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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03341/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio unico, rapp.te o succ.re di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA N. 100, presso lo studio dell'avvocatO [OSCURATO:PERSONA]1 'ORINO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3642/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] si vide accogliere dal Tribunale le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche quale rappresentante legale della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], di negatoria servitutis di passaggio e di condanna al risarcimento del danno per perdita di amenità del proprio fondo; - la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, chiamata a decidere sull'impugnckione dei convenuti, sovvertendo l'epilogo di primo grado, rigettò le domande del Pilato; ritenuto che il soccombente appellato ricorre avverso la senten:za d'appello sulla base di due motivi di dogliarka e che la controparte resiste con controricorso; osserva

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violaRione dell'art. 1073 cod. civ., "in rela:zione all'art. 113, 116 e 112 cpc - nullità della sentenza a norma dell'art. 360 n. 3 cpc".

Secondo l'assunto impugnatorio la Corte di merito aveva errato in diritto nella qualificafzione della domanda e in travisamento di fatto, per non avere considerato che si era "in presenza di un contratto che istituisce due diverse modalità di eserckio della servitù attraverso due autonomi varchi, che avrebbero dovuto sorgere distarkiati fra loro e che il titolare del fondo dominante avrebbe dovuto percorrere il suolo solo fino all'ingresso di ciascun varco".

Le servitù istituite, prosegue il ricorrente, erano due e non una sola.

I a decisione d'appello si poneva in contraiy-t(z, con le risultarke della prova orale e non aveva considerato che non era possibile aprire il secondo varco per la differen:za altimetrica fra i due fondi, con la conseguenza che trattavasi di una facoltà stabilita per contratto, ma inutilmente.

Ric. 2021 n. 03209 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -2- T a doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità.

1.1.1. La sentenza impugnata, precisato che la servitù di cui si discute era stata costituita per contratto da [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell'odierno ricorrente) in favore di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell'odierno resistente), che il titolo prevedeva estensione del transito fino al confine del fondo dominante, con facoltà del proprietario di quest'ultimo di aprire due varchi e che il primo dei due varchi era stato aperto nell'immediatezza e veniva utilizzato sistematicamente, afferma che si era in presenza di un uso limitato della servitù, passibile di espansione in ogni momento, che non restringeva la portata del diritto reale (art. 1075 cod. civ.), il quale restava regolata dal titolo costitutivo e, pertanto, l'eccezione di prescrizione per non uso ventennale era infondata.

Il ricorrente prospetta una ricostruzione fa' ttuale in contrasto con il titolo siccome interpretato dalla Corte di merito e sollecita un improprio riesame delle risultanze probatorie.

Nonostante gli sforzi argomentativi di parte ricorrente la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito.

In quanto, 'L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 3 dell'ad. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme assedtamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo Ric. 2021 n. 03209 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -3- e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di nomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo proipettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella Jpecie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)" (Sez. 2, n. 18587, 29/1012012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Se. 6-3, n. 2988, 7 / 2/ 2013).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del Atto che fosse stata privilegiata l'altra (Se. 3, n. 24539, 20/1112009, Rv. 610944; conio- rmi: Se. 1, n. 16254, 2519 / 2012, Rv. 623697; Se. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11 / 2017, Rv. 646063).

In altri termini, deve affermarsi che non può essere in questa sede censurato il risultato più o meno opinabile, ma non dell'interpretazione del negozio operato dal giudice, bensì gli strumenti ermeneutici utilizzati, i quali debbono conformarsi alle indicazioni di legge.

Sulla base dell'interpretazione della clausola negoziale (riportata dalla Corte di Napoli) la sentenza impugnata, giunta alla conclusione che si era in presenza di un'unica servitù, fa corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale l'uso parzle della servitù, anche se protratto nel Ric. 2021 n. 03209 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -4- tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rfipetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione (Sez. 2, n. 20462, 2319/ 2009,Rv. 610232).

1.1.2. P, appena il caso di soggiungere che la pretesa di un riesame dello scrutinio probatorio davanti a questa Corte è palesemente inammissibile.

Il ricorrente mira a un improprio riesame di merito, cosicché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal <giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Se. 6, n. 27000, 27 /121 2016,1U. 642299).

1.1.3. Infine, è bene chiarire, che la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento 'attuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo,

5. U. n. 23373,12111 /2020,Ry. 639439).

2. Con il secondo motivo il Pilato denuncia nullità della sentenza, "in relazione all'art. 113 e 116 cpc all'art. 872 c.c.", assumendo che il Tribunale aveva correttamente condannato il Mattera al risarcimento del danno per gli abusi edilizi da quest'ultimo consumati, che avevano portato a una radicale trasformazione del fondo del medesimo, con perdita di veduta e uso più intenso della servitù di passaggio ai danni dell'esponente.

La Corte di Napoli, senza disconoscere il contenuto dei documenti dimostranti gli abusi, aveva riformato la statuizione di primo grado sul presupposto che i predetti abusi fossero stati sanati. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03209 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -5- questa in contrasto con la giuriiprudenza di legittimità, secondo la quale la sanatoria amministrativa non elimina il danno procurato a terzi.

2.1. Anche questa seconda doglianza è inammissibile.

La sentenza d'appello afferma il pieno diritto di collocazione della rete di recinzione sul confine, senza che con ciò si procuri nocumento alla veduta o si compia atto emulativo.

Inoltre, chiarisce che per contratto era stato stabilito che "detta servitù comprende anche il diritto di far passare a regola d'arte cavi e tubi di ogni genere ed a distanza non legale dalla finitima proprietà e vale anche per le costruzioni di qualsiasi uso e destinazione che saranno realizzate sul terreno acquistato".

Da ciò la sentenza trae il convincimento che per disciplina convenzionale erano state autorizzate 9e costruzioni di qualsiasi uso e destinazione che saranno realizzate sul terreno acquistato".

Il motivo non attinge l'esposta ratio decidendi, con la conseguente sua intangibilità.

3. Di conseguenza, siccome affermato dalle

5. U. (sent. n. 7155, 211 3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. sebbene sia Iondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 - c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della diiposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'eiprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà Ric. 2021 n. 03209 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -6- atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio unico, rapp.te o succ.re di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA N. 100, presso lo studio dell'avvocatO [OSCURATO:PERSONA]1 'ORINO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3642/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] si vide accogliere dal Tribunale le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche quale rappresentante legale della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], di negatoria servitutis di passaggio e di condanna al risarcimento del danno per perdita di amenità del proprio fondo; - la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, chiamata a decidere sull'impugnckione dei convenuti, sovvertendo l'epilogo di primo grado, rigettò le domande del Pilato; ritenuto che il soccombente appellato ricorre avverso la senten:za d'appello sulla base di due motivi di dogliarka e che la controparte resiste con controricorso; osserva 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violaRione dell'art. 1073 cod. civ., "in rela:zione all'art. 113, 116 e 112 cpc - nullità della sentenza a norma dell'art. 360 n. 3 cpc". Secondo l'assunto impugnatorio la Corte di merito aveva errato in diritto nella qualificafzione della domanda e in travisamento di fatto, per non avere considerato che si era "in presenza di un contratto che istituisce due diverse modalità di eserckio della servitù attraverso due autonomi varchi, che avrebbero dovuto sorgere distarkiati fra loro e che il titolare del fondo dominante avrebbe dovuto percorrere il suolo solo fino all'ingresso di ciascun varco". Le servitù istituite, prosegue il ricorrente, erano due e non una sola. I a decisione d'appello si poneva in contraiy-t(z, con le risultarke della prova orale e non aveva considerato che non era possibile aprire il secondo varco per la differen:za altimetrica fra i due fondi, con la conseguenza che trattavasi di una facoltà stabilita per contratto, ma inutilmente. Ric. 2021 n. 03209 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- T a doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità. 1.1.1. La sentenza impugnata, precisato che la servitù di cui si discute era stata costituita per contratto da [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell'odierno ricorrente) in favore di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell'odierno resistente), che il titolo prevedeva estensione del transito fino al confine del fondo dominante, con facoltà del proprietario di quest'ultimo di aprire due varchi e che il primo dei due varchi era stato aperto nell'immediatezza e veniva utilizzato sistematicamente, afferma che si era in presenza di un uso limitato della servitù, passibile di espansione in ogni momento, che non restringeva la portata del diritto reale (art. 1075 cod. civ.), il quale restava regolata dal titolo costitutivo e, pertanto, l'eccezione di prescrizione per non uso ventennale era infondata. Il ricorrente prospetta una ricostruzione fa' ttuale in contrasto con il titolo siccome interpretato dalla Corte di merito e sollecita un improprio riesame delle risultanze probatorie. Nonostante gli sforzi argomentativi di parte ricorrente la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito. In quanto, 'L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 3 dell'ad. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme assedtamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo Ric. 2021 n. 03209 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -3- e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di nomentazioni illogiche od insufficienti. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo proipettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella Jpecie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)" (Sez. 2, n. 18587, 29/1012012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Se. 6-3, n. 2988, 7 / 2/ 2013). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del Atto che fosse stata privilegiata l'altra (Se. 3, n. 24539, 20/1112009, Rv. 610944; conio- rmi: Se. 1, n. 16254, 2519 / 2012, Rv. 623697; Se. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11 / 2017, Rv. 646063). In altri termini, deve affermarsi che non può essere in questa sede censurato il risultato più o meno opinabile, ma non dell'interpretazione del negozio operato dal giudice, bensì gli strumenti ermeneutici utilizzati, i quali debbono conformarsi alle indicazioni di legge. Sulla base dell'interpretazione della clausola negoziale (riportata dalla Corte di Napoli) la sentenza impugnata, giunta alla conclusione che si era in presenza di un'unica servitù, fa corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale l'uso parzle della servitù, anche se protratto nel Ric. 2021 n. 03209 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -4- tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rfipetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione (Sez. 2, n. 20462, 2319/ 2009,Rv. 610232). 1.1.2. P, appena il caso di soggiungere che la pretesa di un riesame dello scrutinio probatorio davanti a questa Corte è palesemente inammissibile. Il ricorrente mira a un improprio riesame di merito, cosicché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal <giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Se. 6, n. 27000, 27 /121 2016,1U. 642299). 1.1.3. Infine, è bene chiarire, che la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento 'attuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, 5. U. n. 23373,12111 /2020,Ry. 639439). 2. Con il secondo motivo il Pilato denuncia nullità della sentenza, "in relazione all'art. 113 e 116 cpc all'art. 872 c.c.", assumendo che il Tribunale aveva correttamente condannato il Mattera al risarcimento del danno per gli abusi edilizi da quest'ultimo consumati, che avevano portato a una radicale trasformazione del fondo del medesimo, con perdita di veduta e uso più intenso della servitù di passaggio ai danni dell'esponente. La Corte di Napoli, senza disconoscere il contenuto dei documenti dimostranti gli abusi, aveva riformato la statuizione di primo grado sul presupposto che i predetti abusi fossero stati sanati. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03209 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -5- questa in contrasto con la giuriiprudenza di legittimità, secondo la quale la sanatoria amministrativa non elimina il danno procurato a terzi. 2.1. Anche questa seconda doglianza è inammissibile. La sentenza d'appello afferma il pieno diritto di collocazione della rete di recinzione sul confine, senza che con ciò si procuri nocumento alla veduta o si compia atto emulativo. Inoltre, chiarisce che per contratto era stato stabilito che "detta servitù comprende anche il diritto di far passare a regola d'arte cavi e tubi di ogni genere ed a distanza non legale dalla finitima proprietà e vale anche per le costruzioni di qualsiasi uso e destinazione che saranno realizzate sul terreno acquistato". Da ciò la sentenza trae il convincimento che per disciplina convenzionale erano state autorizzate 9e costruzioni di qualsiasi uso e destinazione che saranno realizzate sul terreno acquistato". Il motivo non attinge l'esposta ratio decidendi, con la conseguente sua intangibilità. 3. Di conseguenza, siccome affermato dalle 5. U. (sent. n. 7155, 211 3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. sebbene sia Iondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 - c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della diiposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'eiprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà Ric. 2021 n. 03209 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -6- atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr
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