CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 35068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere Rel . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 27450/2019 promosso da Industria T essile D i [OSCURATO:SOCIETA]. , in per s ona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio a Napoli, via U. Niutta 36, in virtù di procura speciale a margine del ricorso; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro temporee [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro temporeDabizzi Valerio; intimati avverso l’ordinanza n. 26300/2018della Corte Suprema di cassazione, pubblicata il 18/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 26300 del 2018, questa Corte ha respinto l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] D i [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 82 del 2014, che aveva rigettato il reclamo proposto contro la propria dichiarazione fallimento, pronunciata dal Tribunale di Napoli su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26300 del 18/10/2018). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. nei confronti della decisione di questa Corte, deducendo di avere rinvenuto una sentenza del Tribunale di Napoli (la sentenza n. 6450 del 2015) , pronunciata tra il fallimento e la [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della società fallita, dalla quale si evinceva che quest’ultima non si trovava in una condizione di insolvenza, ma di temporanea difficoltà economica, derivante dal contenzioso con quest’ultima creditrice. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Parte ricorrente ha dedotto che la sentenza del Tribunale n. 6450 del 2015, pubblicata il 30/04/2015, pronunciata tra il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] D i [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. , forni sce la dimostrazione del fatto che la società fallita non si trovava in una condizione di insolvenza, ma di temporanea difficoltà economica, derivante dal contenzioso in atto con la menzionata creditrice, proprio come dedotto nelprimo motivo di ricorso per cassazione, respinto con la statuizione in questa sede impugnata. 2.Il ricorso è inammissibile. Com’è noto, l’art. 391 bis c.p.c. consente l’impugnazione delle sentenze o delle ordinanze della Corte di cassazione per revocazione, se affetteda errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Solo nel caso incui il giudice di legittimità, dopo aver cassato la decisione impugnata, statuisca anche nel merito ( come previsto dall’art. 384, comma 2, c.p.c.), il provvedimento con il quale è assunta la decisione di merito è impugnabile per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, nn. 1, 2, 3, e 6, c.p.c. Nel caso di specie, non si è verifica ta tale evenienza, poiché l’ordinanza oggetto della richiesta revocazione ha respinto il ricorso per cassazione(negli stessi termini, v. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 31265 del 04/12/2018). 3. In conclusione, deve essere dichiarat a l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimasti intimati. 5.In virtù del disposto dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam