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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 29104/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 3/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 18/11/2021 con cui il Ministro della Giustizia ha disposto, nei suoi confronti, la proroga del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. nonché il reclamo proposto, in data 5/09/2022, avverso il silenzio-rifiuto relativo alla istanza di revoca anticipata del regime differenziato, avanzata personalmente dallo stesso detenuto in data 2/08/2022.

2. Zagaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha rispcsto alle doglianze mosse da Zagaria con il reclamo avverso il silenzio-rifiuto da parte del Ministro della Giustizia; reclamo deciso dal Tribunale ciii sorveglianza di Roma nella stessa camera di consiglio fissata per deliberare sul reclamo avverso il decreto di proroga, ma di cui non verrebbe fatto il minimo cenno nella ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione.

Si rappresenta, infatti, che cori il reclamo avverso il silenzio-rifiuto egli non solo aveva evidenziato la non veridicità del contenuto delle notizie inserite nel decreto di proroga, con richiesta di inoltro alla competente procura della Repubblica per falso, ma soprattutto chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale, non presa in considerazione dall'organo adito.

Di tutta la documentazione, ma in particolare del reclamo in sé, non viene fatta menzione nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma se non nella prima parte, descrittiva dell'oggetto dei procedimenti, dove si legge «2) impugnazione in data 5.09.2022 del silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia sull'istanza di revoca anticipata del regime differenziato, inoltrata dall'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e nelle poche righe della pag.

5. Ciò che integrerebbe un'ipotesi di mancanza di motivazione, che secondo la giurisprudenza di legittimità «rileva anche in riferimento alle specifiche contestazioni articolate nel reclamo [...] che non hanno ricevuto replica da parte del Tribunale di Sorveglianza» (Sez. 1, n. 33735 del 5/07/2018, Vottari).

L'ordinanza impugnata meriterebbe censura anche per l'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa in relazione all'assenza dei presupposti per la proroga del regime detentivo differenziato in capo a Zagaria (ci si riferisce allo sblocco della corrispondenza trattenuta, all'annullamento delle sanzioni disciplinari, all'archiviazione da parte della Procura di Sassari per fatti dell'aprile 2021, alla documentazione fiscale-tributaria dei familiari di Zagaria, all'assenza di contatti visivi e telefonici con i familiari), analogamente a quanto disposto dalla Corte di cassazione in analoghe situazioni.

In conclusione, nel caso in esame i presupposti previsti dall'art. 41-bis Ord. pen. per la proroga del regime detentivo speciale sarebbero stati del tutto assenti.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio con riferimento alla valorizzazione della relazione comportamentale inviata dall'istituto penitenziario.

La difesa, in apertura della discussione in camera di consiglio, avrebbe chiesto espressamente se vi fosse in atti la relazione di sintesi; e di fronte alla risposta negativa avrebbe chiesto di rinviare la discussione per poterla acquisire, ricevendo, anche in tal caso, risposta negativa.

Tuttavia, a pag. 5 del provvedimento si farebbe riferimento a tale documento, benché pervenuto dopo la trattazione dell'udienza e nelle more dello scioglimento della riserva, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità della decisione ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 52620/2017, Gallone).

3. In data 7/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 2/05/2023 sono pervenuti motivi nuovi proposti dal ricorrente, con cui si ribadiscono i temi già posti a fondamento del ricorso originario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32:337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720-01).2.1.

Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, esso è delineato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).

È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, il quale, dunque, non può trovare ingresso in questa sede (Sez. 1, n. 48427 del 6/07/2017).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, con il primo motivo, il ricorso deduce l'omessa valutazione, da parte del Tribunale capitolino, del reclamo proposto dal detenuto, in data 5/09/2022, avverso il silenzio-rifiuto relativo alla istanza di revoca anticipata del regime differenziato, proposta dallo stesso Zagaria in data 2/08/2022.

La censura è infondata.

Ad onta della estrema sinteticità della motivazione sul punto, il Collegio ha comunque valutato le doglianze espresse con il reclamo avverso il silenzio-rifiuto, il cui contenuto era, nella sostanza, meramente reiterativo rispetto a quello formulato avverso il decreto di proroga del regime differenziato; sicché le ragioni che hanno portato alla reiezione di quest'ultimo, sostanzialmerce sovrapponibili a quelle che rendevano inaccoglibile il primo, consentono di ritenere infondato il presente profilo di doglianza.

4. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce, invece, la violazione del contraddittorio rispetto alla valutazione de*x contenuti della relazione di sintesi dell'istituto penitenziario in cui Zagaria era ristretto, pervenuta al Tribunale di sorveglianza soltanto dopo la trattazione della udienza e nelle more dello scioglimento della riserva.

Benché la circostanza dedotta risulti, per tabulas, dal testo del provvedimento impugnato, anche tale motivo di ricorso è però infondato.Infatti, la difesa non ha in realtà precisato in che modo la mancata conoscenza della predetta relazione (e, all'opposto, il riferimento a essa contenuto nell'ordinanza oggetto di ricorso) abbia determinato un vulnus alle ragioni del detenuto.

Invero, secondo quanto emerge dal testo del provvedimento, i contenuti della relazione sono rimasti del tutto eccentrici rispetto alla decisione assunta dal Tribunale, atteso che le circostanze riferite in tale documento concernevano un colloquio visivo con i familiari dell'agosto 2022, l'assenza di contatti telefonici con i congiunti e la situazione finanziaria del detenuto; dati del tutto irrilevanti rispetto alle ragioni che hanno condotto al rigetto del reclamo, connesse alla estrema pericolosità di Zagaria (fondata su una biografia criminale estremamente significativa, contrassegnata da condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in plurimi omicidi con l'aggravante prevista dall'art. 7, dl. n. 152 del 1991, nonché sulla posizione apicale rivestita all'interno del gruppo camorristico di appartenenza); alla accertata operatività del cd, clan dei casalesi, sodalizio camorristico di provenienza, tratta da recenti operazioni investigative e da provvedimenti cautelari e patrimoniali nei confronti di soggetti affiliati , alleati o vicini al gruppo criminale, dettagliatamente indicati nelle note informative della Direzione distrettuale antimafia di Napoli del 7/09/2021 e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo del 23/09/2021, nonché nella nota informativa della Direzione investigativa antimafia del 16/11/2021; alla concreta possibilità di ristabilire i collegamenti con tale organizzazione criminale in caso di caducazione del regime differenziato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 3/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 18/11/2021 con cui il Ministro della Giustizia ha disposto, nei suoi confronti, la proroga del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. nonché il reclamo proposto, in data 5/09/2022, avverso il silenzio-rifiuto relativo alla istanza di revoca anticipata del regime differenziato, avanzata personalmente dallo stesso detenuto in data 2/08/2022. 2. Zagaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha rispcsto alle doglianze mosse da Zagaria con il reclamo avverso il silenzio-rifiuto da parte del Ministro della Giustizia; reclamo deciso dal Tribunale ciii sorveglianza di Roma nella stessa camera di consiglio fissata per deliberare sul reclamo avverso il decreto di proroga, ma di cui non verrebbe fatto il minimo cenno nella ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione. Si rappresenta, infatti, che cori il reclamo avverso il silenzio-rifiuto egli non solo aveva evidenziato la non veridicità del contenuto delle notizie inserite nel decreto di proroga, con richiesta di inoltro alla competente procura della Repubblica per falso, ma soprattutto chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale, non presa in considerazione dall'organo adito. Di tutta la documentazione, ma in particolare del reclamo in sé, non viene fatta menzione nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma se non nella prima parte, descrittiva dell'oggetto dei procedimenti, dove si legge «2) impugnazione in data 5.09.2022 del silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia sull'istanza di revoca anticipata del regime differenziato, inoltrata dall'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e nelle poche righe della pag. 5. Ciò che integrerebbe un'ipotesi di mancanza di motivazione, che secondo la giurisprudenza di legittimità «rileva anche in riferimento alle specifiche contestazioni articolate nel reclamo [...] che non hanno ricevuto replica da parte del Tribunale di Sorveglianza» (Sez. 1, n. 33735 del 5/07/2018, Vottari). L'ordinanza impugnata meriterebbe censura anche per l'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa in relazione all'assenza dei presupposti per la proroga del regime detentivo differenziato in capo a Zagaria (ci si riferisce allo sblocco della corrispondenza trattenuta, all'annullamento delle sanzioni disciplinari, all'archiviazione da parte della Procura di Sassari per fatti dell'aprile 2021, alla documentazione fiscale-tributaria dei familiari di Zagaria, all'assenza di contatti visivi e telefonici con i familiari), analogamente a quanto disposto dalla Corte di cassazione in analoghe situazioni. In conclusione, nel caso in esame i presupposti previsti dall'art. 41-bis Ord. pen. per la proroga del regime detentivo speciale sarebbero stati del tutto assenti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio con riferimento alla valorizzazione della relazione comportamentale inviata dall'istituto penitenziario. La difesa, in apertura della discussione in camera di consiglio, avrebbe chiesto espressamente se vi fosse in atti la relazione di sintesi; e di fronte alla risposta negativa avrebbe chiesto di rinviare la discussione per poterla acquisire, ricevendo, anche in tal caso, risposta negativa. Tuttavia, a pag. 5 del provvedimento si farebbe riferimento a tale documento, benché pervenuto dopo la trattazione dell'udienza e nelle more dello scioglimento della riserva, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità della decisione ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 52620/2017, Gallone). 3. In data 7/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 2/05/2023 sono pervenuti motivi nuovi proposti dal ricorrente, con cui si ribadiscono i temi già posti a fondamento del ricorso originario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32:337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720-01).2.1. Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, esso è delineato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, il quale, dunque, non può trovare ingresso in questa sede (Sez. 1, n. 48427 del 6/07/2017). 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, con il primo motivo, il ricorso deduce l'omessa valutazione, da parte del Tribunale capitolino, del reclamo proposto dal detenuto, in data 5/09/2022, avverso il silenzio-rifiuto relativo alla istanza di revoca anticipata del regime differenziato, proposta dallo stesso Zagaria in data 2/08/2022. La censura è infondata. Ad onta della estrema sinteticità della motivazione sul punto, il Collegio ha comunque valutato le doglianze espresse con il reclamo avverso il silenzio-rifiuto, il cui contenuto era, nella sostanza, meramente reiterativo rispetto a quello formulato avverso il decreto di proroga del regime differenziato; sicché le ragioni che hanno portato alla reiezione di quest'ultimo, sostanzialmerce sovrapponibili a quelle che rendevano inaccoglibile il primo, consentono di ritenere infondato il presente profilo di doglianza. 4. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce, invece, la violazione del contraddittorio rispetto alla valutazione de*x contenuti della relazione di sintesi dell'istituto penitenziario in cui Zagaria era ristretto, pervenuta al Tribunale di sorveglianza soltanto dopo la trattazione della udienza e nelle more dello scioglimento della riserva. Benché la circostanza dedotta risulti, per tabulas, dal testo del provvedimento impugnato, anche tale motivo di ricorso è però infondato.Infatti, la difesa non ha in realtà precisato in che modo la mancata conoscenza della predetta relazione (e, all'opposto, il riferimento a essa contenuto nell'ordinanza oggetto di ricorso) abbia determinato un vulnus alle ragioni del detenuto. Invero, secondo quanto emerge dal testo del provvedimento, i contenuti della relazione sono rimasti del tutto eccentrici rispetto alla decisione assunta dal Tribunale, atteso che le circostanze riferite in tale documento concernevano un colloquio visivo con i familiari dell'agosto 2022, l'assenza di contatti telefonici con i congiunti e la situazione finanziaria del detenuto; dati del tutto irrilevanti rispetto alle ragioni che hanno condotto al rigetto del reclamo, connesse alla estrema pericolosità di Zagaria (fondata su una biografia criminale estremamente significativa, contrassegnata da condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in plurimi omicidi con l'aggravante prevista dall'art. 7, dl. n. 152 del 1991, nonché sulla posizione apicale rivestita all'interno del gruppo camorristico di appartenenza); alla accertata operatività del cd, clan dei casalesi, sodalizio camorristico di provenienza, tratta da recenti operazioni investigative e da provvedimenti cautelari e patrimoniali nei confronti di soggetti affiliati , alleati o vicini al gruppo criminale, dettagliatamente indicati nelle note informative della Direzione distrettuale antimafia di Napoli del 7/09/2021 e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo del 23/09/2021, nonché nella nota informativa della Direzione investigativa antimafia del 16/11/2021; alla concreta possibilità di ristabilire i collegamenti con tale organizzazione criminale in caso di caducazione del regime differenziato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rige
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