CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 23260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26086/2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO D I L ’A QUILA n. 1639/2017depositata il 14/09 /201 7 . Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 22/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 2di 5 – RG 26 086 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sposata e poi separata con sentenza passata in giu- dicato da [OSCURATO:PERSONA], conveniva quest’ultimo dinanzi al Tribu- nale di Teramo per lo scioglimento della comunione legaledi beni (oltre ad immobili, risparmi depositati su un conto corrente bancario cointe- stato, con annesso deposito titoli). In primo grado veniva accolta la domanda, sciolta la comunione legale, accertato un credito dell’attrice di € 182.851,57 e condannato il convenuto alla restituzione. Inoltre, veniva assegnata all’attrice la proprietà esclusiva di alcunibeni immo- bili, previo scomputo della cifra di € 75.750 dall’ammontare d e l suo credito. In secondo grado è stato accolto il motivo di appello con cui il con- venuto lamentava la violazione dell’art. 177 co. 1 lett. c) c.c., ove si prevede che costituiscono oggetto della comunione i proventi dell’atti- vità separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comu- nione non siano stati consumati. La Corte di appello ha rilevato che il Tribunale non si era limitato alla divisione del saldo presente sul conto corrente bancario, bensì aveva computato anche le somme prelevate dal marito dal gennaio 1998al dicembre 1999 , prima del passaggio in giudicato (nel 2004)della sentenza di separazione. Pertanto, ha dispo- sto che la metà dell’importo prelevato fosse restituita all’attricee riget- tato la domanda di restituzione proposta da quest’ultima. Ricorre in cassazione l’attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il convenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di considerare il fatto (documentato e mai contestato) che le somme prelevate da PietroDi Salvatore tra il marzo 1998 ed il dicem- bre 1999 dal libretto di deposito cointestato provenivano da 3di 5 – RG 26 086 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. investimenti su titoli(parimenti cointestati), i quali sono oggetto di co- munione immediata ex art. 177 lett. a), poiché costituiscono acquisti compiutidurante il matrimonio. Si deduce quindi l’errore della mancata applicazionedella lett. a), invece della lett. c) dell’art. 177 c.c. Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello si sia limitata a menzionare nell’esposizione dei fatti di causa gli investimenti depo- sitati nel dossier titolicointestato presso l’istituto di credito, senza pon- derarne la rilevanza giuridica ai fini dell’applicazione della lett. a) dell’art. 177 c.c. Si deduce omesso esame circa fatto decisivo. 2. –I due motiv i sono da esaminare congiuntamente, poiché si im- plicano reciprocamente. Essi sono fondati. Nell’esposizione dei fatti di causa (p. 2), la Corte di appello ha rile- vatoche i coniugi erano «cointestatari di un libretto di risparmio acceso presso la Banca di Roma di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto,sul quale erano depositati ingenti somme; […] ancora, erano cointestatari di altri ri- sparmi depositati e libretti vari nonché di un deposito titoli presso il medesimo Istituto». Nell’argomentare le ragioni della decisione di ri- forma della sentenza di primo grado (p. 10), la Corte territoriale ha tuttavia invocato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sulla base dell’art. 177 lett. c) c.c., esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separatasvolta da ciascuno dei coniugi e consu- mati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. A tale proposito, la Corte di appello ha consideratoin particolare Cass. 2597/2006, ove questa Corte si confrontacon il pre- cedente orientamento,che estendeva la comunione ai proventi consu- mati anteriormente allo scioglimentodei quali non fosse stato provato l’impiego per fini familiari, e si individua come contrappeso una serie dirimedi nei confronti del coniuge poco solidale, tra i quali in particolare 4di 5 – RG 26 086 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’art. 193 co. 2 c.c., cioè la richiesta della separazione giudiziale dei beni (conformi sul punto, Cass. 21648/2010, 5652/2017 e, in prece- denza, Cass. 13441/2003). 3. -Senonché, la precomprensione relativa all’esistenza di tale orien- tamento giurisprudenziale e la consapevolezza della sua potenziale ri- levanza a decidere il caso di specie ha ristretto prematuramente il campo di oscillazionedi quell’«andirivieni dello sguardo» tra i parametri normativi e la fisionomia del caso di specie da decidere, che presiede all’applicazionedel diritto. In particolare, il fascio di luce normativa che il parametro ha proiettato sul concreto stato delle cose ha messo in zona d’ombra un tratto specifico di queste ultime, che dovrà essere adeguatamentevalutato in sede di giudizio di rinvio: il fatto che il conto corrente bancario, il deposito titoli e i libretti di risparmiofossero inte- statiad entrambi i coniugi. Infatti, in quell’andirivieni dello sguardo tra il fatto e il diritto, le fonti di illuminazione sono due, sono collocate su ciascuno dei due frontie proiettano fasci di luce indirizzati l’un verso l’altro, che devono essere sapientemente miscelatidal giudice (come interprete/applicatore). Nel caso di specie, è quel tratto della vicenda di vitaindebitamente messo in ombra (la cointestazionedel conto corrente bancario ) ad illuminare il parametro normativo da applicare: la cointestazione dei titoli anche all'altro coniuge costituisce «indic[e]inequivoc[o] della volontà di met- tere in comune l'acquisto, con conseguente appartenenza dei titoli alla comunione» (così, Cass. 24061/2008). Nello stesso senso si consideri che «il titololegittimante la […] restituzione si rinviene […] non solo nello scioglimento della comunione legale e nella divisione dei beni in essa compresi, ma[anche] nella circostanza che uno dei coniugi abbia prelevato dal deposito bancario […] somme di appartenenza dell'altro per effetto della stessa cointestazione» (così, Cass. 19015/2019). In 5di 5 – RG 26 086 /2017 – S2 – PU 22/03/2023 (1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. apicibus, si veda anche lo stesso art. 1854 c.c. («Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati credi- tori o debitori in solido dei saldi del conto») in combinazione con l’art.1298 c.c. («Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi»). 4. – È accolto il ricorso per cassazione , cassata la sentenza impu- gnata e rinviata la causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di le- gittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, a