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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17901/2026

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te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Mandarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2677/2022 depositata il 23/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Con sentenza n. 2677/2022, depositata il 23/06/2022, la CTR dellaLombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Milano avverso lasentenza n. 4264/2019, con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamentorelativo all’IMU dovuta per l’anno di imposta 2014 (così concordementeindividuato dalle parti e risultante dall’avviso di accertamento riprodottoper estratto nel ricorso e allegato allo stesso, dovendo pertanto ritenersifrutto di un refuso il riferimento all’anno 2016 riportato nella intestazionedella sentenza impugnata), concernente immobili ricompresi nelpatrimonio del Fondo immobiliare di investimento già gestito dalla società,avendone la CTP escluso la responsabilità del relativo pagamento.Il giudice d’appello riteneva, invece, la società di gestione obbligata inproprio al pagamento dell’imposta, implicando la gestione del Fondocomune l’esercizio dei poteri tipici del proprietario (ossia il potere dialienare, concedere in locazione, acquistare immobili), non escludendol’attuale carenza di poteri di disposizione del Fondo da parte della societàl’obbligo della stessa di pagamento dell’imposta, ribadendo,conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ilAvverso la sentenza della CTR, l’[OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.a. proponeva ricorso per cassazione.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività giuridica tributariadel Fondo ai fini IMU, al cui pagamento era, pertanto, tenuta la società digestione, legittimata ad agire in rivalsa, nel caso di incapienzatemporanea del patrimonio del Fondo, nei confronti dello stesso, nonrilevando la pronuncia di questa Corte n. 16285/2024, siccome relativaalla sola IVA e non estensibile ai tributi locali, rilevando ai fini IMU latitolarità del bene, provata dalle risultanze catastali, nel relativo anno diNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026imposta ed essendo ininfluente l’avvicendamento della ricorrente con altrasocietà di gestione, in quanto successiva alla maturazione della pretesafiscale relativa al bene, evidenziandosi nella proposta che la CTR si erapronunciata in conformità all’orientamento consolidato della Corte e che laricorrente non aveva offerto elementi utili a determinarne il mutamento.3.

La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5.

Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6.

La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienzadel ricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.7.

Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio dei giudizi sub n.r.g. 21589/22, sub n.r.g.22825/22 e sub n.r.g. 1071/2023 tra le medesime parti (comunquetrattati alla medesima udienza, come richiesto in via alternativa), inquanto relativi all’impugnazione di sentenze diverse e di avvisi diaccertamento concernenti tributi di annualità diverse.Va altresì preliminarmente disattesa la istanza di trattazione delricorso in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che essoripropone questioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale.

Nemmeno giustifica la trattazione in pubblicaudienza l’ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che ha escluso laresponsabilità diretta a fini IVA della SGR in caso di estinzione del Fondo,stante la dirimente diversità dei presupposti impositivi dei due tributiNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026(come già evidenziato da questa Corte nella citata ordinanza n.16421/2025), rilevando per l’IVA la cessione di beni o la prestazione diservizi e per l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto realee del correlato “ius possidendi” su un immobile (v.

Cass., n. 2966/2022,che richiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), in relazione alquale l’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fatto stessodell’iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentemente con lanatura patrimoniale dell’imposta.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ilCollegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass.

S.U., n. 14437/2018; Cass.

S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del fondo.La ricorrente, segnatamente, rappresenta di non essere proprietariadegli immobili del Fondo, con conseguente insussistenza del presuppostosoggettivo dell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, aisensi dell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni eall’esecuzione degli adempimenti connessi all’attività gestoria, la qualenon la rende soggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata neifini e nei mezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere edisporre dei beni, che connota il diritto di proprietà.

Afferma pertanto laNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente che la SGR sarebbe mera titolare formale dei beni immobilimentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati apercepirne i frutti (richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n.16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggettogiuridico o comunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive opassive (richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni delfondo in capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019).Ad escludere la soggettività passiva IMU della SGR concorrerebbeinoltre l’autonomia del patrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipantie della SGR, prevista dall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni delgestiti dalla stessa, nonché alle pretese dei creditori dei partecipanti alchiamata a rispondere, col proprio personale patrimonio, dei debitispecificamente imputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbeun’inevitabile lesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i qualivedrebbero irrimediabilmente compromessa la regolare continuitàdell’attività di gestione”.

A sostegno dell’attività di mera gestione svoltadalla SGR e dell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di dirittireali su beni ricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamatala sentenza del Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di ungiudizio in cui l’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante ilsubentro di una nuova SGR nell’attività gestoria.

A fronte di tale richiestail Consiglio di Stato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla societàodierna ricorrente per partecipare al processo, il cui esito riguardava soloil Fondo immobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suopatrimonio, sostenendo che tra il Fondo e la SGR esisterebbe un rapportoassimilabile a quello di rappresentanza organica tra una società di capitalie la persona fisica del suo amministratore.Numero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo in tal caso la SGR più disporre delpatrimonio gestito e nulla spettandole a seguito della liquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, dalla normativa secondaria inmateria contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo espese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026periodica valutazione dei beni nel portafoglio del fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione.

Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta.

Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).2.2 Il motivo è infondato, dovendo confermarsi le condivisibiliargomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata, che applicaprincipi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare ilmutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2014,riferita ad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune diinvestimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quantoincontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, adecorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedente gestore) sino al27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione del piano dismobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberata dall’Assembleadei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia” era statasostituita nella gestione del Fondo dalla società di diritto britannicoNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026Petricca Co.

Capital ltd..

Nell’anno di imposta 2014 la SGR era, pertanto,ancora intestataria catastale degli immobili tassati, trattandosi delsoggetto il cui codice fiscale, secondo quanto rappresentato dalla stessaricorrente, era riportato in catasto (“dalla consultazione delle visurecatastali relative agli immobili di cui si discute,…, si ricava l’intestazione inproprietà al Fondo, con apposita indicazione del vincolo di gestione e delcodice fiscale della società ratione temporis investita del potere di gestione(i.e.

Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione alternativa del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025).

Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v.

Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”.

Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1.

Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento.

2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo.

LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazionedel regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

3. [OSCURATO:PERSONA] che haNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario.

4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartodi uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo.

Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi.

La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario.

Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del Fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al Fondo partecipino, evitando loro il rischio divederne intaccato il patrimonio.

In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026esso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diimputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023).

Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, auna proprietà collettiva, ad una proprietà fiduciaria della società digestione, ad una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ad unaproprietà funzione, ad una associazione o ad una fondazione atipica o aduna associazione in partecipazione) risulta più convincente della suddettaricostruzione del Fondo comune quale patrimonio separato privo diautonoma soggettività giuridica (v.

Cass., n. 7116/2023; Cass., n.33895/2024; Cass., n. 16605/2010), valorizzando dette teorie solo talunodegli aspetti del complesso ed atipico strumento in esame, che ha unavalenza anzitutto economica.

In particolare, quanto all’assunto, pureprospettato dalla ricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibileall’istituto della comunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del fondo,va ribadito che esso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico del Fondo rispetto a quello della comunione, della circostanza che ipartecipanti al Fondo sono creditori della SGR e non comproprietari delamministrarla, né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezzacreata dall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota innatura (Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010).

Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108 del1999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti (associazioniNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026non riconosciute, società di persone) privi di personalità giuridica maritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questa Corte ha giàevidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimento talericonoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddetti enti,ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto.

A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo).

L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compiereNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026correlati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune, possonoritenersi superati dalla sentenza n 16285/2024 di questa Corte, che, conriferimento al mancato pagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilitàdiretta della SGR in caso di estinzione del Fondo, ribadendosi la diversitàgià sopra evidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA e dell’IMU.Trattasi di pronuncia che, peraltro, comunque afferma che “non v’è dubbioche la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta alla SGR chegestisce il fondo comune”.

La ininfluenza della suddetta sentenza rispettoalla fattispecie concreta in esame risulta, peraltro, già condivisibilmenterilevata da questa Corte nella successiva pronuncia 16421/2025, laddoveevidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale era conclusa…” e che “inogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sono all’evidenzacompletamente diversi, rilevando – per la prima – la cessione dei beni o laprestazione di un servizio e – per la seconda – la realità del possesso,vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamento la SGR èobbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobili gravatidall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettività passivatributaria.

A tal proposito, questa Corte, premesso che “appare difficile –da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolarità formaledei beni inclusi nel fondo spetti alla società costituente: non avrebbe,infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni, rispetto alresiduo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero alla medesimaintestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolare l’attivitàgestoria nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto la strada dipreso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà) rispetto allaNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026sostanza economica del rapporto (di mera gestione nell’interesse altrui),abbia introdotto regole volte a limitare il rischio di abuso da parte delgestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardo alla sua “effettiva”consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimento delle “sue”obbligazioni.

In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzolimitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteri dei terzi disottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n. 33895/2024; Cass., n.7116/2023).

Pertanto, partendo dalla titolarità formale in capo alla SGRdei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v.

Cass. n. 12062/2019), nonavendo il Fondo una propria soggettività giuridica imprescindibile perpoterlo ritenere titolare di un diritto reale, nè potendo ravvisarsi in capo aiquotisti, per le ragioni sopra dette, una comproprietà dei beni del Fondo, iquali, inoltre, rientrano nel patrimonio, sia pur “separato” da quellogenerale, della società di gestione, questa Corte ha riconosciuto lasoggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR (Cass. n. 29888/2020;7116/2023, 33895/2024), conclusione che non si ritiene superata dairilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato, avanzati dallaricorrente.

A tal proposito, va aggiunto, che non appare condivisibilel’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata a rispondere, col propriopersonale patrimonio, dei debiti specificamente imputabili ad uno dei fondida essa gestiti, si creerebbe un’inevitabile lesione degli interessi facenticapo agli altri fondi, i quali vedrebbero irrimediabilmente compromessa laregolare continuità dell’attività di gestione”, atteso che si tratterebbe diuna mera eventualità, da cui evidentemente non può farsi dipendere lasussistenza o meno di una obbligazione tributaria, che si radica in capoalla SGR in quanto formale intestataria dell’immobile nell’anno di impostaa cui si riferisce il debito tributario inerente a tale bene.

Nemmenol’esclusione della soggettività passiva IMU della SGR appare argomentabilesulla scorta della sentenza n. 5558/2022 del Consiglio di Stato, richiamatadalla ricorrente, che limita la legittimazione processuale attiva e passivaNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026della società di gestione al periodo in cui riveste la relativa qualifica,e SGR ad una forma di rappresentanza organica quale quella intercorrentetra una società di capitali e il suo amministratore, la quale non ècongruente con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui il Fondo di investimento è privo di soggettivitàgiuridica.Inoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa ha esplicato l’attività gestoria, nonché dellaintestazione degli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità chedalla loro fruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anchela SGR abbia tratto un utile economico, sia pure indiretto.

Alla luce di taliultime considerazioni, nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrentesecondo cui la persistente soggettività passiva tributaria della SGR in unperiodo in cui sia stata già sostituita da altra società di gestione o sia incorso la liquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost el’art. 36 del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenzadell’obbligazione tributaria in capo alla società e considerato altresì chel’impossibilità di accesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza nonsarebbero comunque circostanze opponibili all’AmministrazioneInfine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire assunto idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.Il ricorso va pertanto rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000,00 euro percompensi professionali e in 200,00 euro per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 4.000,00 euro, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000,00 euro,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Mandarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2677/2022 depositata il 23/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con sentenza n. 2677/2022, depositata il 23/06/2022, la CTR dellaLombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Milano avverso lasentenza n. 4264/2019, con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamentorelativo all’IMU dovuta per l’anno di imposta 2014 (così concordementeindividuato dalle parti e risultante dall’avviso di accertamento riprodottoper estratto nel ricorso e allegato allo stesso, dovendo pertanto ritenersifrutto di un refuso il riferimento all’anno 2016 riportato nella intestazionedella sentenza impugnata), concernente immobili ricompresi nelpatrimonio del Fondo immobiliare di investimento già gestito dalla società,avendone la CTP escluso la responsabilità del relativo pagamento.Il giudice d’appello riteneva, invece, la società di gestione obbligata inproprio al pagamento dell’imposta, implicando la gestione del Fondocomune l’esercizio dei poteri tipici del proprietario (ossia il potere dialienare, concedere in locazione, acquistare immobili), non escludendol’attuale carenza di poteri di disposizione del Fondo da parte della societàl’obbligo della stessa di pagamento dell’imposta, ribadendo,conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ilAvverso la sentenza della CTR, l’[OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.a. proponeva ricorso per cassazione.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività giuridica tributariadel Fondo ai fini IMU, al cui pagamento era, pertanto, tenuta la società digestione, legittimata ad agire in rivalsa, nel caso di incapienzatemporanea del patrimonio del Fondo, nei confronti dello stesso, nonrilevando la pronuncia di questa Corte n. 16285/2024, siccome relativaalla sola IVA e non estensibile ai tributi locali, rilevando ai fini IMU latitolarità del bene, provata dalle risultanze catastali, nel relativo anno diNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026imposta ed essendo ininfluente l’avvicendamento della ricorrente con altrasocietà di gestione, in quanto successiva alla maturazione della pretesafiscale relativa al bene, evidenziandosi nella proposta che la CTR si erapronunciata in conformità all’orientamento consolidato della Corte e che laricorrente non aveva offerto elementi utili a determinarne il mutamento.3. La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5. Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6. La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienzadel ricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.7. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio dei giudizi sub n.r.g. 21589/22, sub n.r.g.22825/22 e sub n.r.g. 1071/2023 tra le medesime parti (comunquetrattati alla medesima udienza, come richiesto in via alternativa), inquanto relativi all’impugnazione di sentenze diverse e di avvisi diaccertamento concernenti tributi di annualità diverse.Va altresì preliminarmente disattesa la istanza di trattazione delricorso in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che essoripropone questioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale. Nemmeno giustifica la trattazione in pubblicaudienza l’ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che ha escluso laresponsabilità diretta a fini IVA della SGR in caso di estinzione del Fondo,stante la dirimente diversità dei presupposti impositivi dei due tributiNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026(come già evidenziato da questa Corte nella citata ordinanza n.16421/2025), rilevando per l’IVA la cessione di beni o la prestazione diservizi e per l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto realee del correlato “ius possidendi” su un immobile (v. Cass., n. 2966/2022,che richiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), in relazione alquale l’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fatto stessodell’iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentemente con lanatura patrimoniale dell’imposta.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ilCollegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del fondo.La ricorrente, segnatamente, rappresenta di non essere proprietariadegli immobili del Fondo, con conseguente insussistenza del presuppostosoggettivo dell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, aisensi dell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni eall’esecuzione degli adempimenti connessi all’attività gestoria, la qualenon la rende soggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata neifini e nei mezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere edisporre dei beni, che connota il diritto di proprietà. Afferma pertanto laNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente che la SGR sarebbe mera titolare formale dei beni immobilimentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati apercepirne i frutti (richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n.16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggettogiuridico o comunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive opassive (richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni delfondo in capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019).Ad escludere la soggettività passiva IMU della SGR concorrerebbeinoltre l’autonomia del patrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipantie della SGR, prevista dall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni delgestiti dalla stessa, nonché alle pretese dei creditori dei partecipanti alchiamata a rispondere, col proprio personale patrimonio, dei debitispecificamente imputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbeun’inevitabile lesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i qualivedrebbero irrimediabilmente compromessa la regolare continuitàdell’attività di gestione”. A sostegno dell’attività di mera gestione svoltadalla SGR e dell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di dirittireali su beni ricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamatala sentenza del Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di ungiudizio in cui l’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante ilsubentro di una nuova SGR nell’attività gestoria. A fronte di tale richiestail Consiglio di Stato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla societàodierna ricorrente per partecipare al processo, il cui esito riguardava soloil Fondo immobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suopatrimonio, sostenendo che tra il Fondo e la SGR esisterebbe un rapportoassimilabile a quello di rappresentanza organica tra una società di capitalie la persona fisica del suo amministratore.Numero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo in tal caso la SGR più disporre delpatrimonio gestito e nulla spettandole a seguito della liquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, dalla normativa secondaria inmateria contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo espese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026periodica valutazione dei beni nel portafoglio del fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione. Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta. Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).2.2 Il motivo è infondato, dovendo confermarsi le condivisibiliargomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata, che applicaprincipi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare ilmutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2014,riferita ad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune diinvestimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quantoincontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, adecorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedente gestore) sino al27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione del piano dismobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberata dall’Assembleadei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia” era statasostituita nella gestione del Fondo dalla società di diritto britannicoNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026Petricca Co. Capital ltd.. Nell’anno di imposta 2014 la SGR era, pertanto,ancora intestataria catastale degli immobili tassati, trattandosi delsoggetto il cui codice fiscale, secondo quanto rappresentato dalla stessaricorrente, era riportato in catasto (“dalla consultazione delle visurecatastali relative agli immobili di cui si discute,…, si ricava l’intestazione inproprietà al Fondo, con apposita indicazione del vincolo di gestione e delcodice fiscale della società ratione temporis investita del potere di gestione(i.e. Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione alternativa del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025). Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v. Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”. Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1. Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento. 2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazionedel regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39. 3. [OSCURATO:PERSONA] che haNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario. 4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartodi uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario. Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del Fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al Fondo partecipino, evitando loro il rischio divederne intaccato il patrimonio. In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026esso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diimputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023). Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, auna proprietà collettiva, ad una proprietà fiduciaria della società digestione, ad una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ad unaproprietà funzione, ad una associazione o ad una fondazione atipica o aduna associazione in partecipazione) risulta più convincente della suddettaricostruzione del Fondo comune quale patrimonio separato privo diautonoma soggettività giuridica (v. Cass., n. 7116/2023; Cass., n.33895/2024; Cass., n. 16605/2010), valorizzando dette teorie solo talunodegli aspetti del complesso ed atipico strumento in esame, che ha unavalenza anzitutto economica. In particolare, quanto all’assunto, pureprospettato dalla ricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibileall’istituto della comunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del fondo,va ribadito che esso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico del Fondo rispetto a quello della comunione, della circostanza che ipartecipanti al Fondo sono creditori della SGR e non comproprietari delamministrarla, né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezzacreata dall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota innatura (Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010). Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108 del1999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti (associazioniNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026non riconosciute, società di persone) privi di personalità giuridica maritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questa Corte ha giàevidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimento talericonoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddetti enti,ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto. A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo). L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compiereNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026correlati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune, possonoritenersi superati dalla sentenza n 16285/2024 di questa Corte, che, conriferimento al mancato pagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilitàdiretta della SGR in caso di estinzione del Fondo, ribadendosi la diversitàgià sopra evidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA e dell’IMU.Trattasi di pronuncia che, peraltro, comunque afferma che “non v’è dubbioche la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta alla SGR chegestisce il fondo comune”. La ininfluenza della suddetta sentenza rispettoalla fattispecie concreta in esame risulta, peraltro, già condivisibilmenterilevata da questa Corte nella successiva pronuncia 16421/2025, laddoveevidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale era conclusa…” e che “inogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sono all’evidenzacompletamente diversi, rilevando – per la prima – la cessione dei beni o laprestazione di un servizio e – per la seconda – la realità del possesso,vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamento la SGR èobbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobili gravatidall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettività passivatributaria. A tal proposito, questa Corte, premesso che “appare difficile –da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolarità formaledei beni inclusi nel fondo spetti alla società costituente: non avrebbe,infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni, rispetto alresiduo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero alla medesimaintestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolare l’attivitàgestoria nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto la strada dipreso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà) rispetto allaNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026sostanza economica del rapporto (di mera gestione nell’interesse altrui),abbia introdotto regole volte a limitare il rischio di abuso da parte delgestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardo alla sua “effettiva”consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimento delle “sue”obbligazioni. In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzolimitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteri dei terzi disottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n. 33895/2024; Cass., n.7116/2023). Pertanto, partendo dalla titolarità formale in capo alla SGRdei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v. Cass. n. 12062/2019), nonavendo il Fondo una propria soggettività giuridica imprescindibile perpoterlo ritenere titolare di un diritto reale, nè potendo ravvisarsi in capo aiquotisti, per le ragioni sopra dette, una comproprietà dei beni del Fondo, iquali, inoltre, rientrano nel patrimonio, sia pur “separato” da quellogenerale, della società di gestione, questa Corte ha riconosciuto lasoggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR (Cass. n. 29888/2020;7116/2023, 33895/2024), conclusione che non si ritiene superata dairilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato, avanzati dallaricorrente. A tal proposito, va aggiunto, che non appare condivisibilel’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata a rispondere, col propriopersonale patrimonio, dei debiti specificamente imputabili ad uno dei fondida essa gestiti, si creerebbe un’inevitabile lesione degli interessi facenticapo agli altri fondi, i quali vedrebbero irrimediabilmente compromessa laregolare continuità dell’attività di gestione”, atteso che si tratterebbe diuna mera eventualità, da cui evidentemente non può farsi dipendere lasussistenza o meno di una obbligazione tributaria, che si radica in capoalla SGR in quanto formale intestataria dell’immobile nell’anno di impostaa cui si riferisce il debito tributario inerente a tale bene. Nemmenol’esclusione della soggettività passiva IMU della SGR appare argomentabilesulla scorta della sentenza n. 5558/2022 del Consiglio di Stato, richiamatadalla ricorrente, che limita la legittimazione processuale attiva e passivaNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026della società di gestione al periodo in cui riveste la relativa qualifica,e SGR ad una forma di rappresentanza organica quale quella intercorrentetra una società di capitali e il suo amministratore, la quale non ècongruente con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui il Fondo di investimento è privo di soggettivitàgiuridica.Inoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa ha esplicato l’attività gestoria, nonché dellaintestazione degli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità chedalla loro fruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anchela SGR abbia tratto un utile economico, sia pure indiretto. Alla luce di taliultime considerazioni, nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrentesecondo cui la persistente soggettività passiva tributaria della SGR in unperiodo in cui sia stata già sostituita da altra società di gestione o sia incorso la liquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost el’art. 36 del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenzadell’obbligazione tributaria in capo alla società e considerato altresì chel’impossibilità di accesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza nonsarebbero comunque circostanze opponibili all’AmministrazioneInfine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unNumero registro generale 3067/2023Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 17901/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire assunto idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.Il ricorso va pertanto rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000,00 euro percompensi professionali e in 200,00 euro per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 4.000,00 euro, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000,00 euro,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 17901/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris