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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07471/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da non illogica motivazione, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato lo scostamento dal minimo edittale e il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sul rilievo del dato ponderale elevato, pari a un kg. di hashish, ritenuto indice, in maniera non implausibile, dell'inserimento nell'ambiente del narcotraffico, nonché del precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da non illogica motivazione, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato lo scostamento dal minimo edittale e il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sul rilievo del dato ponderale elevato, pari a un kg. di hashish, ritenuto indice, in maniera non implausibile, dell'inserimento nell'ambiente del narcotraffico, nonché del precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris