CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 dicembre 2021
Cassazione n. 30241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 2991/2022 Roma, 2-1 22-- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: decreto del Tribunale di Roma depositato in data 22.12.2021 all'esito del procedimento N.R.G. 16998/20219 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. 4CF.i_LERL, - OTT. 252i r•uni{otr_