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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 09014/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BERGAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GIP del Tribunale di Bergamo, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- lah, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., gli applicava, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, unificati reati sotto il vincolo della continuazione e diminuita la pe- na per il rito prescelto, la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed eu- ro seimila di multa in relazione alla detenzione al dine di spaccio e a molteplici cessioni a terzi di cocaina ed eroina commessi in Cortenuova (BG) dal febbraio 2016 fino al febbraio 2018.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di Appel- lo di Brescia, lamentando, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att.. cod. proc. pen., la violazione dell'art. 86 Dpr. 309/90 in relazione alla mancata espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Il PG ricorrente evidenzia che all'imputato, cittadino straniero (del regno del Marocco) e che dall'allegata comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Bergamo, non risulta avere presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana, è stata applicata la pena non condizionalmente sospesa della reclusione per il rea- to previsto dall'art. 73, co.5 DPR 309/90.

La sentenza - si legge in ricorso- si riferisce ad un'attività di spaccio di so- stanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, che, sia pure relativa a quantitati- vi ogni volta modesti sul piano ponderale, si è protratta nel tempo (dal febbraio 2016 al febbraio 2018) e si è svolta nei confronti di 21 diversi acquirenti.

Va ag- giunto che il Sadiri risulta gravato da un precedente specifico (sentenza di con- danna alla reclusione di dieci mesi del 1.6.2018 del Tribunale di Bergamo, irre- vocabile dal 3.3.2019, dopo la conferma della Corte di Appello di Brescia), cui si è aggiunta la sentenza del 1.1.2020 del Tribunale di Bergamo che ha applicato un aumento di pena di mesi tre di reclusione per ulteriori episodi legati dal vinco- lo della continuazione a quelli precedenti.

Si sarebbe, pertanto, di fronte ad una situazione in cui è evidente la capacità a delinquere dell'imputato nel settore del traffico illecito di stupefacenti.

Sussistevano, quindi, i presupposti di fatto (pericolosità sociale) e di diritto (condanna per un delitto in materia di stupefacenti) per l'applicazione della misu- ra di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello stato ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990 N. 309.

Ci si duole, però, che il giudice del patteggiamento abbia omesso di applica- re la misura, nemmeno motivando in merito alla sussistenza od alla insussisten- za della pericolosità sociale.

E si ricorda come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il rapporto di specialità dell'art. 86 D.P.R 9 ottobre 1990 N. 309 ri- spetto alla analoga misura di sicurezza prevista dall'art. 235 cod. pen., che ha carattere facoltativo, mentre in materia di stupefacenti la misura de quo riveste carattere obbligatorio in presenza della pericolosità sociale del condannato.

Ne consegue che, anche in caso di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., la legge impone al giudice di procedere ad una valutazione esplicita della pericolosi- tà sociale, anche nella ipotesi (ma non sarebbe questo il caso) che la stessa sia negativa e ne consegua la mancata applicazione della misura di sicurezza (il ri- chiamo è a Sez. 4, n. 292/2019).

Chiede, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata relati- vamente al punto in questione, con ogni conseguente statuizione.

3. Il PG presso questa Corte di legittimità in data 10/1/2022 ha rassegna- to le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'espulsione rin- viando sul punto al Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Brescia è fondato e, per i motivi che si andranno ad esplicitare, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in merito all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (art. 86 DPR 309/90), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.

2. Il ricorso è ammissibile, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che - la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, co. 2- bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

Un. n. 21368 del 26/9/2019 dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

Come dire che, alla nozione di illegalità della misura di sicurezza, è da ricon- durre anche l'ipotesi di omessa applicazione con la sentenza di patteggiamento della misura di sicurezza obbligatoria, ritenendosi ammissibile il ricorso per cas- sazione del pubblico ministero volto a denunciarla, perché incidente sul comples- sivo trattamento sanzionatorio e perciò rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost. (cfr. Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275530 e Sez. 4, n. 13599 del 26/2/2019, Attash, Rv. 276255 proprio con riguardo proprio alla espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 DPR n. 309/1990).

3. Nel caso in esame, l'imputato, ha chiesto ed ottenuto che gli si applicas- se, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90.

Il corredo premiale previsto per il rito di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., non contempla, per il caso di applicazione di una pena detentiva superiore a due anni, come nella specie, l'esonero dal pagamento delle spese del procedi- mento, né dall'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (vedi art. 445 co. 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 12 giungo 2003, n. 134).

L'art. 86 DPR. 309/90 dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dai precedenti artt. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma di tale articolo, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere alla condanna, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, l'ordine di espulsione, eseguibi- le a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra.

Si è, anche, chiarito che l'art.86, co. 1 DPR 309/90 si riferisce anche all'art. 73, comma 5, dello stesso d.P.R. (reato che viene in evidenza nella specie), in quanto la lettera della norma è al riguardo inequivoca e fa riferimento ad uno dei reati previsti dagli artt.73, 74, 79 e 82 commi 2 e 3, tra cui è sicuramente ri- compreso anche il fatto di lieve entità, non assumendo alcuna rilevanza la circo- stanza che tale fattispecie sia oggi ipotesi autonoma e non più ipotesi attenuata della norma in questione (espressamente sul punto, Sez. 4, n. 7104 del 2/2/2021, Rv. 280546).

In sede di legittimità, peraltro, si è da tempo affermato che il giudice, prima di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussi- stenza della pericolosità sociale del condannato (cfr. sez.

F. n. 35432 del 14/08/2013, Weng e altri, Rv. 255815; sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238359).Questa Corte ha anche più volte ribadito che, non sussistendo più una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolo- sità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. ed essere assistita da adeguata motivazione (Sez.

F, n. 35432/2013, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468/2010, Rv. 248961; Sez. 6, n. 46759/2007, Rv. 238359).

4. Nel caso in esame, pertanto, la sentenza impugnata deve essere an- nullata limitatamente alla omessa valutazione circa l'espulsione dell'imputato ex art. 86 Dpr. 309/90 in quanto tale valutazione era obbligatoria.

L'art. 86 Dpr. 309/90, infatti, è norma speciale rispetto a quella prevista dall'art. 235 cod. pen. (che prevede, per l'appunto, la possibilità — per tutti i casi di condanna a pena superiore ai due anni - della applicazione della misura di si- curezza dell'espulsione) che soggiace alla regola generale della facoltatività della applicazione in base all'art. 202 cod. pen. (cfr., sulla differenza della natura, ob- bligatoria ovvero facoltativa, delle due fattispecie, Sez. 2 n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303).

La speciale configurazione obbligatoria dell'applicazione dell'espulsione a norma dell'art. 86 DPR 309/90, pur essendo la misura subordinata al riconosci- mento della pericolosità sociale del condannato, impone, a differenza della fatti- specie di cui all'art. 235 cod. pen., che la valutazione in ordine alla pericolosità sociale debba essere comunque espressa, anche nell'ipotesi che la stessa sia ne- gativa (con conseguente mancata applicazione della misura).

E che la mancata valutazione, alla luce del sopra ricordato dictum di SS.UU.

Savin del 2019 sia questione proponibile in sede di legittimità.

5. Quanto alle conseguenze di tale omissione, deve precisarsi che, a fron- te di un isolato precedente in cui si è riconosciuta la rettificabilità, ex art. 619 cod. proc. pen., della sentenza di patteggiamento che ha omesso di statuire sulla misura di sicurezza dell'espulsione, a norma dell'art. 86, co. 1, Dpr. 309/1990, sull'assunto che il necessario, previo accertamento della pericolosità sociale sa- rebbe in definitiva rimesso al giudice dell'esecuzione, cui spetterebbe dunque in concreto l'applicazione della misura stessa (cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 21384 del 21/05/2010, PG in proc.

Hamed, Rv. 247344), più recenti e condivisibili pro- nunce sono concordi nel ritenere, al contrario, non applicabile nella specie l'art.619 cod. proc. pen., con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. Sez.

F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc.

Totili e altro, Rv. 264576; Sez. 3 n. 30493 del 24/06/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 04/02/2015, PG in poc.

Rah- moune, Rv. 263637; Sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; Sez. 4, n. 13599 del 26/02/2019, Attash, Rv. 27625).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in merito alla espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (art. 86 DPR 309/90), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BERGAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Bergamo, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- lah, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., gli applicava, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, unificati reati sotto il vincolo della continuazione e diminuita la pe- na per il rito prescelto, la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed eu- ro seimila di multa in relazione alla detenzione al dine di spaccio e a molteplici cessioni a terzi di cocaina ed eroina commessi in Cortenuova (BG) dal febbraio 2016 fino al febbraio 2018. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di Appel- lo di Brescia, lamentando, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att.. cod. proc. pen., la violazione dell'art. 86 Dpr. 309/90 in relazione alla mancata espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Il PG ricorrente evidenzia che all'imputato, cittadino straniero (del regno del Marocco) e che dall'allegata comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Bergamo, non risulta avere presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana, è stata applicata la pena non condizionalmente sospesa della reclusione per il rea- to previsto dall'art. 73, co.5 DPR 309/90. La sentenza - si legge in ricorso- si riferisce ad un'attività di spaccio di so- stanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, che, sia pure relativa a quantitati- vi ogni volta modesti sul piano ponderale, si è protratta nel tempo (dal febbraio 2016 al febbraio 2018) e si è svolta nei confronti di 21 diversi acquirenti. Va ag- giunto che il Sadiri risulta gravato da un precedente specifico (sentenza di con- danna alla reclusione di dieci mesi del 1.6.2018 del Tribunale di Bergamo, irre- vocabile dal 3.3.2019, dopo la conferma della Corte di Appello di Brescia), cui si è aggiunta la sentenza del 1.1.2020 del Tribunale di Bergamo che ha applicato un aumento di pena di mesi tre di reclusione per ulteriori episodi legati dal vinco- lo della continuazione a quelli precedenti. Si sarebbe, pertanto, di fronte ad una situazione in cui è evidente la capacità a delinquere dell'imputato nel settore del traffico illecito di stupefacenti. Sussistevano, quindi, i presupposti di fatto (pericolosità sociale) e di diritto (condanna per un delitto in materia di stupefacenti) per l'applicazione della misu- ra di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello stato ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990 N. 309. Ci si duole, però, che il giudice del patteggiamento abbia omesso di applica- re la misura, nemmeno motivando in merito alla sussistenza od alla insussisten- za della pericolosità sociale. E si ricorda come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il rapporto di specialità dell'art. 86 D.P.R 9 ottobre 1990 N. 309 ri- spetto alla analoga misura di sicurezza prevista dall'art. 235 cod. pen., che ha carattere facoltativo, mentre in materia di stupefacenti la misura de quo riveste carattere obbligatorio in presenza della pericolosità sociale del condannato. Ne consegue che, anche in caso di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., la legge impone al giudice di procedere ad una valutazione esplicita della pericolosi- tà sociale, anche nella ipotesi (ma non sarebbe questo il caso) che la stessa sia negativa e ne consegua la mancata applicazione della misura di sicurezza (il ri- chiamo è a Sez. 4, n. 292/2019). Chiede, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata relati- vamente al punto in questione, con ogni conseguente statuizione. 3. Il PG presso questa Corte di legittimità in data 10/1/2022 ha rassegna- to le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'espulsione rin- viando sul punto al Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Brescia è fondato e, per i motivi che si andranno ad esplicitare, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in merito all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (art. 86 DPR 309/90), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. 2. Il ricorso è ammissibile, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che - la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, co. 2- bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/9/2019 dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Come dire che, alla nozione di illegalità della misura di sicurezza, è da ricon- durre anche l'ipotesi di omessa applicazione con la sentenza di patteggiamento della misura di sicurezza obbligatoria, ritenendosi ammissibile il ricorso per cas- sazione del pubblico ministero volto a denunciarla, perché incidente sul comples- sivo trattamento sanzionatorio e perciò rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost. (cfr. Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275530 e Sez. 4, n. 13599 del 26/2/2019, Attash, Rv. 276255 proprio con riguardo proprio alla espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 DPR n. 309/1990). 3. Nel caso in esame, l'imputato, ha chiesto ed ottenuto che gli si applicas- se, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90. Il corredo premiale previsto per il rito di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., non contempla, per il caso di applicazione di una pena detentiva superiore a due anni, come nella specie, l'esonero dal pagamento delle spese del procedi- mento, né dall'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (vedi art. 445 co. 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 12 giungo 2003, n. 134). L'art. 86 DPR. 309/90 dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dai precedenti artt. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma di tale articolo, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere alla condanna, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, l'ordine di espulsione, eseguibi- le a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati di cui sopra. Si è, anche, chiarito che l'art.86, co. 1 DPR 309/90 si riferisce anche all'art. 73, comma 5, dello stesso d.P.R. (reato che viene in evidenza nella specie), in quanto la lettera della norma è al riguardo inequivoca e fa riferimento ad uno dei reati previsti dagli artt.73, 74, 79 e 82 commi 2 e 3, tra cui è sicuramente ri- compreso anche il fatto di lieve entità, non assumendo alcuna rilevanza la circo- stanza che tale fattispecie sia oggi ipotesi autonoma e non più ipotesi attenuata della norma in questione (espressamente sul punto, Sez. 4, n. 7104 del 2/2/2021, Rv. 280546). In sede di legittimità, peraltro, si è da tempo affermato che il giudice, prima di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussi- stenza della pericolosità sociale del condannato (cfr. sez. F. n. 35432 del 14/08/2013, Weng e altri, Rv. 255815; sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; n. 46759 del 25/10/2007, Rv. 238359).Questa Corte ha anche più volte ribadito che, non sussistendo più una presunzione assoluta di pericolosità, la verifica circa la sussistenza della pericolo- sità sociale del condannato deve essere compiuta alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. ed essere assistita da adeguata motivazione (Sez. F, n. 35432/2013, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468/2010, Rv. 248961; Sez. 6, n. 46759/2007, Rv. 238359). 4. Nel caso in esame, pertanto, la sentenza impugnata deve essere an- nullata limitatamente alla omessa valutazione circa l'espulsione dell'imputato ex art. 86 Dpr. 309/90 in quanto tale valutazione era obbligatoria. L'art. 86 Dpr. 309/90, infatti, è norma speciale rispetto a quella prevista dall'art. 235 cod. pen. (che prevede, per l'appunto, la possibilità — per tutti i casi di condanna a pena superiore ai due anni - della applicazione della misura di si- curezza dell'espulsione) che soggiace alla regola generale della facoltatività della applicazione in base all'art. 202 cod. pen. (cfr., sulla differenza della natura, ob- bligatoria ovvero facoltativa, delle due fattispecie, Sez. 2 n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303). La speciale configurazione obbligatoria dell'applicazione dell'espulsione a norma dell'art. 86 DPR 309/90, pur essendo la misura subordinata al riconosci- mento della pericolosità sociale del condannato, impone, a differenza della fatti- specie di cui all'art. 235 cod. pen., che la valutazione in ordine alla pericolosità sociale debba essere comunque espressa, anche nell'ipotesi che la stessa sia ne- gativa (con conseguente mancata applicazione della misura). E che la mancata valutazione, alla luce del sopra ricordato dictum di SS.UU. Savin del 2019 sia questione proponibile in sede di legittimità. 5. Quanto alle conseguenze di tale omissione, deve precisarsi che, a fron- te di un isolato precedente in cui si è riconosciuta la rettificabilità, ex art. 619 cod. proc. pen., della sentenza di patteggiamento che ha omesso di statuire sulla misura di sicurezza dell'espulsione, a norma dell'art. 86, co. 1, Dpr. 309/1990, sull'assunto che il necessario, previo accertamento della pericolosità sociale sa- rebbe in definitiva rimesso al giudice dell'esecuzione, cui spetterebbe dunque in concreto l'applicazione della misura stessa (cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 21384 del 21/05/2010, PG in proc. Hamed, Rv. 247344), più recenti e condivisibili pro- nunce sono concordi nel ritenere, al contrario, non applicabile nella specie l'art.619 cod. proc. pen., con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. Sez. F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc. Totili e altro, Rv. 264576; Sez. 3 n. 30493 del 24/06/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 04/02/2015, PG in poc. Rah- moune, Rv. 263637; Sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; Sez. 4, n. 13599 del 26/02/2019, Attash, Rv. 27625). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in merito alla espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (art. 86 DPR 309/90), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Così d
Sentenza Cassazione n. 09014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris