CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23472/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIANNICOLASCARCIOLLA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2751 - controricorrente -avverso la sentenza n. 434/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/02/2024 R.G.N. 3144/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8297/2024Numero sezionale 2751/20261. [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dellNau mTe.rMo d.i Pra.c cEoltNa gEeRneGralYe 2 s34.7r2./l2.0,2 6Data pubblicazione 17/07/2026società di cui era stato dipendente, per il pagamento del TFR, dell’indennità sostitutiva dipermessi e ferie, del compenso per festività lavorate e dei ratei di tredicesima mensilità.2. Proposta opposizione da parte della società ingiunta, il ricorso venne parzialmenteaccolto con revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento di una minor somma;venne, inoltre, respinta la domanda riconvenzionale della società avente a oggetto larestituzione di un importo asseritamente erogato a titolo di prestito in favore dellavoratore.3. Interposto gravame da parte della società, la Corte d’appello di Roma, con lasentenza in questa sede impugnata, lo rigettava e confermava la pronuncia di primogrado.4. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base dicinque motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso; parte controricorrente hadepositato memorie.5. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato di depositare l’ordinanzanei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.I. Con il primo motivo la parte ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazioneapparente e apodittica e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 113, 115e 116 c.p.c.II. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si fa valere laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2729 c.c., 2719 c.c. e 437 c.p.c.,nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.III. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si eccepisce laviolazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 356 c.p.c., degli artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c. e deiprincipi di disponibilità delle prove offerte dalle parti, oltre che dell’art. 2729 c.c. (vizio diNumero registro generale 8297/2024Numero sezionale 2751/2026motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa delle circostanzeNu mreilroedvi arancctoilt a agein efrianlei2 3d47e2l/2la02 6Data pubblicazione 17/07/2026decisione e all’ammissibilità della riproposizione delle istanze istruttorie di primo grado).IV. Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.132 c.p.c. e all’art. 111 Cost., si censura la sentenza per non avere compensato le sommereciprocamente dovute tra le parti e condannato l’appellato alla restituzione degli importiversati in suo favore, avuto riguardo al dedotto prestito di € 1.650,00; ai sensi dell’art,360, comma 1, n. 3 c.p.c., si denuncia poi la violazione dell’art 112 c.p.c. e dell’art. 2033c.c., oltre che degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.V. Col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si censura la sentenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1quater,del d.p.r. n. 115/2002, per non essere stato riformato il capo della sentenza di primogrado di condanna alle spese di lite, pur essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, eper essersi condannata la società al pagamento di quelle del grado d’appello, conraddoppio del contributo unificato.2. Con il primo motivo, la parte innanzitutto si duole del fatto che la Corte territorialeabbia assunto, ai fini della quantificazione del TFR, il conteggio offerto dal lavoratore,disattendendo le risultanze del CUD e delle buste paga; inoltre, la stessa censura lasentenza per avere ritenuto inammissibile la doglianza fondata sul godimento di unmaggior numero di permessi e ferie rispetto a quelli maturati.3. Il motivo si palesa infondato, sotto entrambi i profili di doglianza, che pur valutatinon arrivano, in alcun modo, a scalfire, la ratio decidendi della pronuncia impugnata,fondata su corretti criteri di giudizio.4. Dalla motivazione emerge nitido il fondamento logico del convincimento che i giudicidi merito si sono formati in rapporto a tutte le questioni dibattute, alla luce dellaricostruzione dei fatti operata, e la sentenza d’appello offre, in questa prospettiva,adeguati e pertinenti ragguagli sull’iter logico che sorregge il rigetto di tutte le doglianzeformulate con il gravame.5. In particolare, quanto alla quantificazione del TFR, dalla lettura della sentenzagravata, emerge che in primo grado si era ritenuto che la voce “trasferta Italia” contenutanelle buste paga, piuttosto che costituire un rimborso spese, mascherava il compenso diun’ordinaria e aggiuntiva attività lavorativa, ragione per la quale tali importi si ritenevanoNumero registro generale 8297/2024Numero sezionale 2751/2026correttamente posti a base del calcolo del TFR; a fronte di ciò, la CoNrutmee rodd’iarapcpcoeltal lgoen geriaule d23ic47a2/v20a2 6Data pubblicazione 17/07/2026meramente oppositiva la censura mossa in parte qua alla sentenza di primo grado, attesoche, a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di prime cure, che aveva recepito ilcalcolo operato dal lavoratore, ritenendolo condivisibile e corretto, la società neppureaveva depositato un conteggio alternativo, né indicato quali trasferte avrebbe svoltol’appellato, al fine di dimostrare la genuinità della registrazione in busta paga della relativaindennità.6. Venendo alla censura che investe la statuizione di inammissibilità dell’appello nellaparte relativa al riconoscimento dell’indennità per permessi e/o ferie non goduti,nonostante la società avesse evidenziato come dall’ultima busta paga risultava ilgodimento da parte del lavoratore di permessi e ferie in misura superiore al dovuto, laCorte d’appello ha poi evidenziato come la doglianza non si confrontava con la motivazionedella sentenza appellata, fondata sull’esame dell’ultima busta paga da cui risultava unresiduo di n. 174,02 ore che, essendo poi il lavoratore stato sospeso e licenziato,sicuramente non erano state consumate; inoltre, la Corte territoriale condivideva e facevapropria la motivazione della sentenza di primo grado, a mente della quale quand’anchenegli anni precedenti vi fosse stato, con il consenso datoriale (la cui sussistenza nel casodi specie era incontestata), il godimento di permessi/ferie in misura superiore al dovuto,ciò non avrebbe comunque giustificato una richiesta di restituzione ex post, in quanto lalegge prevede il periodo minimo di riposo annuale irrinunciabile da parte del dipendente,ma nulla osta a che il datore di lavoro conceda un periodo superiore.7. Appare allora evidente come i giudici d’appello abbiano assolto all’obbligo prescrittodall’art. 111, sesto comma, Cost., nella nozione oggi specificata dal codice di rito (Cass.,S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n. 8053), per cui, ad avviso delCollegio, il motivo dev’essere disatteso.8. Col secondo motivo, la parte innanzitutto denuncia una violazione dell’art. 2697c.c., lamentando che sarebbe stato addossato alla società l’onere probatorio cheincombeva sul lavoratore; a tal proposito, si evidenzia come i giudici di merito avrebberoimputato alla stessa di non avere provato la veridicità delle trasferte, oltre che di avereomesso di elaborare un conteggio alternativo, laddove era il lavoratore a dover fornire laNumero registro generale 8297/2024Numero sezionale 2751/2026prova del fatto costitutivo del proprio diritto e, in particolare, dNeumlleoro dsi vraocclogltiamgeenenratleo2 3d47e2/l2l0a2 6Data pubblicazione 17/07/2026prestazione per un maggior numero di ore rispetto a quelle indicate nei cedolini.9. Ebbene, la censura non si confronta adeguatamente con la motivazione dellasentenza impugnata che, dopo avere condiviso e fatto proprie le argomentazioni dellapronuncia di primo grado, che aveva accertato come la voce “trasferta Italia”, piuttostoche riferirsi a un rimborso spese, celava la normale remunerazione di ore di lavoro svolte,rimarcava la natura meramente oppositiva delle censure della società che non avevaaddotto alcun argomento di segno contrario utile a confutare quella statuizione. È alloraevidente come non vi sia stato alcun sovvertimento della regola di riparto degli oneriprobatori di cui all’art. 2697 c.c., avendo la Corte condiviso l’apprezzamento del primogiudice che, in esito ad una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito algiudizio, aveva ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sul lavoratore, evidenziandocome detta valutazione neppure risultava scalfita dalle difese della società.10. Quanto alla censura mossa alle valutazioni della Corte d’appello sotto il profilo diuna presunta violazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni, avuto riguardo allamancata detrazione dell’assegno di € 2.000,00, osserva poi il Collegio come la stessa èinammissibile per difetto di interesse, alla luce dell’assorbente ratio decidendi dellapronuncia impugnata che ha ritenuto tale assegno relativo a competenze non oggetto deldecreto ingiuntivo (saldo busta paga del dicembre 2018 e acconto sulla tredicesimamensilità dello stesso anno) e come tale irrilevante ai fini del decidere.11. Il motivo è in conclusione inammissibile.12. Con il terzo motivo, la parte si duole della mancata ammissione e della ritenutainammissibilità della prova articolata al fine di dimostrare la richiesta da parte dellavoratore di un prestito avente a oggetto le somme poi trattenute in busta paga, provache se ammessa avrebbe invalidato, con giudizio di certezza e non di mera probabilità,l’efficacia delle risultanze istruttorie determinanti il convincimento del giudice di merito.13. Ebbene, si discorre della concessione del prestito di € 1.650,00, che a dire dellasocietà trovava conferma nella e-mail del 15.6.2018, documento a cui tuttavia la Corted’appello conferiva un’interpretazione di segno contrario, a mente della quale avendo ilresponsabile del personale dato atto che, nella busta paga di maggio, il lavoratore non sisarebbe visto scalare come acconto l’importo di € 1.000,00 netti, che sarebbe statoNumero registro generale 8297/2024Numero sezionale 2751/2026inserito come prestito (“le verrà inserito come prestito”), era chiaroNu mcehroed israi ctcorlatatgteanevrale d23i4 7u2n/20a2 6Data pubblicazione 17/07/2026apposizione meramente convenzionale, a fronte di somme corrisposte come accontiretributivi.14. La Corte ha anche accertato che la corresponsione di acconti in contanti era usualee che i dati riportati nelle buste paga non collimavano con le allegazioni della società, amente delle quali tale prestito sarebbe stato corrisposto prima per € 1.000,00 (a maggio2018) e poi per € 650,00 (a novembre dello stesso anno), laddove dalle stesse risultavail maggior importo da restituire di € 1.750,00, di cui € 1.450,00 a febbraio 2019 ed €100,00 mensili a novembre e dicembre 2018 e a gennaio 2019.15. I giudici di merito hanno poi sottolineato come le allegazioni della società eranooltremodo generiche circa le ragioni della richiesta e della concessione di tale prestito,anche alla luce di una serie di circostanze fattuali dagli stessi ritenute dissonanti, quali iltempo trascorso tra l’erogazione del prestito e l’inizio delle trattenute, avvenute a partireda sei mesi dopo e in coincidenza con la richiesta di altro prestito, e la dedotta modalitàdi corresponsione in contanti, piuttosto che con accredito sul conto corrente il che avrebbeconsentito di conservarne traccia.16. Alla luce di tale compendio di elementi indiziari – tenore letterale della mail del15.6.2018, discrasia tra allegazioni della società e indicazioni delle busta paga, indicazionenon genuina nelle stesse della voce “trasferta Italia”, frequente erogazione di acconti incontanti sulla retribuzione, mancata produzione dell’estratto conto della società al fine diconsentire al giudice di verificare l’effettiva concessione dei prestiti dedotti – in uno conla genericità delle allegazioni riconducibili alla società, la Corte, con accertamento di meritoin questa sede insindacabile, confermava la statuizione di primo grado in ordineall’insussistenza di un prestito tra le parti, irrilevante qualsivoglia ulterioreapprofondimento istruttorio di tipo costituendo.17. È quindi evidente come non sussista alcun vizio motivazionale, né risulta violataalcuna delle disposizioni di legge richiamate, apparendo la censura piuttosto volta aottenere una più proficua rivisitazione del materiale istruttorio, già ampiamente valutatodalla Corte territoriale, in questa sede inammissibile.18. Il quarto motivo con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la societàcensura la sentenza, in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost., per non avereNumero registro generale 8297/2024compensato le somme reciprocamente dovute tra le parti sempre in relaNzuimoenroes eazilo ndale2d7o51t/t20o2 6Numero di raccolta generale 23472/2026prestito di € 1.650,00, risulta assorbito dalla decisione resa in ordine al precedente motivo.Data pubblicazione 17/07/202619. Infine, con il quinto motivo si censura la sentenza per non avere compensato lespese del primo grado di giudizio, pur avendo revocato il decreto ingiuntivo, e per averecondannato la società appellante al pagamento di quelle del secondo grado, pur avendola Corte d’appello rigettato la domanda sulla base di ragioni diverse rispetto a quelle delprimo grado.20. Il motivo è con tutta evidenza infondato.21. Va in linea generale ricordato come Il sindacato di legittimità sulla statuizionerelativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di meritoabbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultatatotalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenutoalla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere (Cass. n. 27392/2025), per cui esula da tale sindacato e rientranel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità dicompensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che negli altricasi contemplati dall’art. 92 c.p.c. n quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. n.19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017; n. 4782 del 2020).22. Tanto premesso, osserva il Collegio che, quanto al primo grado, come già illustratodalla Corte d’appello, la mera revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamentodi un importo (di poco) inferiore non rendeva l’ingiungente parte soccombente, dovendosiguardare all’esito complessivo della lite, tanto più che nel caso specifico vi era stato ancheil rigetto della riconvenzionale della società; quanto poi al giudizio di appello la statuizionesulle spese appare adottata dalla Corte in perfetta aderenza alla regola di cui all’art. 91c.p.c., essendo state le stesse poste a carico della parte soccombente.23. Il ricorso deve essere in conclusione respinto.24. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.25. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstodovuto per il ricorso principale, ove dovuto.Numero registro generale 8297/2024 P.Q.MNumero di raccolta generale 23472/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di liteData pubblicazione 17/07/2026in favore del controricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi, in euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.6.2026.La PresidenteCarla Ponterio