella tentata rapina sviluppa una motivazione logica e scevra, altresì, da vizi giuridici.

Evidenzia, invero, come: - i tentativi di sottrazione del portafoglio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] siano stati due; - all'atto del secondo con [OSCURATO:PERSONA] sia stato presente anche [OSCURATO:PERSONA], che subito dava manforte all'amico, prima inveendo contro chi accusava quest'ultimo della commissione di un reato, quindi aggredendolo fisicamente; - non sia contestato che tali tentativi siano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] (descritto e riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] nel ragazzo che si trovava alle sue spalle, mentre si accorgeva che qualcuno cercava di sfilargli il portafoglio; individuato dalla Bartolucci e Schirru come colui che aveva preso l'iniziativa di compiere il furto, ponendo in essere materialmente il tentativo di sottrazione); - la persona offesa abbia riferito come i suoi aggressori si trovassero assai vicini, confondibili l'un con l'altro nell'agire spalleggiando [OSCURATO:PERSONA]; - tali dichiarazioni siano confortate da quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno ribadito l'azione di gruppo e quest'ultimo in particolare ha confermato l'iniziativa di furto da parte di [OSCURATO:PERSONA], l'immediata discussione che ne seguiva con [OSCURATO:PERSONA] e l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] in affiancamento del coimputato; - dalla prossimità di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] già al momento del tentativo di furto e dal subitaneo intervento del primo a favore del secondo si evinca la consapevolezza da parte del primo dell'azione criminosa appena compiuta; - dalle dichiarazioni della Bartolucci e di Schirru si comprenda che [OSCURATO:PERSONA] ideava e comunicava l'azione criminosa ai compagni del gruppo che comunque si sarebbero dati da fare, in particolare [OSCURATO:PERSONA], nel coprirlo e assicurargli l'impunità allorquando veniva sorpreso all'atto del secondo tentativo di sottrazione del portafoglio e platealmente accusato.

Tanto evidenziato, la sentenza di appello conclude rilevando che la stretta connessione finalistica e strumentale tra l'azione furtiva, rimasta nella fase tentata, e quella intimidatoria e violenta che ne è immediatamente seguita per contestare l'accusa e garantirsi l'impunità, integra il reato di tentata rapina impropria correttamente ritenuto nella sentenza di primo grado.

La Corte osserva che neppure è fondato sostenere che siano ravvisabili nei fatti gli estremi del tentativo di furto seguito da rissa, percosse o altri reati e che correttamente il primo Giudice ha evidenziato l'unitarietà dell'azione integrata dal tentativo di sottrazione e dalla condotta intimidatoria e violenta che ne è immediatamente seguita, che impedisce di ravvisare una cesura tra i fatti.

A fronte di tali argomentazioni, conformi altresì alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), le censure di cui ai motivi dei ricorsi manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità, laddove (il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) prospettano fragilità motivazionali e un travisamento della prova sul concorso inesistenti e insistono su una premessa errata fondata su dichiarazioni di imputati di procedimenti connessi, trascurando che la Corte territoriale evince la consapevolezza dell'intento predatorio di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] anche dalla quasi contestualità dell'aggressione posta in essere da quest'ultimo rispetto al tentativo di impossessamento (argomentazione con la quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta); ovvero (il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) laddove prospettano un'errata qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina impropria e ritornano sull'autonomia delle due condotte delittuose susseguitesi.

1.2. Anche i secondi motivi di entrambi i ricorsi sono infondati.

La Corte di appello chiarisce, invero, come siano molteplici gli elementi a supporto dell'ipotesi di concorso nel tentato omicidio, tutti collegati alla circostanza principe dell'avere [OSCURATO:PERSONA] visto dietro di sé, con assoluta certezza, al momento del ferimento soltanto [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo detta Corte osserva come sia stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad ammettere di avere colpito un ragazzo, che non può che essere [OSCURATO:PERSONA], dopo che [OSCURATO:PERSONA] era caduto a terra; e come questa aggressione sia avvenuta nella consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità del coltello da parte di [OSCURATO:PERSONA], per essere stato prima in suo possesso (come da dichiarazioni della Bartolucci e di Schirru, riferendo quest'ultimo come addirittura l'arma fosse rapidamente tornata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'avvenuto ferimento), con agevolazione, quindi, dell'azione delittuosa di quest'ultimo.

La Corte rileva, poi, che la ricostruzione della vicenda in sede cautelare, con esclusivo coinvolgimento nell'accoltellamento di [OSCURATO:PERSONA], non si confronta con la dinamica del fatto come riferita dalla persona offesa e in particolare con la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle spalle della stessa dopo il ferimento; e che, essendo avvenuto l'accoltellamento a pochi attimi di distanza dal pugno senza soluzione di continuità rispetto allo stesso, entrambi risultano avere agito insieme nell'aggressione alla vittima, nella consapevolezza di disporre di un coltello.

Ritiene, infine, integrato il compendio probatorio dalle intercettazioni delle conversazioni tra la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e la suocera, nel corso delle quali si fa riferimento al coltello sequestrato, precisando che si trattava di "quello nuovo", non contaminato dalle tracce di sangue, a riprova che entrambe fossero consapevoli della sussistenza di un altro coltello utilizzato nell'aggressione e non rinvenuto.

Plausibilmente, secondo la Corte, quello tornato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'accoltellamento (come riferito da Schirru che lo individua col coltello in mano sporco di sangue subito dopo il fatto; assolutamente conciliabile con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] circa le successive minacce poste in essere dopo i fatti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tornati sul posto, quest'ultimo con una mano dietro alla schiena, verosimilmente per nascondere l'arma), e dal medesimo fatto sparire.

La Corte conclude, quindi, rilevando che non vi è dubbio alcuno sull'agire congiunto degli imputati in relazione all'accoltellamento (la cui idoneità a cagionare l'evento letale non è stata messa in discussione in questa sede), comprovato, altresì, dal comportamento minaccioso successivo di entrambi, una volta tornati sul posto.

Con queste argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici le doglianze relative al tentato omicidio non si confrontano, manifestando la loro infondatezza, laddove (secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) insistono sul fatto che il riferimento alla provenienza del coltello da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato fatto dalla sola Bartolucci e su una non partecipazione all'azione congiunta del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] in quanto intervenuto solo successivamente.

O, ancora, laddove (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) fanno leva sulla diversa valutazione operata in sede cautelare ovvero su aporie e illogicità inesistenti, o, comunque, invocano, rasentando l'inammissibilità, una diversa ricostruzione dei fatti.

2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (ERRNEST )- (CUI 04K06ET) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KKU7S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che chiede il rigetto dei ricorsi, e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Genova dichiarava, con sentenza in data 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati, in concorso (anche con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali si procedeva separatamente), di tentata rapina aggravata dall'uso dell'arma e dalle più persone riunite, in danno di [OSCURATO:PERSONA] (A), e di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (B), e, esclusa la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito, condannava ciascuno alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della suddetta pronuncia, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la suddetta pronuncia. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 110, 56 e 628 cod. pen. e vizio di motivazione, anche come travisamento della prova in merito alla sussistenza del concorso di persone nel reato. Il difensore rileva che l'affermazione di cui alla sentenza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] quando sarebbe intervenuto a difesa di [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe fatto nella consapevolezza del tentato furto appena commesso, si fonda su un travisamento della prova e sulla violazione delle norme sul concorso di persone. La premessa errata di detta affermazione è che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ideato e comunicato ai compagni del gruppo l'azione criminosa, che successivamente avrebbe posto in essere. Osserva, invero, la difesa che: - [OSCURATO:PERSONA] e la moglie incontravano soltanto alcuni istanti prima del fatto [OSCURATO:PERSONA], la Bartolucci e Schirru; - il fatto era connotato da estemporaneità; - [OSCURATO:PERSONA] interveniva in un secondo momento, dopo aver visto [OSCURATO:PERSONA] nel pieno della colluttazione; - non è emerso alcun elemento per ritenere l'azione di [OSCURATO:PERSONA] strumentale a garantire l'impunità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un tentativo di furto che non sapeva neppure essersi verificato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione degli artt. 110, 56 e 575 cod. pen., nonché dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato di tentato omicidio. Nell'affermare la agevolazione di [OSCURATO:PERSONA] della condotta materiale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] con la fornitura del coltello utilizzato per ferire la persona offesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato con le dovute cautele la chiamata in correità operata da [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di tentata rapina, la quale è l'unica ad attribuire la paternità del coltello a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, lungi dall'individuare riscontri estrinseci, si sarebbe limitata ad affermare l'attendibilità della Bartolucci, senza considerare che la stessa è imputata di reato in un procedimento connesso e che pertanto la motivazione doveva essere più stringente. E si sarebbe limitata ad affermarne il riscontro ad opera delle dichiarazioni di Schirru circa il concorso di entrambi nella successiva minaccia di morte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che detto dichiarante era sempre imputato in un procedimento connesso e che comunque altri elementi probatori militano sulla non appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo in quanto intervenuto solo successivamente, come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], altra persona presente sul luogo delle minacce. Il ferimento della persona offesa sarebbe avvenuto in modo estemporaneo e certamente non era prevedibile da parte dell'imputato. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Avverso detta sentenza propone, altresì, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 3.1. Col primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell'art. 628 cod. pen. e non corretta qualificazione del reato contestato al capo A). Rileva la difesa che in modo del tutto illogico la condotta violenta degli imputati è stata agganciata al tentato furto, anziché agli insulti e alla condotta violenta del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che dalle dichiarazioni in atti non emerge alcun nesso teleologico tra tentato furto e successiva condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], non potendosi pertanto ravvisare gli estremi della tentata rapina impropria, ma quelli del tentato furto e successive percosse. La mancata prova della sottrazione del portafoglio prima della rissa renderebbe, secondo il difensore, inconfigurabile la tentata rapina impropria.3.2. Col secondo motivo vengono rilevati violazione dell'art. 40 cod. pen. e vizio di motivazione. Osserva la difesa che il Giudice cautelare escludeva i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'accoltellamento, ravvisandoli solo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Le circostanze a fondamento della tesi dei Giudici di merito, secondo cui autore dell'accoltellamento sarebbe [OSCURATO:PERSONA], sono insufficienti e in contrasto con le testimonianze della Bartolucci e di Schirru e con altre dichiarazioni (quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o anche con l'esito di perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituente, piuttosto, riprova del fatto che quest'ultimo fosse solito armarsi di coltelli e che in quel caso lo avesse utilizzato senza ricevere supporto da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, secondo la difesa, è del tutto inverosimile e illogico che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il coltello per accoltellare e poi restituirlo al suddetto. La difesa, alla luce dei suddetti motivi, conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta, chiede il rigetto dei ricorsi, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ripercorrendo i propri motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Infondati sono i primi motivi di entrambe le impugnazioni. La Corte territoriale sul concorso di persone nella tentata rapina sviluppa una motivazione logica e scevra, altresì, da vizi giuridici. Evidenzia, invero, come: - i tentativi di sottrazione del portafoglio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] siano stati due; - all'atto del secondo con [OSCURATO:PERSONA] sia stato presente anche [OSCURATO:PERSONA], che subito dava manforte all'amico, prima inveendo contro chi accusava quest'ultimo della commissione di un reato, quindi aggredendolo fisicamente; - non sia contestato che tali tentativi siano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] (descritto e riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] nel ragazzo che si trovava alle sue spalle, mentre si accorgeva che qualcuno cercava di sfilargli il portafoglio; individuato dalla Bartolucci e Schirru come colui che aveva preso l'iniziativa di compiere il furto, ponendo in essere materialmente il tentativo di sottrazione); - la persona offesa abbia riferito come i suoi aggressori si trovassero assai vicini, confondibili l'un con l'altro nell'agire spalleggiando [OSCURATO:PERSONA]; - tali dichiarazioni siano confortate da quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno ribadito l'azione di gruppo e quest'ultimo in particolare ha confermato l'iniziativa di furto da parte di [OSCURATO:PERSONA], l'immediata discussione che ne seguiva con [OSCURATO:PERSONA] e l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] in affiancamento del coimputato; - dalla prossimità di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] già al momento del tentativo di furto e dal subitaneo intervento del primo a favore del secondo si evinca la consapevolezza da parte del primo dell'azione criminosa appena compiuta; - dalle dichiarazioni della Bartolucci e di Schirru si comprenda che [OSCURATO:PERSONA] ideava e comunicava l'azione criminosa ai compagni del gruppo che comunque si sarebbero dati da fare, in particolare [OSCURATO:PERSONA], nel coprirlo e assicurargli l'impunità allorquando veniva sorpreso all'atto del secondo tentativo di sottrazione del portafoglio e platealmente accusato. Tanto evidenziato, la sentenza di appello conclude rilevando che la stretta connessione finalistica e strumentale tra l'azione furtiva, rimasta nella fase tentata, e quella intimidatoria e violenta che ne è immediatamente seguita per contestare l'accusa e garantirsi l'impunità, integra il reato di tentata rapina impropria correttamente ritenuto nella sentenza di primo grado. La Corte osserva che neppure è fondato sostenere che siano ravvisabili nei fatti gli estremi del tentativo di furto seguito da rissa, percosse o altri reati e che correttamente il primo Giudice ha evidenziato l'unitarietà dell'azione integrata dal tentativo di sottrazione e dalla condotta intimidatoria e violenta che ne è immediatamente seguita, che impedisce di ravvisare una cesura tra i fatti. A fronte di tali argomentazioni, conformi altresì alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), le censure di cui ai motivi dei ricorsi manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità, laddove (il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) prospettano fragilità motivazionali e un travisamento della prova sul concorso inesistenti e insistono su una premessa errata fondata su dichiarazioni di imputati di procedimenti connessi, trascurando che la Corte territoriale evince la consapevolezza dell'intento predatorio di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] anche dalla quasi contestualità dell'aggressione posta in essere da quest'ultimo rispetto al tentativo di impossessamento (argomentazione con la quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta); ovvero (il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) laddove prospettano un'errata qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina impropria e ritornano sull'autonomia delle due condotte delittuose susseguitesi. 1.2. Anche i secondi motivi di entrambi i ricorsi sono infondati. La Corte di appello chiarisce, invero, come siano molteplici gli elementi a supporto dell'ipotesi di concorso nel tentato omicidio, tutti collegati alla circostanza principe dell'avere [OSCURATO:PERSONA] visto dietro di sé, con assoluta certezza, al momento del ferimento soltanto [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo detta Corte osserva come sia stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad ammettere di avere colpito un ragazzo, che non può che essere [OSCURATO:PERSONA], dopo che [OSCURATO:PERSONA] era caduto a terra; e come questa aggressione sia avvenuta nella consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità del coltello da parte di [OSCURATO:PERSONA], per essere stato prima in suo possesso (come da dichiarazioni della Bartolucci e di Schirru, riferendo quest'ultimo come addirittura l'arma fosse rapidamente tornata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'avvenuto ferimento), con agevolazione, quindi, dell'azione delittuosa di quest'ultimo. La Corte rileva, poi, che la ricostruzione della vicenda in sede cautelare, con esclusivo coinvolgimento nell'accoltellamento di [OSCURATO:PERSONA], non si confronta con la dinamica del fatto come riferita dalla persona offesa e in particolare con la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle spalle della stessa dopo il ferimento; e che, essendo avvenuto l'accoltellamento a pochi attimi di distanza dal pugno senza soluzione di continuità rispetto allo stesso, entrambi risultano avere agito insieme nell'aggressione alla vittima, nella consapevolezza di disporre di un coltello. Ritiene, infine, integrato il compendio probatorio dalle intercettazioni delle conversazioni tra la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e la suocera, nel corso delle quali si fa riferimento al coltello sequestrato, precisando che si trattava di "quello nuovo", non contaminato dalle tracce di sangue, a riprova che entrambe fossero consapevoli della sussistenza di un altro coltello utilizzato nell'aggressione e non rinvenuto. Plausibilmente, secondo la Corte, quello tornato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'accoltellamento (come riferito da Schirru che lo individua col coltello in mano sporco di sangue subito dopo il fatto; assolutamente conciliabile con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] circa le successive minacce poste in essere dopo i fatti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tornati sul posto, quest'ultimo con una mano dietro alla schiena, verosimilmente per nascondere l'arma), e dal medesimo fatto sparire. La Corte conclude, quindi, rilevando che non vi è dubbio alcuno sull'agire congiunto degli imputati in relazione all'accoltellamento (la cui idoneità a cagionare l'evento letale non è stata messa in discussione in questa sede), comprovato, altresì, dal comportamento minaccioso successivo di entrambi, una volta tornati sul posto. Con queste argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici le doglianze relative al tentato omicidio non si confrontano, manifestando la loro infondatezza, laddove (secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) insistono sul fatto che il riferimento alla provenienza del coltello da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato fatto dalla sola Bartolucci e su una non partecipazione all'azione congiunta del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] in quanto intervenuto solo successivamente. O, ancora, laddove (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) fanno leva sulla diversa valutazione operata in sede cautelare ovvero su aporie e illogicità inesistenti, o, comunque, invocano, rasentando l'inammissibilità, una diversa ricostruzione dei fatti. 2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris